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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1695/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 182/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2871 IMU 2019
- sul ricorso n. 213/2025 depositato il 10/01/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Casa Comunale 95047 Paterno' CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2871 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 280/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Paternò, in persona del Sindaco pro tempore,
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento (indicato in epigrafe) per omesso pagamento dell'IMU, anno 2019, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) omessa notifica degli atti presupposti;
b) decadenza dall'azione di riscossione;
c) prescrizione del credito tributario.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Paternò ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
All'udienza del 27/1/2025, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione, per connessione soggettiva ed oggettiva, dell'odierno ricorso con altro iscritto a ruolo al n. 213/2025 RGR, entrambi aventi ad oggetto il medesimo atto impugnato e pendenti innanzi a questo Giudice tra le stesse parti. Nel merito, i ricorsi riuniti sono infondati.
Mette conto rilevare che l'avviso di accertamento dell'IMU è un provvedimento amministrativo notificato al contribuente per mancato o infedele versamento senza necessità di atti intermedi.
Ai sensi dell'art. 1 comma 161 legge 296 del 2006, l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuti essere effettuati. Nel caso in esame, per l'IMU anno 2019, l'anzidetto termine scadeva il 31/12/2024 ed è stato interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il
2/12/2024, come da documentazione in atti prodotta dal Comune di Paternò.
Dalla data di notifica dell'anzidetto avviso di accertamento decorre il termine quinquennale di prescrizione che non è maturato.
In ragione del modesto importo dell'imposta locale, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania sezione 2°, in composizione monocratica, nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 182/2025 RGR e 213/2025 RGR, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Spese compensate. Catania 27/1/2026 Il Giudice (dott.ssa Carmela La Rosa)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 182/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2871 IMU 2019
- sul ricorso n. 213/2025 depositato il 10/01/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Casa Comunale 95047 Paterno' CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2871 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 280/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Paternò, in persona del Sindaco pro tempore,
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento (indicato in epigrafe) per omesso pagamento dell'IMU, anno 2019, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) omessa notifica degli atti presupposti;
b) decadenza dall'azione di riscossione;
c) prescrizione del credito tributario.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Paternò ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
All'udienza del 27/1/2025, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione, per connessione soggettiva ed oggettiva, dell'odierno ricorso con altro iscritto a ruolo al n. 213/2025 RGR, entrambi aventi ad oggetto il medesimo atto impugnato e pendenti innanzi a questo Giudice tra le stesse parti. Nel merito, i ricorsi riuniti sono infondati.
Mette conto rilevare che l'avviso di accertamento dell'IMU è un provvedimento amministrativo notificato al contribuente per mancato o infedele versamento senza necessità di atti intermedi.
Ai sensi dell'art. 1 comma 161 legge 296 del 2006, l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuti essere effettuati. Nel caso in esame, per l'IMU anno 2019, l'anzidetto termine scadeva il 31/12/2024 ed è stato interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il
2/12/2024, come da documentazione in atti prodotta dal Comune di Paternò.
Dalla data di notifica dell'anzidetto avviso di accertamento decorre il termine quinquennale di prescrizione che non è maturato.
In ragione del modesto importo dell'imposta locale, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania sezione 2°, in composizione monocratica, nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 182/2025 RGR e 213/2025 RGR, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Spese compensate. Catania 27/1/2026 Il Giudice (dott.ssa Carmela La Rosa)