Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2016, n. 26356
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Sentenza 8 giugno 2016

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la buona fede necessaria per l'ammissione allo stato passivo di un istituto bancario, quale terzo titolare di garanzia reale sul bene confiscato, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 159 del 2011, non può essere esclusa soltanto in ragione della erogazione del mutuo ipotecario non preceduta dall'acquisizione di garanzie da parte della società destinataria, quando tra quest'ultima e la banca preesista da tempo un complesso di rapporti creditizi, connotato dalla regolarità della condotta contrattuale della parte affidataria e dalla costante proroga e ampliamento dell'affidamento da parte della parte concedente in presenza di un effettivo progetto imprenditoriale (nella specie edilizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2016, n. 26356
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26356
    Data del deposito : 8 giugno 2016

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