Sentenza 27 aprile 2004
Massime • 1
È configurabile il reato di falso ideologico in atto pubblico a carico del medico delegato dal comune (oltre che responsabile dei servizi di base della U.S.L. territorialmente competente), il quale rilasci false attestazioni di sindromi morbose in realtà inesistenti onde consentire agli interessati l'esercizio "assistito" del diritto di voto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2004, n. 42610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42610 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 27/04/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 706
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 007101/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VE RO RI RO, N. IL 19/03/1949;
avverso SENTENZA del 08/11/2002 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
L'adita Corte di Appello ha integrato la condanna di VE OC IO TR alla pena di giustizia (pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 18 gennaio 2001, per affermazione di colpevolezza in relazione al contestato reato di falso ideologico in atto pubblico, connesso alla continuata attestazione rilasciata dall'imputato, esercente la pubblica funzione amministrativa, di sindromi morbose inesistenti, rilevanti per il "voto assistito" degli elettori interessati), disponendo l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione del Bove dai pubblici uffici. A confutazione delle doglianze dell'impugnazione ha rilevato, infatti, che: - si verte in fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 479 c.p., data la qualità rivestita dall'imputato (medico delegato del Comune di Alvignano, oltre che responsabile dei servizi di base del distretto sanitario dell'U.S.L. n. 12 di Piedimonte Matese), ascrivibile, nell'attività posta in essere con le attestazioni predette, ad esercizio di pubblica funzione amministrativa;
- la correttezza della accreditata qualificazione giuridica dei fatti discende dal riscontro che si tratta di "attività di attestazione originaria... senza derivazione da altre attività certificative" (e tra l'altro, in fatto rileva che sono state attestate "sindromi inesistenti"); - non sussistono i presupposti di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
- ne' possono essere concesse le attenuanti generiche, in considerazione della gravità dei fatti reiterati.
Il ricorrente denunzia che la sentenza impugnata è inficiata da:
1 - violazione della disciplina legale conseguenti carenze del procedimento argomentativo del diniego dell'escussione del consulente tecnico di parte Prof. TR Iramani, necessaria invece a garantire il diritto difensivo alla prova in ordine alla contestata insussistenza della falsità addebitata anche col mezzi di perizia tecnica sulle condizioni fisiche degli elettori interessati dalle attestazioni in questione;
2 - Erronea qualificazione giuridica dei fatti, ascrivibili, al più, alla fattispecie criminosa di cui all'art. 480 c.p., in considerazione anche della natura valutativa delle attestazioni mediche, inesigibili penalmente per difetto dell'elemento psicologico in ipotesi di correlativo errore diagnostico;
3 - Illogicità della motivazione, che al riguardo ha tralasciato la valutazione di specifici motivi di appello;
4 - Indebito diniego delle circostanze attenuanti generiche, per quanto la valorizzata gravità dei fatti rilevi soltanto ai fini della determinazione della pena concreta;
5 - Applicazione di regime sanzionatorio eccessivo. In relazione a tali motivi rileva che:
1 - la questione di illegittimità del diniego della sollecitata integrazione istruttoria risulta destituita di fondamento in presenza di specifica ed incensurabile valutazione di insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'eccezionale facoltà discrezionale di cui all'art. 603 c.p.p., ineccepibilmente correlata al riscontro delle risultanze della precedente "laboriosa istruttoria dibattimentale" ed alle irrilevanze ritenute degli ulteriori adempimenti istruttori (e, per altro, la sentenza impugnata dimostra l'effettiva situazione processuale di inutilità degli indicati accertamenti peritali con richiamo di decisive risultanze probatorie, neppure essendo stata richiesta specificamente, con l'atto di appello, l'escussione del consulente di parte Prof. Iramani);
2 - è immune dal vizio denunziato l'accreditata qualificazione giuridica dei fatti propriamente ascritti alla fattispecie di cui all'art. 479 c.p. essendosi trattato di attestazioni, rilasciate dall'imputato nell'ambito di esercitate funzioni amministrative in ordine ad infermità di comprovata insussistenza (laddove, cioè, si intende anche l'insussistenza di correlativo errore diagnostico inesigibile), idonee a precostituire, in favore dei beneficiari, la situazione giuridica rilevante di elettori ammessi al "voto assistito";
3 - conseguentemente è destituita di fondamento l'ulteriore contestazione in ordine alla natura meramente certificativa di tali attestazioni, invece essendosene correttamente considerata l'evidente natura "originaria" e costitutiva;
4 - 5 - si tratta di inammissibili censure di merito, sollevate a contestare le concrete modalità determinative del regime sanzionatorio giustificato da incensurabile valutazione di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. ed ostative anche della concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.. L'infondatezza dei primi tre motivi esaminati lascia prevalere la pronunzia di rigetto del ricorso alla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2004