Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 1 9 6 5 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto JUSSESS' SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AN IANNOTTA Presidente R.G.N. 19825/98 Dott. AN VELLA Consigliere Cron.4 145 620 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Rep. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud. 27/10/00 - Rel. ConsigliereDott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 OREdal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 12 FEB 2001 IL CANCELLIERE SA NN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE LIRE 1500 ! CANCELLENA SUPREMA DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati MASTROPASQUA PASQUALE, MASTROPASQUA GAETANO, giusta delega in atti;
che lo rappresenta difende ope 0975364 કચ્છ ન ચ તેમજ મજા gss legis;
0975366 - ricorrente
contro
COSTAGLIOLA D'LE TO VA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difeso 2000 dagli avvocati MURO LUIGI, CORVINO UMBERTO, giusta 1752 -1- AD delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 8339/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 03/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore .... - Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 7/6/91 RO SA, ZI Luciano, ZI Carmela ed il Pontificio Santuario della Madonna dell'Arco, qualificandosi proprietari di appartamenti nel fabbricato sito in Procida, via Principe Umberto 53, esponevano che per accedere ai servizi comuni posti nel terreno di proprietà di TA D'LE AN NI e ad alcune grotte poste sotto il fabbricato, erano sempre passati per una porta, poi sostituita con un cancello, posta nel vano scala del fabbricato al piano ammezzato, che nel dicembre 1990 il TA aveva apposto al cancello dei congegni di chiusura, in tal modo spogliandoli del possesso della servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia;
chiedevano, pertanto, al RE di NA (sezione distaccata di Pozzuoli, sede di Procida) di essere reintegrati nel possesso della detta servitù. Il TA si opponeva alla domanda e, per quel che rileva in questa sede, deduceva che la fattispecie era inquadrabile in quella di accesso al fondo altrui, che non è suscettibile di tutela possessoria. All'esito dell'istruttoria, in cui veniva espletata una CTU ed assunta prova testimoniale, il RE, con sentenza 31/12/94 accordava la tutela possessoria ordinando al convenuto di rimuovere gli ostacoli frapposti all'apertura del cancello. Di diverso avviso era il Tribunale di NA che, con sentenza 7/10/97, rigettava la domanda di reintegrazione. Contro la sentenza il solo RO SA ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi di censura, illustrati da una memoria. Ha resistito il TA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I I motivi di censura, connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Col primo di essi si denunciano violazione di legge (art.112 cod. proc. civ.) e vizi di motivazione per avere la sentenza, pur riferendosi nel s dispositivo al ricorso possesorio, provveduto su una domanda (accesso al リ fondo altrui previsto dall'art.843 cod.civ.) che non era mai stata proposta in giudizio da nessuna delle parti, introducendo in tal modo una questione estranea al thema decidendum. Inoltre non aveva tenuto conto che la tutela possessoria era stata domandata con espressso riferimento allo spoglio compiuto dal convenuto e consistente nella chiusura del cancello attraverso V gli attori esercitavano il passaggio, cancello che, ai fini della decisione sulla domanda di reintegrazione, non era stato assolutamente preso in considerazione dalla sentenza impugnata. Col secondo motivo si denuncia violazione di legge (artt.843, 1027, 1028 cod.civ) per non avere la sentenza considerato che l'accesso a cui si riferisce l'art.843 cod. civ.è occasionale e non topograficamente determinato, mentre, nel caso di specie, l'esistenza di un cancello che, incontestatamente, era l'unica via per accedere alle cose comuni poste sul fondo altrui e alle grotte sottostanti al fabbricato, dimostrava che si era in presenza di una servitù Col terzo motivo si denuncia ancora violazione di legge (artt.843, 1027. 1028 cod. civ.) per avere la sentenza impugnata ritenuto che il cancello costituiva la via solo per fini specifici, limitati, occasionali, mentre invece la situazione dei luoghi dimostrava che si era in presenza di una interclusione che implicava il riconoscimento del passaggio coattivo. Con il quarto motivo si denunciano vizi di motivazione in relazione alla valutazione delle prove. II - Nessuna delle doglianze merita accoglimento. Il giudice d'appello ha riesaminato tutto il materiale probatorio e, in particolare, in maniera analitica, le deposizioni dei testi rilevando che gli atti di passaggio riferiti dai testi non costituivano prova di alcun possesso di servitù tutelabile, perché occasionali e sporadici e perciò inidonei a dimostrare l'esercizio di un potere di fatto continuo sul fondo del vicino, essendo piuttosto configurabili come atti rientranti nelle facoltà spettanti ex lege al vicino a norma dell'art.843 cod.civ. Risulta evidente dalla lettura della motivazione che il giudice d'appello ha tenuto ben presente il carattere possessorio della domanda né ha ignorato che lo spoglio era stato lamentato dagli attori proprio in relazione alla chiusura del cancello, attraverso cui gli attori assumevano di esercitare il passaggio. Ma, poiché, ai fini della decisione sulla domanda di reintegrazione, occorre accertare l'esistenza di un possesso tutelabile, il predetto giudice ha esaminato le risultanze probatorie e, all'esito di un dettagliato esame, ha escluso che nel caso di specie fosse configurabile quella relazione di fatto tra lo spogliato e la cosa idonea a giustificare la concessione della richiesta tutela. Nell'ambito di tale indagine il riferimento all'art.843 cod. civ. non costituisce una pronunzia fine a se stessa (e pertanto non ricorre il vizio di ultrapetizione), ma soltanto una considerazione ulteriore e non decisiva rispetto alle considerazioni in fatto che la sentenza ha svolto sulla base di un'indagine ancorata alla realtà processuale, articolata e convincente sul piano logico I rilievi del ricorrente si traducono, quindi, nel tentativo di riesaminare in senso a lui favorevole il merito della causa e, come tali, non possono trovare ingresso in questa sede. Consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in favore del resistente in lire 2.160.000 di cui lire 2.000.000 per onorari. Roma, 27 ottobre 2000 Il presidente L'estensore vivaletell hoooo 290000 IL CANCELLIERE C1 1097 139.11 Dott.ssa Donatella D'Anna 4567 2066 DEPOSITATO IN CANCELLATIA 1 2 FEB 2001 967 12.00 161,FL Roma CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si altesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 20 11.3.2011 serie 4 al n. 14614 versate € 161,77 apposta in calce aila copia autentica (art. 278 T.U. n 15 del 30/5/2002)