Sentenza 8 giugno 2016
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la buona fede necessaria per l'ammissione allo stato passivo di un istituto bancario, quale terzo titolare di garanzia reale sul bene confiscato, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 159 del 2011, non può essere esclusa soltanto in ragione della erogazione del mutuo ipotecario non preceduta dall'acquisizione di garanzie da parte della società destinataria, quando tra quest'ultima e la banca preesista da tempo un complesso di rapporti creditizi, connotato dalla regolarità della condotta contrattuale della parte affidataria e dalla costante proroga e ampliamento dell'affidamento da parte della parte concedente in presenza di un effettivo progetto imprenditoriale (nella specie edilizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2016, n. 26356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26356 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2016 |
Testo completo
26356-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1978/2016- - Presidente - Massimo Vecchio Angela Tardio CC - 08/06/2016 - Relatore - Monica Boni R.G.N. 35148/2015 TO Minchella Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Intesa San Paolo S.p.A., con sede legale in Torino
contro
Agenzia dei beni sequestrati e confiscati alla mafia, domiciliata presso la sede in میل Reggio Calabria nel procedimento a carico di ZZ HE e NI FR avverso il decreto del 10 dicembre 2014 del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha chiesto annullarsi il decreto impugnato con rinvio per un nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso -ai sensi dell'art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in data 10 dicembre 2014, depositato il 7 marzo 2015, il Tribunale di Trapani ha rigettato l'opposizione proposta, nell'interesse della Intesa San Paolo S.p.A., avverso il diniego di ammissione del credito di euro 53.605,78, oltre interessi convenzionali dal 17 maggio 2013 al soddisfo, quale saldo debitore del finanziamento chirografario di originari centomila euro, concesso il 27 aprile 2011 in favore della NI FR & VI s.n.c., i cui beni immobili, mobili registrati e rapporti bancari/postali, specificamente descritti, erano stati sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca, nell'ambito della procedura di prevenzione a carico di ZZ HE e di NI FR.
1.1. Il Tribunale premetteva in fatto, richiamando l'esito del verbale del 5 luglio 2013 di verifica dei crediti della indicata società nel procedimento di prevenzione, che il Giudice delegato mentre aveva ammesso il credito della Intesa San Paolo S.p.A. di euro 75.030,67, oltre interessi convenzionali dal 17 maggio 2013 al soddisfo, quale saldo debitore del c/c di corrispondenza acceso il 18 luglio 2006 con facoltà di scoperto sino a centomila euro- aveva rigettato la richiesta di ammissione dell'ulteriore predetto credito di euro 53.605,78, "rifacendosi, per relationem, al parere dell'A.G., disatteso in relazione al credito di cui al punto precedente, che riguardava un rapporto che aveva stabilità nel tempo", dopo essersi rappresentato, nel contesto del medesimo verbale, che, alla stregua del parere dell'Amministratore giudiziario, l'istanza avanzata (n. 6) corrispondeva alle risultanze della contabilità aziendale della NI FR ли VI s.n.c., le concessioni di credito erano state effettuate in periodo ante sequestro e avevano data certa, e, quanto, in particolare, al finanziamento chirografario (stipulato per avviare nuovi investimenti in immobili da rivendere sul mercato e per la banca per ampliare il volume degli affari), nessuna garanzia era stata acquisita dalla banca che aveva ritenuto sufficiente il livello di affidabilità complessiva del cliente, con il conclusivo rilievo del detto Amministratore, contrario all'ammissione dell'intero credito, perché "concesso con eccessiva leggerezza e senza una finalizzazione precisa, consentendo l'utilizzo degli affidamenti senza alcun controllo".
1.2. Il Tribunale, tanto premesso, giudicava ammissibile e tempestiva l'opposizione, avuto riguardo alla operatività della sospensione del termine per la sua proposizione durante il periodo feriale, e rilevava, a ragione della decisione, che: 2 nei decreti di sequestro era stato ricostruito il profilo di pericolosità sociale dei proposti ZZ e NI, dei quali il primo, condannato per reato aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, aveva continuato a svolgere, a mezzo di terzi prestanome, attività imprenditoriale, e il secondo, annoverato tra detti terzi, aveva svolto attività imprenditoriale edile, facente capo al primo, sotto la ragione sociale della indicata società NI FR & VI;
il credito concesso alla detta società atteneva, all'evidenza, all'attività imprenditoriale svolta in modo occulto;
rientravano tra le anomalie del sistema anche quelle della concessione del credito a condizioni di particolare favore senza seguire una ordinaria procedura;
la verifica della buona fede soggettiva, reclamata dalla opponente, doveva essere condotta alla stregua delle regole fissate dall'art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, e, quindi, procedendo alla verifica specifica dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività e alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale;
- in sede di opposizione era stata svolta sul punto attività istruttoria assumendosi le dichiarazioni dei periti ZO e RA, nominati per procedere a una ricostruzione complessiva della vita delle aziende gestite dai due proposti e chiamati a deporre, come da ritrascritto verbale del 12 febbraio 2014 del loro esame e controesame, sulla leggibilità dei bilanci della indicata società in nome collettivo e sull'attenzione prestata dalla banca nella erogazione del credito in suo favore, con approfondimento dei temi pertinenti alla riscontrabilità delle ли rinvenute anomalie contabili dalla lettura dei bilanci forniti per la erogazione del credito, all'attività in corso, alla sottofatturazione con analisi dei costi e delle vendite, alla regolarità della produzione, al dato della garanzia patrimoniale e alla evasione fiscale;
tali emergenze e la disamina della disciplina pertinente alla posizione privilegiata e strategica occupata dagli istituti di credito nel sistema socio- economico e ai vincoli posti all'attività bancaria, oltre ai criteri (indicati nelle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Ialia) da seguirsi nella istruttoria delle pratiche di concessione di affidamenti/finanziamenti, come nelle fasi successive di rinnovo del rapporto o di revisione delle posizioni di rischio, inducevano al rilievo che, nella specie, il credito erogato non solo era "oggettivamente" strumentale, ma era stato erogato in assenza di una situazione che potesse far ritenere la buona fede dell'istituto di credito, "fuorviato, nell'ottica del perseguimento del profitto, dalla sopravvalutazione delle potenzialità illegali dell'azienda", in presenza, peraltro, del rischio per l'istituto di credito, creditore chirografario già esposto, di un concorso con le giuste pretese del Fisco;
3 né il rischio di impresa come delineato né l'assecondamento delle strategie evasive rientravano nella funzione del sistema bancario.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Rosario Di Legami, la Intesa San Paolo S.p.A., che ne chiede l'annullamento, denunciando con unico motivo violazione e falsa applicazione dei requisiti previsti dall'art. 52 e segg. d.lgs. n. 159 del 2011 e omissione, illogicità e contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia.
2.1. Secondo la ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ritenuto la insussistenza del requisito della sua buona fede, poiché, procedendo dalla preliminare dissertazione sulla funzione sociale degli istituti di credito e sulla prudenza da adottarsi nella erogazione del credito, ha omesso di rilevare che essa aveva adottato tutte le cautele necessarie per la erogazione del finanziamento, il cui saldo debitore erroneamente non ha riconosciuto;
ha trascurato di apprezzare l'ammessa risalenza dei rapporti creditizi con la società in questione da oltre due decenni, connotati da una condotta regolare della stessa, con adempimento sempre puntuale degli obblighi contrattuali, e dalla documentata dimostrazione della costante proroga e dell'ampliamento del concesso affidamento in conto corrente nel corso degli anni (passato da trentamilioni di lire nel 1987 a novanta milioni di lire nel 1989, a oltre cinquantamila euro ante anno 2006 e a centomila euro a far tempo dal 2006), sulla base -quanto all'ultimo ampliamento dell'affidamento di un progetto ли edificatorio in corso di approvazione, effettivo e reale, dimostrato dalla esistenza di cantieri in corso di esecuzione al momento del sequestro e dallo stato di avanzamento delle opere asseverato dall'Amministratore giudiziario. Il finanziamento chirografario, pertanto, era stato effettivamente utilizzato, non per attività illecite apoditticamente affermate nel provvedimento impugnato, ma per investimento produttivo nella costruzione di palazzine effettivamente realizzate dalla impresa NI. 2.2. È stato, inoltre, del tutto omesso di considerare che tutti i finanziamenti erano garantiti da fideiussioni personali dei due soci NI VI e NI FR fino all'ammontare di centotrentamila euro ciascuno, compreso quello in esame, concesso in pendenza di intervento edificatorio, fino al momento del sequestro sì come documentato in atti dagli estratti del conto corrente di riferimento n. 0736/56040104, con versamenti mensili dal 4 febbraio 2010 al 4 luglio 2011, senza che vi sia stata anomalia nella gestione e nell'utilizzo dei finanziamenti, e in presenza di un patrimonio immobiliare "di tutto rispetto" sia della società sia dei soci fideiussori.
2.3. Il Tribunale, ad avviso della ricorrente, nel rigettare il credito, sulla base della presunta dedotta carenza dei presupposti di prudenza e diligenza e del nesso di strumentalità è incorso, quindi, in contraddittorietà argomentative a fronte del pedissequo rispetto da parte sua dei presupposti per il riconoscimento della buona fede (assenza di pregiudizi in campo creditizio della società e dei soci;
regolare e abituale adempimento dei propri obblighi contrattuali da parte della società; insussistente coinvolgimento della società e dei soci prima del sequestro in vicende giudiziarie;
svolgimento da parte della società della sua attività nel settore degli appalti nella edilizia privata per sue dimostrate capacità produttive di qualità; solido patrimonio immobiliare, compreso quello alberghiero, della società e dei soci;
garanzia fideiussoria del finanziamento concesso da parte dei due soci;
identificazione nello scopo produttivo della finalità reale della concessione edilizia e delle somme mutuate).
2.4. Lo stato passivo, elaborato dall'Amministratore giudiziario e fatto proprio dal Tribunale, è anche palesemente contraddittorio per la operata diversità di valutazione -pur sulla base degli stessi parametri giuridici di valutazione della buona fede- rispetto ad altri crediti chirografari ammessi, come quello del RE CI (domanda n. 5), anche fondato su titolo chirografario, sorto prima del sequestro e avente data certa, fondato su garanzia fideiussoria e destinato alla produttività e all'attività di impresa;
i crediti della LT e NN (domande n. 1 e 4), fondati esclusivamente su fatture "con modalità di pagamento commerciali secondo gli usi normali ed impiegati effettivamente nelle ли opere di costruzione dell'immobile di via Aula in c.da Bonagia", e il credito di PU TO (domanda n. 10), che, corrispondente a quanto risultante dalla contabilità aziendale per prestazione professionale effettuata nel periodo ante sequestro, era stato indicato dall'Amministratore giudiziario non supportato da documenti aventi data certa e da lettera di incarico. Anche la valutazione in sede di decisione delle risposte dei periti non ne ha considerato il contenuto contraddittorio, affermandosi la reimmissione attraverso la banca nel circuito lecito di somme illecite senza specificare la fonte delle presunte fonti illegittime di denaro e scaricando sulla banca l'onere della loro verifica, senza individuare la ragione per la quale il finanziamento era stato chiesto e se gli utili di bilancio sarebbero stati gli stessi o maggiori in assenza delle sovrafatturazioni o sottofatturazioni. È rimasto, invece, dimostrato che la società era patrimonialiizzata, i suoi bilanci presentavano attivi nel periodo considerato e la società, che ha operato correttamente sul mercato per oltre venti anni onorando i finanziamenti concessile, non è mai stata riconosciuta come mafiosa. 5 2.5. Né si sono considerate, nelle espresse valutazioni, la indisponibilità da parte dell'istituto di credito degli strumenti di indagine propri delle autorità inquirenti e l'attinenza ad attività interne della società delle valutazioni sul nero o sulla sovrafatturazione, non conosciute né conoscibili da parte dello stesso istituto. Non possono, infine, essere ritenute influenti le considerazioni personali e accusatorie dei periti, prive di riscontro nella documentazione allegata al procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento.
2. Si richiamano in premessa, condividendole e riaffermandole, le pertinenti considerazioni in diritto già espresse da questa Corte di legittimità, circa il rapporto esistente tra la "formalizzazione normativa" dei criteri di riconoscimento giuridico della tutelabilità del credito in ipotesi di confisca di beni (art. 52 legge n. 159 legge n. 159 del 2011) e gli orientamenti giurisprudenziali maturati in costanza della legge n. 575 del 1965 e relative successive modificazioni (Sez. 1, n. 34106 del 09/04/2015, Banca Nazionale del lavoro, in proc. Vitale;
Sez. 1, n. 24713 del 10/02/2015, RE CI in proc. Spezia), nei seguenti ripresi termini: -"(...) Sul punto, va notato che sul tema in questione vi è stata nel corso ли del tempo ampia stratificazione giurisprudenziale, stante la necessità di - contemperare due posizioni teoriche tra loro apparentemente inconciliabili: da un lato la natura della confisca 'speciale' prevista dalla normativa antimafia (ritenuta, in prevalenza, come modo di acquisto della proprietà a titolo originario in capo allo Stato), dall'altro la tutela del diritto di credito assistito da garanzia reale sulla res confiscata, con sacrificio della condizione di Un terzo potenzialmente estraneo alla attività illecita. L'evoluzione giurisprudenziale ha portato, nel corso del tempo, a ritenere che la devoluzione del bene alla mano pubblica non comporta di per sé la totale 'cancellazione' della storia del bene medesimo e non comporta l'automatica estinzione dei diritti dei terzi gravanti sull'oggetto, a condizione che il terzo, pur se creditore garantito da ipoteca, dimostri in concreto la sua posizione di 'buona fede' e di 'affidamento incolpevole' nei momenti essenziali della intervenuta contrattazione civilistica. Sin dalla nota decisione Sez. U. n. 9 del 28.4.1999 ric. Bacherotti, si è affermato infatti che il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell'ordinamento li dove il terzo sia da ritenersi 'estraneo' alla condotta illecita altrui (l'orientamento è ribadito, tra le molte, da Sez. 1 n. 32648 del 16.6.2009, rv 244816, nonché di recente Sez. 1 n.34039 del 27.2.2014, rv 261192). Si è altresì precisato che l'essere la confisca un modo 'autoritativo' di acquisto del diritto di proprietà non comporta che il trasferimento stesso possa avere un contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, lì dove insistano diritti - non estinti - di terzi estranei. Ciò che rileva è, pertanto, l'attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi - per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall'altrui azione illecita in termini di buona fede, intesa nella non conoscibilità con l'uso della diligenza - richiesta dalla situazione concreta- del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dall'attività illecita commessa dal soggetto poi espropriato dei beni a seguito della procedura di prevenzione. Il Collegio condivide - in proposito - l'orientamento espresso tra le molte - da Sez. 1 n. 30326 del 29.4.2011, circa l'identificazione delle condizioni che portano al riconoscimento del diritto del terzo 'estraneo all'illecito', nel senso che va di certo esclusa una accezione della buona fede che, facendo leva sulla necessità di un atteggiamento doloso del terzo, finisca per attribuire alla relativa nozione un ambito estremamente restrittivo, al punto da configurare la posizione soggettiva del detto terzo come necessaria adesione consapevole e volontaria alla altrui attività illecita. Per rendersi conto della insostenibilità di una simile tesi ли basta considerare che rappresenta un principio fondamentale dell'ordinamento, che trascende la ripartizione tra diritto civile e diritto penale, quello per cui la nozione di colpevolezza o di volontà colpevole abbraccia sia il dolo che la colpa e che, conseguentemente, un comportamento non può classificarsi come incolpevole non soltanto quando esso sia qualificato dal dolo (vale a dire, dalla consapevolezza e dalla volontà della condotta e dell'evento), ma anche quando tale consapevolezza e tale volontà siano mancate in dipendenza di un atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza ed imperizia: sicché non può parlarsi di comportamento incolpevole qualora il fatto, pur non essendo stato conosciuto, sia tuttavia conoscibile con l'uso della 'ordinaria diligenza e prudenza'. In buona sostanza, deve ritenersi esistente un nesso di alternatività e di reciproca esclusione tra buona fede e affidamento incolpevole, da un canto, e addebitabilità della mancata conoscenza dovuta a colpa, dall'altro, di guisa che l'esistenza dell'un requisito deve reputarsi incompatibile con l'altro: con l'ulteriore conseguenza che non può certamente ipotizzarsi una condizione di 7 buona fede e di affidamento incolpevole allorquando un dato fatto illecito non sia stato conosciuto ma risultasse pur sempre 'conoscibile', se non avesse spiegato incidenza sulla rappresentazione del reale stato soggettivo addebitabile a condotta colposa. In altre parole, per ottenere il riconoscimento del suo diritto correlato ad un bene confiscato in via definitiva, è da ritenersi che il soggetto terzo debba allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua estraneità all'illecito pregresso (intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino la consapevolezza dell'attività illecita realizzata all'epoca dal contraente poi sottoposto ad ablazione) ma anche l'affidamento incolpevole inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza - da rapportarsi al caso in esame teso ad escludere rimproverabilità di tipo colposo.- Tale assetto risulta sostanzialmente recepito nella articolata disciplina introdotta dal d.lgs. n. 159 del 2011, ove si è formalizzato un vero e proprio sub- procedimento (art. 52 e ss. d.lgs. n. 159) teso a regolamentare i criteri di parziale inopponibilità della confisca ai terzi creditori di buona fede, a determinare le condizioni di accesso al riconoscimento di detti crediti, con soddisfazione concessa nei limiti del 70% del valore dei beni sequestrati o confiscati (risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita, art. 53), a tutelare la par condicio creditorum (art. 57 e ss.), ad estinguere il contenzioso civilistico eventualmente in atto con affidamento esclusivo al giudice della prevenzione del compito di verificare la posizione creditoria sottostante (art. 55 d.lgs. n. 159), solo per segnalarne alcuni punti qualificanti. Si tratta di una disciplina particolarmente سل articolata, mossa dalla esigenza primaria di qualificare in diritto le modalità di acquisto al patrimonio dello Stato dei beni confiscati in via definitiva (a titolo originario, come viene espresso nel d.lgs. n. 159, art. 45) al contempo fornendo tutela ai creditori ante-sequestro di accertata buona fede (siano essi assistiti o meno da diritti reali di garanzia) e ciò allo scopo di ridurre le incertezze manifestatesi in passato sul tema e rendere omogenei e prevedibili nei loro esiti i contenziosi, di notevole impatto economico. L'opzione legislativa di fondo è del tutto chiara: l'estinzione di diritto delle garanzie reali (all'atto della confisca) in tanto è possibile in quanto venga contestualmente fornita al titolare del diritto di credito una adeguata tutela delle sue ragioni. Si tratta di due facce della stessa medaglia, che portano a compimento la lunga elaborazione concettuale di dottrina e giurisprudenza sul tema. (...) Quanto alla descrizione del contenuto normativo può affermarsi che la formalizzazione dei criteri di riconoscibilità della buona fede del creditore (al di là della costituzione del diritto reale di garanzia in epoca anteriore al sequestro, si 8 richiede che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce frutto o reimpiego, a meno che creditore dimostri di aver ignorato in buona fede il nesso di strumentante) realizza una sostanziale continuità con l'elaborazione giurisprudenziale antecedente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, come si è detto espressa da Sez. U. n. 9 del 28.4.1999 in poi, come è stato ben precisato da Sez. U. civili n. 10532 del 7.5.2013, rv 626570. Nessun rilievo in particolare - può darsi al fatto che presupposto della 'buona - fede' (o l'affidamento incolpevole all'atto della conclusione del contratto) sia stato sino alla emanazione del d.lgs. n. 159 del 2011 ritenuto quale condizione di 'mantenimento' del diritto di credito originario e della correlata garanzia reale, in una visione che - nel più avveduto approccio sul tema tendeva a privilegiare - la natura derivativa dell'acquisto del bene da parte dello Stato (tra le altre, Sez. 1, civile n. 5988 del 3.7.1997, rv 505701), mentre in virtù di quanto previsto dal d.lgs. n. 159 del 2011, art. 45, l'acquisizione al patrimonio dello Stato del bene oggetto di confisca è oggi espressamente qualificata come a titolo originario, posto che è la stessa normativa sopravvenuta a recepire la necessità di contestuale tutela dei diritti dei terzi in buona fede assegnando agli stessi lo strumento risarcitorio in tal caso della ammissione del credito al pagamento - nei confronti dell'erario. Il riconoscimento della 'estraneità del credito' a nessi funzionali di strumentalità con l'attività illecita - cui è equiparata la prova della ignoranza 'in buona fede' di tale strumentalità (ex art. 52, comma 1, lett. b) - altro non ли rappresenta, pertanto, che la formalizzazione normativa della pregressa elaborazione giurisprudenziale per cui la 'estraneità' del terzo alla condotta illecita altrui segna il limite al potere statuale di soppressione delle ragioni creditorie, con contestuale riconoscimento di azionabilità della pretesa nei confronti dello Stato, qui con il limite di 'capienza' di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, art. 53. Inoltre, la successiva norma di cui all'art. 52, comma 2 (nella valutazione della buona fede il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, nonché in caso di enti alle dimensioni degli stessi) non fa altro che esporre le opportune linee guida in punto di modalità della verifica (norma che orienta il giudice nell'esercizio dei poteri ricostruttivi) riprendendo ancora una volta i contenuti del fondamentale insegnamento rappresentato da Sez. U. n. 9 del 28.4.1999, nel cui ambito si era ampiamente evidenziata la necessità di evitare approcci generalizzanti, affermandosi che al giudice spetta il compito di valutare l'uso detta diligenza richiesta dalla 'situazione concreta' in riferimento a quanto allegato dall'istante". 9 3. Alla stregua di tali premesse le censure, che la ricorrente ha dedotto promiscuamente sotto i concorrenti profili della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione ai criteri applicati per la individuazione della buona fede, che, esclusa, è stata da essa rivendicata, appaiono non prive di pertinenza.
3.1. La richiesta di ammissione del credito chirografario di euro 53.605,78, oltre interessi convenzionali dal 17 maggio 2013 al soddisfo, è stata rigettata in sede di verifica dei crediti per avere il Giudice delegato richiamato per relationem il parere dell'Amministratore giudiziario, che -disatteso in relazione al credito chirografario, pure azionato dalla medesima Banca Intesa istante sulla base del saldo debitore del conto corrente di corrispondenza, acceso il 18 luglio 2006 e riguardante un rapporto avente stabilità nel tempo- è stato condiviso riguardo al predetto credito, corrispondente al saldo debitore del finanziamento di originari centomila euro, acceso il 27 aprile 2011. Il giudizio negativo relativo alla buona fede -posta la certa anteriorità al sequestro di prevenzione del credito, risultante dalla contabilità aziendale e da atto di concessione avente data certa, secondo il riscontro operato dall'Amministratore giudiziario e dato per presupposto dal Giudice delegato- è stato espresso con il provvedimento reiettivo facendosi riferimento, sì come emerge dal contenuto del relativo verbale. riportato testualmente nel medesimo provvedimento, alla sua concessione "con estrema leggerezza", senza acquisire "ulteriore garanzia (...) ritenendo(si) sufficiente il livello di affidabilità رسال complessiva del cliente", e "senza una finalizzazione precisa, consentendo(si) l'utilizzo degli affidamenti senza alcun controllo".
3.2. Tale giudizio negativo, contestato dal creditore opponente, è stato riaffermato dal Tribunale, che, ritenuta la oggettiva strumentalità del credito all'attività imprenditoriale nel settore edile, svolta in modo occulto dal proposto ZZ a mezzo, tra gli altri, del prestanome, pure proposto, NI sotto la ragione sociale della NI FR & VI s.n.c., ha ritenuto che dal ripercorso esame dei propri periti, diffusamente riportato e sintetizzato sub 1.2. del "ritenuto in fatto", non fosse emersa, secondo i criteri ermeneutici fissati dall'art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, una situazione che riconducesse alla buona fede dell'istituto di credito, erogatore del credito chirografario cui atteneva la sua richiesta. La disamina svolta, della quale il Tribunale ha dato conto nella corretta ottica della necessaria verifica dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, del tipo di attività svolta dal creditore e dei particolari obblighi di diligenza professionale qualificata incombenti sullo stesso, associati a specifici limiti e a rigorosi criteri, per la peculiare posizione, privilegiata e strategica, rivestita nel 10 sistema socio-economico, ha riguardato, per espressa enunciazione iniziale del decreto, la leggibilità dei bilanci della società e l'attenzione prestata dalla banca nella erogazione del credito e, per esplicita ammissione dei periti, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società come evolutasi nel tempo, in generale e non con riguardo al singolo rapporto bancario.
3.3. L'analisi, la cui ampiezza è attestata dal riferimento -nel verbale di udienza del 12 febbraio 2014 e nel decreto che lo ha recepito- agli affidamenti del 2006 e del 2011 e, pertanto, alla posizione creditoria complessiva della Intesa San Paolo, ha ripercorso i temi delle anomalie rinvenute nella contabilità della società, dell'apporto costante dei soci, tuttavia non giustificato dai redditi dichiarati negli anni (periodo considerato 2004/2011), per il suo finanziamento, dell'attività edificatoria svolta dalla società nel tempo e in corso nel 2011 e della sua regolarità, della sottofatturazione/sovrafatturazione sotto il duplice profilo dell'analisi dei costi e delle vendite negli anni 2001/2010, e della garanzia patrimoniale.
3.4. Rispetto a tale analisi appaiono prive di logica consequenzialità le conclusioni esposte, che, corrette quanto all'inquadramento della posizione del creditore ricorrente e della peculiarità dell'attività bancaria, sono astratte dal confronto specifico con il credito ancora sub iudice, l'apprezzamento delle cui implicazioni in punto di buona fede soggettiva del terzo, condotto in termini unitari con riguardo al credito ammesso, espone il decreto alle fondate obiezioni difensive dell'inserimento del mutuo del 2011 in un complesso di rapporti ли creditizi, non sorto di recente e connotato nel tempo sia da una condotta contrattuale regolare della parte affidataria sia da una costante proroga e ampliamento dell'affidamento dalla parte concedente in presenza di un effettivo progetto edificatorio, oltre che ai giustificati rilievi della contraddittorietà dello stato passivo in rapporto ai crediti ammessi sulla base degli stessi parametri di valutazione della buona fede del creditore.
3.5. In tale contesto, mentre deve affermarsi che la par condicio dei creditori, sottesa all'istituto della verificazione dei crediti, impone l'esplicazione delle ragioni del diverso trattamento riservato ai crediti azionati, deve anche rimarcarsi che, quando la verifica attiene a un rapporto bancario in corso, come nella specie attesa la non contestata apertura di credito in c/c fruita dalla società in questione e connotata da “stabilità nel tempo", il discorso giustificativo della decisione non deve prescindere dalla spendita di argomenti attinenti alla dimostrazione di circostanze che abbiano ovvero avrebbero dovuto indurre l'istituto bancario erogante/finanziatore a rivedere il rapporto ovvero a non concedere ulteriore linea di credito. 11 4. Consegue a dette assorbenti considerazioni l'annullamento del decreto impugnato e il rinvio degli atti al Tribunale di Trapani, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame in piena libertà di giudizio ma tenendo presenti gli indicati principi di diritto e i formulati rilievi.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trapani. Così deciso il 08/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio docanſmo Vecchio Massimo Vecchio Ingele Pardue DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 MAG 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 12