Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2002, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' LA CORT0 0 82 9 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA SUPR DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 5515/99 7631/99Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron 2203 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 18/10/01 ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ECOLOGICI PORTO GENOVA S.P.A., in persona del SERVIZI legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato PAPARAZZO ETTORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISPO LUCIO, BUZZONI Zoccola ANNA MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CHIERCHIA MICHELE;
intimato - e sul 2° ricorso n° 07631/99 proposto da: 2001 MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA 4027 CHIERCHIA -1- VIA OSTRIANA 12, presso lo studio dell'avvocato DU FRANCESCO, che lo rappresenta e difendeBESSE' unitamente all'avvocato PESCE TULLIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
ECOLOGICI PORTO GENOVA, in persona del legale SERVIZI | rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'Avv. to PAPARAZZO ETTORE che lo rappresenta e difende ZOCCOLA unitamente agli avvocati CRISPO LUCIO, BUZZONN ANNA MARIA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 2810/98 del UN di GENOVA, depositata il 29/12/98 R.G.N. 1324/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato ZACCHIA per delega PAPARAZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore: Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al ET di Genova, depositato il 21.9.1995, signor LE CH esponeva di aver lavorato, dal 5.4.1988 alla fine del 1994, come addetto alla pulizia degli uffici del Consorzio Autonomo del Porto di Genova (CAP) a Ponte dei Mille e a ZO San GI e, dal 1995, presso gli uffici del CAP al molo Nino Ronco. Precisava che i lavori di pulizia erano stati appaltati dal CAP alla Servizi Ecologici Porto di Genova (SEPG), che a sua volta aveva dato in appalto i lavori di pulizia degli uffici alla soc. cooperativa a r.l. COSP, cui era subentrata, nell'ottobre 1994, la COOPSERVICE, che aveva rilevato il personale ed i soci della prima cooperativa. Egli aveva lavorato formalmente alle dipendenze della COSP, poi, dall'aprile 1993, come socio della stessa e, in seguito, come socio della COOPSERVICE. Per svolgere il proprio lavoro aveva dovuto utilizzare mezzi, strumenti e motocarri di proprietà del CAP e aveva ricevuto istruzioni da dipendenti del CAP distaccati presso la SEPG;
le pulizie straordinarie venivano svolte con materiali forniti dal CAP, agli ordini dei signori NC CH, AN ZI, ND IE e DO LA, dipendenti del CAP distaccati presso la SEPG, e, dal 1990 in poi, agli ordini del solo sig. NC CH, che interveniva per disporre di fare ciò che occorreva o rifare quel che non andava bene, modificando perfino la composizione delle squadre o distogliendo un lavoratore da una squadra per far eseguire altro lavoro più urgente;
l'assistente della COSP non era mai presente. 3 Assumeva di avere anche lavorato presso la sede del CAP, ZO S. GI, nel mese di agosto in sostituzione di dipendenti assenti per ferie e, nel mese di settembre, in occasione dell'alluvione. Aveva già rivendicato la propria diretta subordinazione nei confronti della SEPG, pervenendo ad una conciliazione in sede sindacale il 4.2.1991, nulla per la contrarietà alle norme imperative di cui alla legge n. 1369/60 e semmai valida solo per i diritti anteriori;
nulla era cambiato dopo la ricordata transazione. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che, dichiarata la nullità della transazione, fosse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la SEPG dal 5.4.1988 o, in via subordinata, dal 5.2.1991, con condanna della SEPG al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento dei danni;
in ulteriore subordine, chiedeva il riconoscimento della sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 3 della legge n. 1369/60, con conseguente condanna della società al riconoscimento dello stesso trattamento spettante ai propri dipendenti e alla corresponsione delle differenze retributive. La SEPG, costituitasi, opponeva preliminarmente la transazione raggiunta presso l'UPLMO il 4.2.1991. Nel merito negava la sussistenza di una ipotesi di interposizione o intermediazione, osservando, tra l'altro, che la COOPSERVICE è una grossa cooperativa, operante in tutta Italia, lavorando per una pluralità di committenti. Al termine dell'istruttoria il ET dichiarava la nullità della transazione 4 e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la SEPG, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1369/60, fino all'ottobre 1994; nel periodo successivo, quando il CH era divenuto socio della COOPSERVICE, non vi era, per il primo giudice, prova alcuna della sussistenza di una intermediazione vietata. Il ET dichiarava, inoltre, la nullità della domanda per differenze di trattamento, da liquidarsi in separato giudizio, nor essendo stato dedotto un raffronto tra il trattamento ricevuto e quello rivendicato, per cui non era possibile accertare se vi fosse una differenza a favore del ricorrente. Compensava per la metà le spese di lite e condannava la convenuta alla rifusione della quota residua. La sentenza di primo grado veniva appellata in via principale dalla SEPG in via incidentale, da LE CH. e, La società negava ogni ipotesi di intermediazione o interposizione, deducendo una errata valutazione delle prove testimoniali (sulla proprietà dei mezzi utilizzati e sui soggetti che impartivano disposizioni al ricorrente) e la erronea ritenuta irrilevanza del fatto che l'impresa appaltatrice non fosse fittizia, essendo stata dimostrata la pluralità di appalti di cui erano parti sia la COSP che la COOPSERVICE. Richiamava, poi, la sentenza della Corte di Giustizia dell'11.12.1997, per desumerne la caducazione della legge 1369/60. Il lavoratore insisteva per l'accoglimento delle domande rigettate dal ET. Con sentenza del 2/29 dicembre 1998 il UN di Genova confermava la decisione di primo grado, compensando per la metà le spese del grado e 5 ponendo a carico della SEPG la restante metà. Il UN riteneva che dalle risultanze istruttorie fosse emerso che la SEPG, a mezzo dei dipendenti CAP distaccati presso di essa ed attraverso i quali organizzava e dirigeva il lavoro, dava disposizioni al personale della COSP, sia per le pulizie ordinarie che per quelle straordinarie, individuava il personale da impiegare, aveva perfino mandato il ricorrente ad effettuare lavori di pulizia a ZO S. GI, che non rientrava nell'appalto, in sostituzione di personale CAP, in distacco presso la SEPG, assente per ferie o malattia. Tutto ciò, unitamente alla circostanza che per un consistente periodo di tempo i materiali di pulizia, come cera e detersivi, erano della SEPG, confermava la correttezza della decisione del primo giudice, per cui non appariva essenziale, per il UN, accertare in quale momento la COSP avesse acquistato le macchine e le attrezzature che la SEPG aveva avuto in affidamento da parte del CAP, circostanza che aveva indotto il ET a ritenere anche la sussistenza della presunzione di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960. I giudici di secondo grado rilevavano poi che la pronuncia di nullità della transazione 4.2.1991 non era stata oggetto di specifico motivo di gravame;
e che la giurisprudenza comunitaria richiamata atteneva non tanto alla intermediazione di mano d'opera ma al collocamento, come si evinceva dalla motivazione della sentenza dell'11.12.1997. Ritenevano poi corretta anche la reiezione della domanda del CH 6 per il periodo successivo all'ottobre 1994, allorquando il lavoratore era divenuto socio della COOPSERVICE, in quanto per tale periodo non vi erano elementi utili a far ritenere che vi fosse ancora una intermediazione di mano d'opera. Confermavano la declaratoria di nullità della domanda avente ad oggetto le differenze retributive, nulla essendo stato dedotto sia sull'an che sul quantum;
tanto che non si era nemmeno affermato che il trattamento fruito fosse inferiore a quello spettante. Relativamente alle spese di causa, anche con riferimento al secondo grado di giudizio, il UN riteneva che fosse equo porre a carico della SEPG la rifusione della metà di tali spese. Per la cassazione della decisione del UN ricorre, formulando due motivi di censura, la Servizi Ecologici del Porto di Genova s.p.a. (SEPG). LE CH resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, articolato in sei motivi, dei quali il quinto ed il sesto subordinati all'accoglimento del ricorso principale;
al ricorso incidentale resiste con controricorso la SEPG. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo del ricorso principale la difesa della società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 della legge 23 7 ottobre 1969 n. 1369. Deduce che erroneamente il UN ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nell'ambito applicativo dell'art. 1 della legge 1369/60, in quanto la stessa andava correttamente inquadrata negli artt. 3 e 5 della medesima legge, trattandosi di un appalto di opere e servizi previsti come leciti dall'art. 3, con esclusione dell'obbligo di solidarietà, atteso che le imprese appaltatrici erano imprese non fittizie, che operavano contemporaneamente presso più aziende. Con il secondo motivo la difesa della ricorrente principale denuncia omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 1 della legge 1369/60. Deduce, dopo avere evidenziato che il giudice di primo grado aveva motivato solo in ordine alla sussistenza di uno dei requisiti necessari per l'applicabilità della disciplina del ricordato art. 1, che lo stesso UN ha omesso di dare una motivazione sulla ritenuta "..utilizzazione effettiva delle prestazioni lavorative da parte del committente..". Rileva che il UN ha ritenuto la sussistenza della interposizione vietata unicamente sulla base del fatto che le direttive venivano date dai dipendenti CAP distaccati presso SEPG, senza considerare che ciò avveniva solo in caso di mancanza o assenza del personale direttamente incaricato delle cooperative, e che tali saltuarie ipotetiche assenze costituirebbero solo una carenza funzionale interna alla cooperativa e non una carenza strutturale che può incidere sul rapporto con SEPG. Inoltre, il UN non ha tenuto conto del fatto che è insito nella natura 8 di certi appalti un certo potere di direzione da parte dell'appaltante, diretto ad assicurare il corretto svolgimento del servizio (come nell'ipotesi che un determinato locale serva per una particolare riunione o assemblea, per cui solo tramite le direttive dell'appaltante l'appaltatore può avere conoscenza di quelle particolari esigenze). Il UN, infine, avrebbe errato nel non ritenere abrogata, per incompatibilità con la legislazione comunitaria in tema di collocamento, la legge n. 1369 del 1960, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'11.12.1997 nel procedimento 55/96. Il ricorso principale, i cui due motivi si trattano congiuntamente per l'evidente connessione, non è fondato. Il UN ha ricordato le finalità del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, posto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, evidenziando che l'intermediario può essere anche una società reale ed effettiva, con una propria struttura, organizzazione e capitali, ma che si limiti a svolgere attività di intermediazione per una parte o settore della propria attività. L'argomentazione è corretta, per cui è infondata la censura di omesso accertamento della natura non fittizia delle cooperative appaltatrici dei servizi di pulizia. Quanto al ritenuto inquadramento della fattispecie, fino all'ottobre 1994, nella disciplina di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, il UN lo ha motivato attraverso la disamina delle risultanze istruttorie (da pag. 13 a pag. 16 della sentenza), osservando, conclusivamente, che "la SEPG, a mezzo 9 dei dipendenti CAP distaccati presso di lei ed attraverso i quali organizzava e dirigeva il lavoro, disponeva liberamente del personale COSP (ove formalmente era inquadrato il ricorrente), stabilendo la priorità dei lavori, individuando il personale da adibire ai vari lavori, modificando le squadre, dando disposizioni operative e perfino mandando il ricorrente ad effettuare lavori a ZO S. GI (ed anche questa circostanza è documentalmente provata v. produzione n. 5 dell'attore) a sostituire personale CAP o SEPG e dove non era stato in concreto affidato alcun lavoro alla COSP. A ciò va aggiunto che per un consistente periodo di tempo i materiali di pulizia, come cera e detersivi, erano della SEPG (vedi deposizioni testi Naclerio e Filanti). Quanto sopra esposto conferma la correttezza della decisione del primo giudice, onde non appare essenziale ai fini della decisione accertare in quale momento la COSP ha acquistato le macchine e le attrezzature che la SEPG aveva avuto in affidamento da parte del CAP, circostanza che aveva indotto il ET a ritenere anche la sussistenza della presunzione di cui al 3° comma dell'art. 1 della legge 1369/60”. Non è vero, quindi, che i giudici di appello abbiano motivato solo con riferimento alle direttive impartite al CH e ai suoi colleghi dai dipendenti CAP distaccati presso la SEPG, avendo rilevato l'impiego del lavoratore in lavori estranei all'appalto (le pulizie di ZO S. GI) e la fornitura, per un consistente periodo, dei materiali di pulizia da parte della SEPG. La motivazione è completa, coerente, priva di errori logici o giuridici. 10 Estranea alla fattispecie è la disciplina di cui all'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, che riguarda il caso di appalti leciti di opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia o di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore. Quanto alla sentenza della Corte di Giustizia CEE dell'11 dicembre 1997, resa nella causa C-55/96, la stessa si è limitata a dichiarare la illegittimità del monopolio statale sul collocamento quando sia accertata la inidoneità degli uffici statali ad assicurare, in un determinato campo di attività, la domanda di lavoro, accertamento che presuppone la formulazione di specifiche richieste avanzate al riguardo in sede di merito (Cass., 6 agosto 1998 n. 7694); tale illegittimità è comunque venuta meno dopo che la materia del collocamento è stata diversamente regolata dall'art. 9 bis del d.l. n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608 del 1996 (Cass., 5 agosto 2000 n. 10316). Correttamente, pertanto, il UN ha escluso che la ricordata. giurisprudenza comunitaria avesse comportato la abrogazione della legge n. 1369/60 sul divieto di intermediazione e interposizione. Con il primo motivo del ricorso incidentale la difesa di LE CH denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 1369/60 e, in subordine, dell'art. 3 della stessa legge. Assume che erroneamente il UN ha limitato la intermediazione all'ottobre 1994, per il fatto che per il periodo successivo non vi eranc 11 "elementi tali da far ritenere che vi fu ancora una mera intermediazione di mano d'opera". Deduce che i giudici di secondo grado non hanno tenuto conto del fatto che la SEPG aveva assunto l'appalto dei servizi di pulizia all'interno del Porto di Genova, per cui tale attività rientrava pacificamente nel suo ciclo produttivo, con la conseguente illiceità del subappalto mirante a far conseguire alla SEPG personale da adibire ai propri fini istituzionali a condizioni economiche più favorevoli di quelle applicate ai propri dipendenti. In subordine, rileva che, anche se non si dovesse ravvisare la intermediazione di cui all'art. 1 della l. 1369/60 per il periodo successivo all'ottobre 1994, sarebbe comunque applicabile l'art. 3 (con l'obbligo ci assicurare al sig. CH un trattamento retributivo e normativo non inferiore a quello previsto per i propri dipendenti), sia per la inerenza della attività appaltata alla COOPSERVICE al ciclo produttivo della SEPG, sia per la carenza probatoria delle condizioni previste dall'art. 5, lett. g, stessa legge, per l'esclusione di tale obbligo: mancava, infatti, la prova del simultaneo impiego del personale dipendente presso più imprese contemporaneamente e, con valenza tranciante, mancava la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro. Il motivo non è fondato. La circostanza che i lavori appaltati alla COPSERVICE rientrassero nell'ambito del ciclo produttivo della SEPG non risulta posta dal ricorrente a fondamento della sua domanda nel ricorso introduttivo al ET 12 (l'accertamento della intermediazione si fondava sulle modalità con le quali il lavoratore aveva operato, ricevendo disposizioni da dipendenti CAP distaccati presso la SEPG, utilizzando, per un certo periodo, materiali della SEPG, lavorando, in un determinato periodo, presso uffici neppure oggetto dell'appalto); viene, quindi, introdotto un profilo di (pretesa) illegittimità sul quale non vi è stato alcun contraddittorio nel primo grado di merito, il che rende la censura inammissibile. La riprova della novità della questione si ha con la constatazione che non si rimprovera al UN di non aver motivato in ordine ad una specifica censura avverso la decisione di primo grado, che avrebbe trascurato tale aspetto evidenziato nel ricorso introduttivo e posto, sia pure con altri elementi, a fondamento della domanda. L'argomentazione viene, invece, proposta autonomamente (ed inammissibilmente) in questa sede. Quanto alla carenza delle condizioni di esonero dalla responsabilità solidale prevista dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è sufficiente rilevare che il UN ha osservato che nulla era stato dedotto sulla sussistenza di differenze retributive, nulla essendo stato dedotto sull'an, e non solo sul quantum;
che non era stato indicato alcun raffronto tra i due trattamenti, e che neppure era stato affermato "che quello fruito fosse deteriore rispetto a quello spettante (circostanza questa particolarmente rilevante quando il CH diventò socio della COSP)”. La mancata allegazione che il trattamento del dipendente e del socio 13 COSP fosse deteriore rispetto al trattamento del dipendente SEPG è stata correttamente posta alla base del rigetto del riconoscimento della domanda di condanna alle differenze retributive, condanna che si fonda, alternativamente, tanto sull'art. 1 che sull'art.
3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la difesa di LE CH deduce ancora violazione dell'art. 1 della legge n. 1369/60 ed omessa motivazione in ordine all'attività di manutenzione svolta dal CH. Assume che il teste ZI aveva riferito che i servizi richiesti dalla SEPG "erano oltre che di pulizia, anche di manutenzione”, e che sorprendentemente il ET non aveva ammesso la domanda tendente a specificare questa circostanza, come avrebbe potuto ex artt. 421 e 253 c.p.c. aggiunge che "ciò che è agli atti” è sufficiente a dimostrare che i dipendenti COSP erano utilizzati anche in lavori che esorbitavano dall'appalto ricevuto. perché avevano ad oggetto non pulizie ma manutenzioni. Anche questo motivo è inammissibile. Non si assume, infatti, che l'attività di manutenzione fosse stata posta, nell'atto introduttivo, come una delle ragioni sulle quali si fondava la domanda;
né si lamenta che il UN abbia omesso di pronunciarsi su una specifica censura mossa, sul punto, avverso la decisione del ET. Sussistono, pertanto, le stesse ragioni di inammissibilità rilevate a proposito del primo motivo. Con il terzo motivo la difesa del ricorrente incidentale denuncia 14 violazione e falsa applicazione dell'art. 278 c.p.c. in ordine alla ritenuta nullità della domanda di condanna generica. Premesso che tale pronuncia non preclude al CH di avviare un giudizio per far accertare l'ammontare di tali differenze e di ottenere la relativa condanna a carico della SEPG, la difesa del lavoratore assume che, avendo chiesto una condanna generica, il ET ed il UN avrebbero dovuto limitarsi a condannare la SEPG al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento dei danni tutti (come da conclusioni nel ricorsc di primo grado), riservando al separato giudizio ogni decisione sull'esistenza ed entità dei medesimi. Dichiarando la nullità della domanda il ET ed il UN hanno pronunciato ultra petitum, non essendo stato loro richiesto di pronunciare sulla entità e quindi sulla esistenza delle differenze retributive;
e non hanno considerato che la condanna generica riguardava i danni tutti, e quindi anche quelli morali, derivanti dalla natura penale dell'illecito. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Il rilievo che il UN non ha considerato che la condanna generica riguardava anche i danni tutti, e quindi anche quelli morali, è nuovo e, come tale inammissibile, non deducendosi che lo stesso sia stato proposto nell'atto di appello. Infondato, poi, è l'assunto che una condanna generica possa essere sempre emessa indipendentemente dalla stessa esistenza di quanto richiesto, riservando ad un separato giudizio l'accertamento della esistenza ed entità dei 15 crediti vantati. L'art. 278 c.p.c. prevede che, quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. Nel caso di limitazione all'an fin dall'inizio, la condanna generica può essere pronunciata solo quando sia allegata e provata la esistenza del credito non risarcitorio preteso, lasciando al separato giudizio solo la sua quantificazione;
la diversa opinione comporterebbe la violazione di ogni più elementare principio in materia di economia processuale, risolvendosi la pronuncia in una ipotetica affermazione che, ove sussista il credito preteso, esso sarà dovuto. Non può qui farsi applicazione di quell'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, per la pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno, è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un apprezzamento anche di semplice probabilità o verosimiglianza (Cass., 3 aprile 1990 n. 2759; 10 marzo 1992 n. 2875; 13 aprile 1995 n. 4212) Le differenze retributive richieste costituiscono, infatti, e a prescindere da ogni considerazione sulla probabilità o verosimiglianza della loro esistenza, non un risarcimento di un danno, ma un credito contrattuale non risarcitorio, che presuppone l'accertamento che il trattamento retributivo del ricorrente fosse stato inferiore a quello contrattualmente previsto per 16 l'operatore ecologico dipendente della SEPG (cfr. Cass., 2 novembre 1998 n. 10958). Esattamente il UN ha ritenuto che la mancata allegazione, prima che la mancanza di prova, che il trattamento fruito fosse deteriore rispetto a quello spettante, comportasse la nullità (recte, la inammissibilità) della domanda avente ad oggetto le differenze retributive. Né può sostenersi che, in caso di interposizione con trattamenti equivalenti per i dipendenti dell'interposto e quelli dell'interponente, sussista comunque un fatto generatore di un imprecisato danno. Con il quarto motivo la difesa del ricorrente incidentale denuncia omessa motivazione in ordine alla compensazione parziale delle spese operata dal ET, espressamente censurata nell'atto di appello sulla base del rilievo che la domanda era stata quasi del tutto accolta, a parte la lieve restrizione temporale (ingiusta, tanto da essere impugnata). Anche questo motivo è infondato. Il UN ha ritenuto che, "relativamente alle spese di causa, anche con riferimento a questo grado del giudizio", la soccombenza della SEPG imponesse la condanna alla loro refusione, che doveva essere parziale, attesa la reiezione dell'appello incidentale, stimando equo determinare nella metà la quota da rimborsare e compensando tra le parti la frazione residua (pag. 18 della sentenza). L'uso della espressione "anche con riferimento a questo grado del giudizio" evidenzia che il UN, seppure in maniera concisa, ha inteso 17 affermare che la reiezione dell'appello sul riconoscimento della intermediazione per il periodo successivo all'ottobre 1994 (e delle altre doglianze relative alle domande non accolte in primo grado) costituisse motivo di parziale compensazione, allo stesso modo in cui la reiezione di tali domande in primo grado costituiva motivo di compensazione parziale di quelle spese. Il quinto ed il sesto motivo del ricorso incidentale sono dichiaratamente subordinati all'accoglimento del ricorso principale. Sicché il rigetto di questo esonera dal loro esame. In conclusione entrambi i ricorsi vanno rigettati;
la reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale, fra le parti, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2001. my helm bunult. Il 'cons. estensore Il Presidente I D A , S 0 O S 1 3 L A . 3 L T T 5 , O R B A . A I S ' ..C an Selle N E L D P L S 3 A E I T 7 D - S N I 8 O G - S P O 1 N 1 E M A I S D E I A E A G D , 24 GEN. 2052 G O E O R E T T T L N T S I I E R S G A I E E L D R L E O D 18