Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2002, n. 5657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5657 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
20 62606 67516 056-57 /02- eg-or, rettifica: 5 6 . 8 N E 9 1 - N / 4 O B I / REPUBBLICA ITALIANA . 6 Z L 2 A L . R A R . T . P S . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B I D A G T L E Crou. 16895 E A 1 R I D 3 1 I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R A S E . D N T E N S E A I T SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA A M N E S E composta dai magistrati presidente Michele Cantillo consigliere Giulio Graziadei Antonio Merone Vittorio Ragonesi CORTE SUPREMA D-CASSAZIONE Achille Meloncelli CAMPION CIVILE ha pronunciato la seguente 67516. SENTENZA sul ricorso principale proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
S.p.a. AL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde n. 7, presso il prof. 26 1 avv. Pietro Adonnino, dallo stesso e dal prof. avv. Romano Vaccarella difesa per procure speciali in atti;
resistente e sul ricorso incidentale proposto dalla S.p.a. AL, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
ricorrente
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 103/13 del 10 giugno-23 luglio 1999; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Criscuoli, per l'Amministrazione, e gli avv.ti Adonnino e Vaccarella, per la Società; il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di Palermo, in rettifica della dichiarazione presentata per l'irpeg e l'ilor inerenti al 1982 dalla S.p.a. AL, ha incluso nell'imponibile tre contributi, di lire 13.000.000.000, 1.019.961.785 e 4.500.000.000, erogati 2 rispettivamente dall'Ente minerario siciliano, dalla Regione Sicilia e dalla S.p.a. Ispea;
-che la Società ha impugnato il relativo avviso, contestando dette riprese a tassazione e chiedendo il riconoscimento delle agevolazioni di cui agli artt. 101, 102 e 105 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218; -che la Commissione tributaria di primo grado di Palermo ha accolto l'impugnazione, rilevando che il primo di detti contributi, destinato alla ristrutturazione di un impianto industriale, era da reputarsi in conto capitale, di modo che beneficiava del regime di sospensione d'imposta di cui all'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, che il secondo non era reddito d'impresa, in quanto finalizzato al pagamento delle indennità di fine rapporto a nuovi dipendenti provenienti dalla Società Ispea, e che il terzo, indirizzato a coprire costi futuri per il ripristino di impianti condotti in affitto, non era riferibile all'esercizio investito dall'accertamento; -che l'Ufficio ha proposto appello, addebitando alla Commissione di primo grado di non aver tenuto conto delle ragioni esposte nell'avviso di accertamento e delle proprie dettagliate deduzioni;
-che la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 103/13 depositata il 23 luglio 1999, ha dichiarato inammissibile il gravame, per mancanza di specifiche censure, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ed ha 3 compensato le spese del giudizio, ravvisando giusti motivi "nell'anomalo comportamento delle parti, dovuto anche alla scarsa regolamentazione normativa della materia, non sempre di agevole collocazione nel sistema delle agevolazioni tributarie, ed alle recenti innovazioni introdotte nel rito del contenzioso tributario"; -che l'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 17 dicembre 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, sostenendo che l'ammissibilità del proprio appello era da riscontrarsi in base all'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, all'epoca in vigore, e doveva essere riconosciuta, in quanto il requisito dei "motivi d'impugnazione" era integrato dalla presenza nell'atto delle menzionate censure, nonchè del riferimento al principio della non deducibilità dall'imponibile di accantonamenti senza un'espressa previsione di legge, ed in quanto la pronuncia di primo grado aveva sostanzialmente accolto la pretesa della Società di godere delle citate agevolazioni;
-che la AL ha replicato con controricorso, ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale, criticando la compensazione delle spese, a suo avviso basata su osservazioni non pertinenti ed inidonee ad evidenziare giusti motivi per la compensazione stessa;
-che i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.; 忙 4 -che l'art. 22 quarto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, applicabile nella specie ratione temporis, prescrive che l'atto d'appello contenga, oltre all'esposizione sommaria dei fatti, i "motivi dell'impugnazione", e, dunque, esige l'indicazione delle ragioni per le quali si contesta la sentenza appellata;
-che detto requisito di contenuto, quando la sentenza di primo grado abbia dettagliatamente vagliato e confutato le tesi della parte poi appellante, indicando le circostanze di fatto e le regole in diritto ritenute decisive, non è ravvisabile nella mera reiterazione di quelle tesi, senza alcuna conferente critica allo iter argomentativo seguito dalla sentenza medesima, dato che, in tale situazione, il semplice richiamo o la semplice ripetizione di anteriori deduzioni, se servono ad identificare la questione o le questioni investite dal gravame e ad esprimere la volontà della parte di ottenerne il riesame, non esprimono le ragioni dell'iniziativa impugnatoria, esaurendosi in una immotivata manifestazione di dissenso;
-che questi rilievi portano alla reiezione del ricorso principale, dato che la pronuncia di primo grado, occupandosi del prioritario quesito della qualificabilità come componenti del reddito tassabile dei citati contributi, ha adottato una soluzione negativa sulla scorta di affermazioni inerenti al titolo ed alla destinazione dei contributi medesimi, e che tali affermazioni non hanno trovato nell'appello dell'Ufficio alcuna pertinente censura;
th 5 -che anche il ricorso incidentale è infondato, perché la Commissione regionale, nell'indicare la sussistenza di giusti motivi per l'esercizio del potere discrezionale di compensazione delle spese, ha fatto riferimento non soltanto all'obiettiva complessità della problematica sostanziale, e cioè a circostanza ininfluente rispetto a controversia definita su questione processuale, ma anche alle incertezze su tale questione derivanti dal mutamento in corso di causa del rito tributario (notazione pertinente ai fini in esame a prescindere dall'errore commesso circa la normativa applicabile al caso concreto), e, quindi, non è incorsa in quella palese illogicità ed inconsistenza di motivazione che soltanto consente un sindacato di legittimità sull'esercizio di detto potere da parte del giudice del merito (v., ex pluribus, Cass. s.u. 15 novembre 1994 n. 9597); -che la reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese del procedimento di cassazione;
p.q.m.
-riunisce i ricorsi, li rigetta, e compensa spese del le presente giudizio. Mulan fantalle Roma, 10 gennaio 2002. Il presidente Мишу Il consigliere rel. est. her handed DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELIVERE CO Oggi CE IL CANCELLIERE C1 CEo TI 6