Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
Integra esclusivamente la fattispecie criminosa di cui all'art. 10-bis d. lgs. n. 286 del 1998 la permanenza nel territorio dello Stato, prima della emissione di un nuovo ordine di allontanamento, dello straniero cui sia stata precedentemente applicata la pena su richiesta delle parti per il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, qualora detta permanenza si sia protratta oltre la data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 294 che ha introdotto la disposizione incriminatrice.
Commentari • 3
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 22 maggio 2024 (reg. ord. n. 156 del 2024), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui «non prevede che l'imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'articolo 379 c.p.». 2.- Il rimettente premette di procedere, in sede di udienza preliminare, a carico di D.G. M., «accusato dei delitti di cui agli …
Leggi di più… - 3. Equipararazione droghe leggere e pesanti non viola la Costituzione (Corte Cost., 23/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Non viola la Costituzione l'equiparazione fra spaccio di lieve entità droghe leggere e spaccio di lieve entità di droghe pesanti: in assenza di soluzioni costituzionalmente vincolate o imposte dal rispetto degli obblighi comunitari, l?intervento creativo sollecitato a questa Corte interferirebbe indebitamente nella sfera delle scelte di politica sanzionatoria riservate al legislatore, in spregio al principio della separazione dei poteri. SENTENZA N. 23 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Paolo GROSSI ? - Giorgio LATTANZI ? - Aldo CAROSI ? - Marta CARTABIA ? - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2010, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
3-
47 /1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Udienza pubblica del giomo 1°/12/2010
n. 3 del ruolo
R.G.N. 11685/2010
Composta da Sentenza n. sez.
1026/2010
Maria Cristina Siotto
- Presidente -
Umberto Zampetti
M. Stefania Di Tomassi
- relatore -
Maurizio Barbarisi
Lucia La Posta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di EI KI NR, nato il [...]
in Nigeria,
avverso la sentenza emessa in data 10.11.2009 dal Giudice di pace di
Mantova.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Vito Monetti, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Mantova dichiarava
EI KI NR, cittadino nigeriano, responsabile del reato di cui all'art. 10- bis d.lgs. n. 286 del 1998, accertato il 17.9.2009 e lo condannava alla pena di
5.000 euro di ammenda.
Riferisce che il fatto era stato accertato il 17.9.2009, allorché l'imputato era stato sorpreso senza documenti identificativi;
l'CH risultava segnalato con diversi alias e a suo carico era stata emessa sentenza di condanna del Tribunale
di Verona per violazione del decreto di espulsione emanato il 18 novembre 2005;
a lui risultava inoltre notificato altro ordine di allontanamento della Questura di
Mantova a seguito di espulsione prefettizia emessa il 17.9.2009 (lo stesso giorno in cui era stato denunziato per il reato in esame). Poiché di tale provvedimento non risultava «ancora accertata la violazione», stante comunque la illegalità della presenza sul territorio nazionale a causa della mancanza di permesso di soggiorno, doveva ritenersi sussistente il reato contestato.
2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore avvocato Giampaolo Cazzola, e chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Afferma che essendo stato già condannato (con sentenza di applicazione della pena) per essersi trattenuto illegalmente sul territorio nazionale nonostante l'ordine d'allontanamento del Questore, l'CH non poteva essere nuovamente condannato per il medesimo fatto.
Lamenta inoltre che la sentenza impugnata non valutava la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Considerato in diritto
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato.
La violazione di cui all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 1998, oggetto della precedente sentenza di patteggiamento, pur costituendo reato permanente deve ritenersi esaurita con la sentenza di condanna. La successiva permanenza senza permesso di soggiorno sul territorio nazionale sino al 17.9.2009, data della emissione di nuovo ordine di espulsione, è dunque da ritenere punibile soltanto ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto con l'art. 1, comma 16 lettera a) della legge 15 luglio 2009, n. 94, in G.U. n. 170 del 24 luglio 2009, entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009. Non ricorre di conseguenza nessun bis in idem, perché per aversi medesimezza del fatto occorre che questo coincida anche quanto a dimensione temporale.
Per il resto il ricorso è assolutamente generico.
2. Conclusivamente il ricorso va nel suo complesso rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 1° dicembre 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
Tinue.
Così deciso in Roma il 1° dicembre 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
- 4 GEN. 2011
IL CANCELL
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