Sentenza 19 aprile 2017
Massime • 1
Nel reato di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie non richiede l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo essere desunta anche da altri elementi quali, ad esempio, la macroscopica illegittimità dell'atto.
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- 1. Cass. Pen., Sez. VI, 1 ottobre 2018, n. 43287https://www.iusinitinere.it/
«Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'extraneus per concorso nel reato proprio (nel caso di specie, nel reato di abuso di ufficio), è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l'intraneus esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità.» Pres. Petruzzellis Est. Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce in data 9 febbraio 2015 che condannava …
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Rassegna di giurisprudenza In tema di abuso d'ufficio, si è affermato invero che la modifica, introdotta con l'art. 23 DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323, determinando una parziale "abolitio criminis" in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che lascino residuare margini di discrezionalità. Pertanto, non può essere ricondotta nel fuoco della disposizione incriminatrice così novellata la violazione di generici …
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La massima Nel reato di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie non richiede l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo essere desunta anche da altri elementi quali, ad esempio, la macroscopica illegittimità dell'atto. Fonte: CED Cassazione Penale 2018 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 19/04/2017 , n. 31594 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, applicate le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, ha …
Leggi di più… - 5. Abuso d'ufficio: il dolo intenzionale può essere provato anche attraverso indici fattualiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assume specifico rilievo la violazione del dovere di astensione gravante sui pubblici ufficiali e sugli incaricati di pubblico servizio, non rilevando la compresenza di una finalità pubblicistica, salvo che il perseguimento dell'interesse pubblico costituisca l'obiettivo esclusivo o primario dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la configurabilità del reato in relazione alla condotta di un sindaco che aveva disposto la proroga dei rapporti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2017, n. 31594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31594 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2017 |
Testo completo
31594-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. Sez. n. 612 - Presidente - Giovanni Conti U.P. 19/4/2017 Maurizio Gianesini RGN 47177/2016 Emilia Anna Giordano Relatore - Antonio Corbo Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GL SS AL OR, n. a Apecchio il 2/6/1953 avverso la sentenza del 14/7/2014 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito per il ricorrente il difensore, avv. Marcello Fagioli che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, applicate le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. ha condannato, con pena sospesa, SS AL OR GL alla pena di mesi nove di reclusione e lo ha dichiarato interdetto, per la durata di un anno dai pubblici uffici. La Corte, in To 1 да riforma della sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato dai reati ascrittigli, rispettivamente, perché il fatto non costituisce reato e il fatto non sussiste, lo ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 323 e 479 cod. pen. commessi in Apecchio il 13 e 16 ottobre 2010. La Corte territoriale ha ritenuto accertato che il ricorrente, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Apecchio, al fine di favorire procurandole intenzionalmente un ingiusto vantaggio economico la società "La Carda" s.r.l., in violazione degli artt. 3 d.P.R. 380/2001, art. 2 Reg. Reg. Marche n. 23/1989 e 146 d.l.vo 42/2004 e art. 10 L. Reg. n. 6/2005, aveva dapprima emesso, in data 13 ottobre, l'ordinanza n. 48 con la quale aveva revocato il precedente ordine da lui stesso adottato di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e, poi, emesso, in data 16 ottobre 2010, l'autorizzazione n. 6965 con la quale erano stati assentiti lavori di manutenzione del tracciato stradale della strada vicinale Sassorotto sul presupposto, ideologicamente falso, che i lavori da eseguire consistessero in opere di manutenzione del tracciato della preesistente strada vicinale, che si trattasse di lavori di lieve entità e che non alteravano lo stato dei luoghi così da non necessitare di autorizzazione paesaggistica.
2. Con i motivi di ricorso, sottoscritti dal difensore di fiducia e di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia:
2.1 vizio di violazione di legge e travisamento della prova per la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 323 cod. pen.. La Corte di merito ha ritenuto insussistente la buona fede dell'imputato, viceversa valorizzata dalla sentenza di assoluzione in primo grado nella quale si dava atto che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che l'imputato non era stato presente al sopralluogo eseguito il 14 settembre 2010, al quale aveva partecipato altro componente dell'ufficio, e le cui risultanze erano state a poste a base dell'ordinanza n. 47 adottata dall'imputato. Secondo il ricorrente la sentenza adottata valorizza il mero dato della qualifica soggettiva del ricorrente (il ruolo ricoperto nell'Ufficio Tecnico) e le dimensioni non estese del Comune onde inferirne la diretta conoscenza dello stato dei luoghi con un ragionamento fallace, tenuto conto che lo stesso Pubblico Ministero, onde verificare l'esatto stato dei luoghi che non risulta in termini chiari dalle mappe - catastali ha dovuto procedere a vari sopralluoghi ed al rilevamento satellitare con la conseguenza che, al più, possono ritenersi dettate da mero errore nella valutazione di dati e risultanze cartolari, le conclusioni alle quali l'imputato era pervenuto con il rilascio dell'ordinanza e dell' autorizzazione oggetto di contestazione;
2.2 analoghi vizi inficiano la ritenuta sussistenza del reato di falso. Assume la difesa che, non avendo l'imputato partecipato al sopralluogo del 2 ом 14 settembre 2010, non può ritenersi accertata la sua conoscenza diretta dello stato dei luoghi e, quindi, la consapevole alterazione della rappresentazione che ne ha operato adottando i provvedimenti incriminati sicché, essendo state le sue valutazioni fondate solo sui dati cartolari in suo possesso, non è provata la condotta e volontà della immutatio veri che caratterizza il reato in esame, tanto più che le valutazioni sono consistite nella espressione di un giudizio tecnico, suscettibile di interpretazione soggettiva.
3. Con i motivi nuovi, depositati in data 5 aprile 2017 ai sensi dell'art. 585, comma 4 cod. proc. pen., dal nuovo difensore, si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata alla stregua del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 27620 del 6 luglio 2016 poiché la Corte territoriale, in mancanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha fondato la condanna dell'imputato, a seguito di sentenza di assoluzione intervenuta in primo grado, sugli stessi elementi apprezzati dal primo giudice e ritenuti non concludenti ai fini della sussistenza del dolo, limitandosi a recepire la tesi accusatoria. In particolare sono oggetto di contrastante valutazione, in primo e secondo grado, le dichiarazioni spontanee del GL e quelle della teste IC IC dalle quali risulta che l'imputato, in data 9 ottobre 2010, aveva già inviato comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, denunciando i fatti sicché è ardito, equivalendo a ritenere che si sarebbe "autodenunciato", ritenere che il GL abbia agito con dolo intenzionale, circostanza che, unitamente alla complessità della situazione di fatto e alla mancanza di rapporti diretti fra il GL e i beneficiari dei provvedimenti adottati, dovevano essere apprezzati ai fini della valutazione dell'elemento psicologico del reato e della sua insussistenza.
4. In data 18 aprile 2017 il difensore del ricorrente ha depositato memoria nella quale, riportato il passaggio della sentenza di primo grado nel quale venivano valutate, ai fini dell'assoluzione, le dichiarazioni rese dall'imputato, ha ribadito la valutazione di erroneità delle conclusioni alle quali la Corte di merito è pervenuta con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2.Va preliminarmente rilevato che non possono essere presi in esame motivi nuovi depositati in data 5 aprile 2017, perché tardivi in quanto depositati 3 я oltre il termine di quindici giorni liberi prima della odierna per la quale l'imputato era stato regolarmente citato udienza (Sez. 1, n.3559 del 23/05/1996, Del Gaiso, Rv. 205316). In materia di termini, la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen. secondo la quale, quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere, implica soltanto che vanno esclusi dal computo il dies a quo e il dies ad quem, con la conseguenza che l'ultimo giorno utile, ai fini del tempestivo deposito, era da collocarsi al giorno 4 aprile 2017. Solo per completezza giova rilevare che erroneo è il richiamo alla sentenza di questa Corte che, in tema di reformatio in peius di sentenza di assoluzione di primo grado, obbliga il giudice di appello alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, poiché la sentenza di condanna in appello a carico del GL non si è basata su un diverso apprezzamento del contenuto delle prove testimoniali su aspetti centrali o decisivi della regiudicanda ma su una diversa valutazione del risultato delle prove documentali, obbligo di rinnovazione che sussiste, per come evincibile dalla stessa massima riportata in ricorso, solo quando il giudice di appello intenda operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile, e la prova testimoniale rivesta un carattere di decisività.
3. Nè può essere considerata, in quanto tardiva, la memoria difensiva indicata al punto 4 del Ritenuto in fatto, perché depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., relativamente al procedimento in camera di consiglio, applicabile, per costante giurisprudenza di questa Corte, anche ai procedimenti in udienza pubblica e la cui inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prenderne in esame il contenuto (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo e altri, Rv. 252711; Sez. 5, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 1993, Boero, Rv. 194321).
4.Sono generici, per aspecificità, e, comunque, manifestamente infondati i motivi di ricorso che attaccano la ritenuta sussistenza dei reati allegando la mancanza dell'elemento psicologico sia del reato di abuso che di quello di falso, motivi che, con le precisazioni di seguito illustrate, possono esaminarsi congiuntamente.
5. Rileva il Collegio che è incontroverso che con verbale di sopralluogo del 14 settembre 2010 eseguito dal NOE di Ancona, inviato al Comune di Apecchio per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, si era accertato che la ditta "La Carda s.r.l." aveva realizzato lavori consistenti nella realizzazione di un nuovo tracciato stradale dell'ampiezza di circa tre o quattro metri e lungo ca. 270 mt., 4 con opere di sbancamento terra e riporti di ghiaia rossa, riduzione della superficie boscata e che l' intervento richiedeva l' acquisizione di autorizzazione paesaggistica, ricadendo in area sottoposta a vincolo. Altrettanto incontroverso è che l'odierno imputato, nella qualità, aveva adottato in data 9 ottobre 2010 l'ordinanza n. 47 con la quale aveva ordinato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, sull'assunto della natura abusiva dei lavori eseguiti e della necessità di autorizzazione paesaggistica per la loro esecuzione. La Corte territoriale, così ricostruita la vicenda fattuale, ha escluso che l'imputato potesse avere adottato i successivi provvedimenti del 13 e 16 ottobre 2010 che gli sono stati contestati, in buona fede ovvero per errore determinato dalla scarsa chiarezza dei dati catastali e documentali in suo possesso, ed ha, viceversa, ritenuto acquisiti gravi elementi di responsabilità in punto di dolo intenzionale del reato di abuso e di consapevole alterazione delle caratteristiche dell'intervento edilizio realizzato dalla società "La Carda" s.r.l., quanto al reato di falso ideologico. A fondamento del giudizio di colpevolezza il giudice di appello ha posto la relazione tecnica del 9 ottobre 2010, richiamata nell'ordinanza n. 47 e inviata a vari Enti, nella quale l'imputato aveva attestato, dato atto di essersi recato sul posto, la realizzazione di lavori abusivi, tra i quali quelli relativi alla strada. La Corte di merito ha evidenziato che nella relazione redatta dall'imputato si fa esplicita menzione che i lavori sono soggetti a denuncia inizio attività, previa autorizzazione paesaggistica e che alla stessa erano allegate una planimetria, nella quale era stato evidenziato il nuovo tracciato stradale, a fronte di quello preesistente e numerose fotografie, riproducenti lo stato di luoghi. Ed è sulla scorta di tali elementi di fatto, rivenienti da un atto redatto e sottoscritto dall'imputato e nel quale questi attestava di avere eseguito proprio il giorno 9 ottobre, un sopralluogo in zona, che la Corte di appello ha escluso che l'imputato potesse avere adottato i provvedimenti del 13 e 16 ottobre 2010 per incolpevole leggerezza nella valutazione del caso derivante dalla imprecisione dei dati catastali in possesso dell'ufficio ed ha, viceversa, ritenuto accertato che l'imputato, dopo avere adottato, sulla spinta delle indagini coordinate dal NOE, in data 9 ottobre 2010 l'ordinanza n. 47, con la quale aveva ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, nel volgere di pochi giorni, aveva adottato, dapprima, l'ordinanza n. 48 del 13 ottobre 2010 - con la quale aveva revocato la precedente ordinanza di rimessione in pristino n. 47 e poi l'autorizzazione del 16 ottobre 2010, con la quale aveva assentito lavori di manutenzione straordinaria del tracciato stradale, provvedimenti che erano stati motivati dal generico richiamo ad un più approfondito esame della pratica e che, senza che fosse intervenuta alcuna modifica della situazione di fatto, avevano bypassato i 5 precedenti, e fondati, rilievi posti a base della più volte richiamata ordinanza n. 47 del 9 ottobre 2010. Ed in vero, sulla scorta di tutte le verifiche doverosamente attivate dalla Procura anche a seguito degli atti del 13 e 16 ottobre 2010, i giudici di appello hanno ritenuto altresì accertato che i lavori eseguiti dalla ditta "La Carda" s.r.l. e che sarebbero stati eliminati, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi, solo nel maggio 2013 - non erano affatto consistiti nella mera ripulitura della strada preesistente ma nella realizzazione di un nuovo tracciato stradale, allocato in parte in luogo diverso dall'originario sito;
che i lavori eseguiti avevano comportato la esecuzione di lavori di sbancamento, livellamento del piano stradale, riduzione della superficie boscata, rimozione di ceppaie, taglio di scarpate e massicci riporti di ghiaia prelevati da una vicina cava e che, pertanto, i lavori eseguiti erano assoggettati al conseguimento di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica con la conseguenza della evidente illegittimità per violazione degli artt. 3 d.P.R. - 380/2001, art. 2 Reg. Reg. Marche n. 23/1989 e 146 d.l.vo 42/2004 e art. 10 L. Reg. n. 6/2005 - dell'ordinanza n. 48 del 13 ottobre 2010 e dell'autorizzazione n. 6965 del successivo 16 ottobre 2010. 6. Rileva il Collegio che i motivi di ricorso, incentrati, ai fini di confutare la conoscenza diretta dello stato dei luoghi e della natura ed entità delle opere abusivamente realizzate dalla soc. "La Carda" s.r.l. da parte dell'imputato, sull'assenza dell'imputato al sopralluogo eseguito il 14 settembre 2010 - al quale aveva effettivamente partecipato altro funzionario dell'ufficio sentito in dibattimento , non si confrontano con gli elementi di fatto posti a base della decisione di condanna e che sono evincibili dalla richiamata relazione del 9 ottobre 2010, dalla planimetria e dalle foto allegate (elementi diffusamente analizzati alle pagg. 11 e ss della sentenza della Corte di merito), e che comprovano la allocazione di parte della strada in altro sito, rispetto al precedente tracciato cartografico e la esecuzione di consistenti lavori di sbancamento, livellamento del piano stradale e taglio di alberi e scarpate, in contrasto con le attestazioni poste a fondamento dei richiamati provvedimenti del 13 e 16 ottobre 2010, chiaramente volti a favorire la società "La Carda", precostituendole una comoda scappatoia, attraverso la sanatoria dei lavori eseguiti. Con una valutazione del tutto logica e congruente la Corte di merito non ha mancato di confrontarsi anche con il pregresso comportamento dell'imputato che, ricevuto il verbale di sopralluogo del 14 settembre 2010, ne aveva inviato copia alla locale Procura e che aveva adottato la più volte ricordata ordinanza n. 47 del 9 ottobre 2010, provvedimenti che non sono certamente tacciabili di favoritismo verso la ditta "La Carda" s.r.l., e che, secondo la sentenza 6 か impugnata, l'imputato aveva adottato sotto la spinta delle coeve indagini in corso dal parte del NOE, ma che poneva prontamente nel nulla con l'adozione dell'ordinanza n. 48 del 13 ottobre 2010 e dell'autorizzazione del 16 ottobre 2010, intervenute a sanare la situazione di illegittimità.
7. La Corte di appello, con motivazione saldamente ancorata alle obiettive risultanze processuali, cioè la relazione del 9 ottobre 2010, sottoscritta dall'imputato che in essa dà atto espressamente di essersi recato sul posto, e della documentazione fotografica e planimetrica che la correda, ha ritenuto accertato che l'imputato fosse ben a conoscenza dello stato dei luoghi, delle caratteristiche dell'intervento realizzato dalla società "La Carda" s.r.l. e della tipologia dell'intervento che, vista la sua incidenza sul territorio, richiedeva il rilascio di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, come, del resto, lo stesso imputato aveva attestato solo pochi giorni, emettendo l'ordinanza n. 47 del 9 ottobre 2010, ordinanza che veniva posta nel nulla in mancanza di elementi nuovi.
7.1 Deve, dunque, escludersi che la Corte di merito sia pervenuta a formulare il giudizio di colpevolezza del ricorrente sulla scorta della sua posizione, di responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Apecchio, e di elementi di natura indiziaria, quali la sua conoscenza dello stato dei luoghi che gli derivava dalla trentennale esperienza di lavoro, elementi pure richiamati dalla sentenza impugnata ma solo ad adiuvandum rispetto alla prova diretta sulla conoscenza dello stato dei luoghi e della tipologia e caratteristiche dell'intervento edilizio eseguito dalla società "La Carda" s.r.l., prova riveniente dalla richiamata relazione del 9 ottobre 2010 e, men che mai, valorizzando un elemento rivelatosi insussistente e, cioè, la sua partecipazione diretta al sopralluogo del 14 settembre 2010. 8.Manifestamente infondato è anche il corollario che la difesa trae dalla ricostruzione in fatto sulla insussistenza del dolo intenzionale del reato di abuso, dolo che la Corte di merito, muovendosi nel solco tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto sussistente evidenziando, oltre alla falsità ideologica, la macroscopica illegittimità degli atti posti in essere dal ricorrente, chiaramente sintomatica della diretta ed esclusiva intenzione del ricorrente di favorire la società "La Carda" s.r.l., a prescindere dalla prova di un accordo collusivo con il privato beneficiario del provvedimenti (Sez. 3, n. 48475 del 07/11/2013, Scaramazza ed altri, Rv. 258290; Sez. 6, n. 49554 del 22/10/2003, Cianflone, Rv. 227205). La sentenza impugnata ha, conclusivamente, evidenziato come nel 7 ۹۶ caso in esame l'adozione dei provvedimenti del 13 e 16 ottobre 2010, da parte dell'imputato, non fosse frutto di un ripensamento circa la natura dell'intervento edilizio determinato dalla incolpevole leggerezza nella valutazione del caso ma era consistito in un comodo escamotage offerto alla società, per evitare la demolizione e riduzione in pristino della strada, necessaria per raggiungere l'agriturismo realizzato in una zona montana. e9.Si sottraggono a censure di vizi logico-giuridici ictu oculi percepibili come tali esulanti dal tipo di sindacato in questa Sede correttamente attivabile anche le ulteriori deduzioni della sentenza impugnata sulla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 479 cod. pen.. La Corte d'appello ha correttamente evidenziato come nel caso in esame il giudizio espresso dall'imputato sulla tipologia dei lavori eseguiti non si esaurisse nella espressione di una valutazione discrezionale, insuscettibile di censura ( la non necessità dell'autorizzazione paesaggistica perché i lavori da eseguire sono di lieve entità e non alterano lo stato dei luoghi), ma si risolvesse in un atto ideologicamente falso in quanto fondato su premesse contenenti false attestazioni, smentite dalla qualità e tipologia dei lavori che avevano comportato la realizzazione di un nuovo tracciato stradale dell'ampiezza di circa tre o quattro metri e lungo ca. 270 mt., con opere di sbancamento terra e riporti di ghiaia rossa, riduzione della superficie boscata e, quindi, consistente alterazione dello stato dei luoghi. 10. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa della ammende. Così deciso il 19 aprile 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Emilia Anna Giordano Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA Domk 27 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GINDIZIARIO Piera Esposito