Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6507 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
06 5 07 / 0 2 IN NOME Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 9498/99 LAVOROSEZIONE 43367/99 Cron. N. 18583 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Ettore Mercurio -Presidente- 662. Fernando Lupi -Consigliere- Ud. 21.02.2002 Luciano Vigolo -Consigliere- 3. De Renzis -Rel. Consigliere- €64. Alessandro 5.66 Pasquale Picone -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 9498/99 proposto DA EL IC, in proprio nonché in nome e per conto dei figli minori DA IR e AM DI IC IR, elettivamente domiciliati in Roma, Via Albe- rico II, presso lo studio dell'Avv. Francesco Francesco Falvo D'Urso, che la rappresenta e difende per procura in atti Ricorrente
CONTRO
HE 1849 S.p.A., in persona del Presidente pro tempore Ferruccio Giorgio Orsi, elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino 116, presso lo studio dell'Avv. 796 2 Adriano Castellano, che la rappresenta e difende, disgiuntamente ed unitamente agli Avv.ti Giovanni Battistini e Luisa Salvatori del foro di AN per procura in calce al controricorso Controricorrente NONCHE'
CONTRO
DR NG, titolare dell'omonima ditta Intimato E NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL ISTITUTO LAVORO (INAIL), in persona del Direttore della sede di Vare- se elett. dom. in Rome Vie IV Novemba 144 presso gliew.T: MA TT e SS ND che ho reppilens e difendonoper proc. Notarile del 10/5/17 Rep.N.N°51478 •Resistente con solomendato Intimato ABEILLE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tem- pore, Intimata IZ ON Intimato ASSICURAZIONI E INTEREUROPEA COMPAGNIA RIASSICURAZIONI S.p.A, in persona le Commissario liquida- tore pro tempore, Intimata MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rap- presentante pro tempore Dott. Ivano Cantarale, Intimata e sul ricorso n. 13367/99 proposto 3 DA MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rap- presentante pro tempore Dott. Ivano Cantarale, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Monaco del foro di Varese e Tommaso Spinelli Giordano, eletti- vamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini 27, presso la Concelleria lo studio di quest'ultimo e de ultime d'ufficio presso delle Corte di cossenione- Controricoricorrente e ricorrente incidentale
CONTRO
EL IC, in proprio e nella qualità di rappre- sentante legale dei figli minori DA IR e AM DI IC IR, Intimata per la cassazione della sentenza n. 249 del Tribunale del Lavoro di Varese del 27.11.1997/25.5.1998 nella causa iscritta al n. 441/1054 R.G. dell'anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.02.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis, udito l'Avv. Francesco Falvo D'Urso per RI TE e l'Avv. Benedetto Gargani per la AN Assicurazioni;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19.7.1996 il Pretore del Lavoro di Varese, de- cidendo sul ricorso proposto da RI TE (in proprio e nella qualità di esercente la potestà su figli minori IE AS e AM TT RI AS), così provvedeva: 1) dichiarava la responsabilità di GE GO, titolare dell'omonima ditta, in ordine all'infortunio sul lavoro avvenuto il 1.8.1988 ed in con- seguenza del quale era deceduto AN AS (dipendente del GO e rispettivamente marito e padre dei ricorrenti), e con- dannava lo stesso GO al risarcimento dei danni patiti dai ri- correnti;
2) condannava altresì il GO al rimborso a favore dell'INAIL della somma versata ai ricorrenti;
3) respingeva le domande degli stessi ricorrenti proposte :a) nei confronti della ZZ Celluloide, che aveva appaltato alla ditta GO l'esecuzione di opere di imbiancature e verniciatura sui propri edifici siti in Castiglione Olona;
b) nei confronti della OV, proprietaria di una linea elettrica ad alta tensione, destinata al servizio dello stabilimento della ZZ;
c) nei confronti della S.p.A. AN Assicurazioni, assicuratrice della Mazzuc- chelli e della OV;
4) respingeva la domanda proposta dal GO nei confronti della S.p.A. L'Abeille. Contro la decisione pretorile proponeva appello principale la Lo- catelli per sé e per i minori lamentandone l'erroneità in relazione a due capi: per avere escluso il risarcimento del danno biologico e morale;
per avere escluso la responsabilità solidale, con il GO, - della committente ZZ 1849 S.p.A. e della OV, 5 proprietaria della linea elettrica. Proponeva appello incidentale l'INAIL per ottenere la modifica- zione dell'importo assegnato dal pretore a tale istituto. Il Tribunale di Varese con sentenza depositata il 25.5.1998 re- spingeva l'appello principale e, in accoglimento dell'appello inci- dentale dell'INAIL, determinava in £. 346.655.429 l'importo della condanna di GE GO di cui al capo 6 del dispositivo della decisione pretorile, per il resto interamente confermata;
di- chiarava interamente compensate le spese del grado. Il Tribunale, in relazione alla prima doglianza dell'appellante principale, confermava la decisione di primo grado ribadendo l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro a conoscere del danno biologico e morale, trattandosi di profilo di risarcimento del danno in via extracontrattuale, che obbedisce ai normali cri- teri di competenza. Lo stesso Tribunale, in relazione all'esclusione della responsabi- lità solidale (con il GO) della ZZ, condivideva gli accertamenti e le considerazioni svolte dal primo giudice riba- dendo l'esclusiva responsabilità del GO, il quale aveva ope- rato con piena autonomia operativa rispetto alla committente ZZ, nei cui confronti non erano ravvisabili culpa in eligendo o profili di responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. o ex art. 2050 Cod. Civ. Analoghe considerazioni il giudice di appello svolgeva con ri- guardo alla posizione della OV ritenendo che la linea elet- 6 trica, di proprietà di tale società, fosse a distanza regolamentare dal fabbricato oggetto dei lavori appaltati al GO. Va puntualizzato, per quel che può rilevare in questa sede, che al processo in appello promosso dalla TE venne riunito quello promosso dall'altro infortunato DO IZ. Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione la TE con tre motivi. Resiste con controricorso la ZZ 1849 S.p.A. Resiste altresì la AN Assicurazioni proponendo ricorso inci- dentale. I soggetti intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Sussistono i presupposti ex art. 335 C.P.C. per disporre la ri- unione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 40 C.P.C. e dei principi generali dell'ordinamento processuale, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. Sostiene al riguardo che in virtù del principio di accessorietà an- che la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale (in specie il danno biologico il danno morale) rientrava nella mede- sima competenza funzionale del giudice del lavoro, al quale in via esclusiva era affidata la pronuncia sulla responsabilità con- 7 trattuale, nascente dal rapporto di lavoro, attesa la vis actractiva da cui quella competenza è connotata. L'assunto è infondato e non merita di essere condiviso. In primo luogo va richiamato l'indirizzo di questa Corte (in par- ticolare espresso nella sentenza n. 11445 del 3 novembre 1995), che non ha ravvisato un vincolo di accessorietà tra la domanda di risarcimento del danno morale, proposta dai congiunti di un lavo- ratore deceduto in conseguenza di malattia professionale contro il datore di lavoro, e le altre domande proposte contro la mede- sima parte, eccedendo la pretesa, avente ad oggetto il risarci- mento del danno morale, la soglia di competenza pretorile ratio- ne valoris. Questa Corte ha, inoltre, ripetutamente affermato che esula dalla competenza per materia del pretore quale giudice del lavoro e re- sta soggetta alle comuni regole della competenza per valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del la- voratore deceduto non jure hereditario per far valere la respon- sabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, ma jure proprio quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subito danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento avente la sua fonte nella re- sponsabilità extracontrattuale, costituendo il rapporto di lavoro mera occasione della responsabilità extracontrattuale (in questo senso ex plurimis sentenza n. 9359 del 4 settembre 1999; Cass. sentenza n. 6608 del 23 luglio 1996; Cass. sentenza n. 1342 del 8 21 febbraio 1996; Cass. sentenza n. 4248 del 7 aprile 1992). Orbene il Tribunale ha fatto corretta applicazione degli anzidetti principi ponendo in evidenza che nel caso di specie la controver- sia, promossa dai congiunti jure proprio e come tali portatori di un autonomo diritto per il risarcimento del danno subito dalla morte del loro parente, trovava la propria tutela in materia di re- sponsabilità extracontrattuale ed obbediva pertanto ai normali criteri di competenza, sicché la domanda relativa al danno biolo- gico e al danno morale non poteva rientrare nella competenza funzionale del giudice del lavoro ex art. 409 C.P.C. Con il secondo motivo la TE denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 164 del 1956 e degli artt. 2049, 2050, 2051 Cod. Civ., nonché difetto di motivazione per incompletezza ed illogicità, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. Con tale doglianza la ricorrente lamenta l'esclusione della re- sponsabilità della società Mazzuchelli in ordine all'infortunio del 1.8.1988, e ciò in relazione al contratto di appalto intercorso tra tale società e la ditta GO, all'ingerenza della prima nell'esecuzione dei lavori, nonché alla circostanza, conosciuta dall'appaltante prima dell'inizio dei lavori e non attentamente valutata dal giudice di merito, relativa all'esecuzione dei mede- simi lavori a distanza inferiore a 5 metri, in violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 164 del 1956. La stessa ricorrente osserva altresì che la motivazione della sen- tenza era affetta da assoluta illogicità per avere affermato che la società ZZ non fosse a conoscenza del venir meno da parte dell'appaltatore dell'obbligo di richiesta di interruzione di energia elettrica sulla linea. Le censure così articolate sono infondate. Il Tribunale ha proceduto ad un esame puntuale del contratto di appalto e delle risultanze processuali, nonché di tutti i concreti elementi emersi con riguardo alla posizione della società Maz- zucchelli nella sua qualità di appaltante e dell'appaltatore Dra- goni, giungendo ad escludere qualsiasi profilo di responsabilità della ZZ. Così operando il giudice di merito ha effettuato valutazioni, che si risolvono in apprezzamenti di fatto nonsindacabili in sede di le- gittimità, tanto più che sono sorretti da adeguata e logica moti- vazione (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 14383 del 3 novembre 2000; Cass. sentenza n. 2176 del 25 febbraio 2000; Cass. sentenza n. 6216 del 23 giugno 1998). Con il terzo motivo la TE deduce violazione e falsa appli- cazione della legge n. 1341 del 1964, del D.P.R. n. 1062 del 1968, del D.M. 21.3.1968, degli artt. 2050 e 2055 Cod. Civ., nonché difetto per omessa ed illogica motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. I rilievi riguardano la società OV (successivamente incor- porata nella ZZ), concessionaria della linea elettrica, di cui viene lamentata l'esclusione di qualsiasi responsabilità, so- 10 prattutto con riguardo al fatto di avere mantenuto tale linea elettrica ad una distanza dal fabbricato inferiore a quella di leg- ge, da intendersi in relazione al manufatto in ogni suo punto e non soltanto in rapporto al punto dell'infortunio. Anche questa censura non può essere condivisa, giacché si tradu- ce nella richiesta di riesame di circostanze attentamente valutate dal giudice di merito con un giudizio congruan.ente motivato an- che in relazione al profilo della distanza in questione. Da parte sua la controricorrente AN Assicurazioni con l'unico motivo del ricorso incidentale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91-1° comma- C.P.C. ed omessa e/o insuf- ficiente motivazione Sul punto rileva in particolare che il Tribunale ha omesso di mo- tivare adeguatamente l'esclusione della condanna della TE alle spese del grado di appello a favore della ZZ e di essa AN Assicurazioni richiamandosi semplicemente alla com- plessità della fattispecie. La doglianza è infondata, poiché il giudice di appello nel dispor- re la compensazione delle spese del grado tra le parti ha fornito adeguata giustificazione dei giusti motivi di cui all'art. 92 La C.P.C., tra i quali può farsi rientrare notevole complessità della fattispecie esaminata. In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale sono de- stituiti di fondamento e vanno rigettati. Sussistono giusti motivi nei rapporti tra la TE e la AN 11 Assicurazioni, in considerazione del rigetto di entrambi i ricorsi, e nei rapporti tra la TE e la MA, in considerazione della delicatezza delle questioni trattate, per dichiarare la com- pensazione delle spese del giudizio di cassazione. Nessuna pronuncia per le spese nei confronti degli intimati non costituiti. r e s i d A L E E G L 1 D E G 7 L 2 . 5 6 3 N 3 e n
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, A I A A , S R G S S O T T E S E D R R A ' L L E D L O , O C N L D A I O T S D T N A E E S E La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese del pre- E S I A O T T I R I D O sente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma addì 21 febbraio 2002 Il Consigliere relatore estensore Une Alessandro de Reusis Shille IL CANCELLIERE mappio 2002 2000 2002 lepas.legas: sette Depositato in Cancelleria OGG ILCANCELLIERECAN PL