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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1074/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7427/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING PAGAM n. 1151964 CONTR.CONS.BON. 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso ingiunzione di pagamento n. 1151964, emessa da Area s.r.l. e notificata il 28 ottobre 2024 a titolo di contributi degli anni 2018 e 2019, dovuti al Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino, oltre sanzioni interessi, spese e diritti di riscossione, per l'importo complessivo di Euro 96,31.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di benefici derivanti dall'attività del Consorzio, prescrizione del credito, violazione dell'art. 7 della legge n. 21/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, illegittimità della richiesta di interessi e sanzioni. Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la nullità dell'atto impugnato e la condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore.
Si è costituita Area S.r.l., deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore.
Il Consorzio intimato non si è costituito in giudizio.
Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è l'ingiunzione di pagamento emessa da Area S.r.l., in relazione alla somma di
Euro 96,31 a titolo di contributi dell'anno 2018 e 2019 dovuti al Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino.
Va esaminata, in via pregiudiziale, l'eccezione sollevata da Area S.r.l. di inammissibilità dei motivi inerenti al merito della pretesa.
L'eccezione è fondata.
Risulta che è stato notificato in data 16 gennaio 2024 un avviso di accertamento, che la resistente Area S.
r.l. ha prodotto in giudizio, riguardante proprio i contributi consortili del 2018 e 2019.
In conseguenza, sono inammissibili i motivi con cui parte ricorrente fa valere l'assenza di beneficio, giacché essi si sarebbero dovuti far valere mediante la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento.
La notifica in data 16 gennaio 2024 dell'avviso di accertamento esclude la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, giacché la notifica dell'atto ha avuto luogo pochi mesi prima della notifica dell'atto impugnato in questa sede e in quanto eventuali prescrizioni verificatesi prima della notifica dell'avviso di accertamento si sarebbero dovute far valere mediante la tempestiva notifica di esso.
Quanto alla violazione delle norme in materia di motivazione, occorre tenere presente che l'ingiunzione fiscale costituisce strumento di riscossione dei tributi locali alternativo alla riscossione a mezzo del ruolo e, come tale, è un atto autonomamente impugnabile, avverso il quale devono essere fatti valere eventuali vizi ad esso riferibili.
In quanto atto alternativo rispetto all'iscrizione a mezzo ruolo esso è qualificabile quale mero atto del procedimento di riscossione. Ne consegue che l'obbligo di motivazione, pieno rispetto all'atto di natura impositiva quale l'avviso di accertamento, nel caso dell'ingiunzione si riduce all'indicazione del titolo del credito, dell'atto su cui esso è basato e degli importi richiesti. Ogni valutazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto è propria dell'avviso di accertamento, mentre l'atto di riscossione ha la funzione limitata di aprire la strada all'adempimento coattivo del credito, per cui rispetto a tale atto non appare ipotizzabile una motivazione più ampia di quella sopra indicata.
Il ricorrente ha lamentato, infine, la mancata indicazione delle modalità di calcolo di sanzioni e interessi.
Riguardo alle sanzioni il ricorrente non spende alcuna argomentazione, limitandosi a rilevare l'illegittimità della pretesa relativa ad essi. Per tale parte il motivo è inammissibile.
Quanto alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, il ricorrente ha dedotto la mancata indicazione delle modalità di calcolo e del saggio applicato.
La S.C., assai di recente, ha avuto modo di affermare che “Omissis... l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo”
(Cass. civ. sez. V, 16 ottobre 2023, n. 28742; Cass. civ., sez. un., 14 luglio 2022, n. 22281; Cass. civ., Sez.
VI - 5, Ordinanza, 24 novembre 2022, n. 34634).
Nel caso di specie, nell'ingiunzione sono indicate sia la decorrenza degli interessi, sia il saggio applicato.
La determinazione degli interessi si riduce, pertanto, a un mero calcolo matematico.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in motivazione, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore di Area S.r.l., di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 233,00 (duecentotrentatre/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa previdenziale se dovuti e altri accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore.
Il Giudice Monocratico
VA AN
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7427/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING PAGAM n. 1151964 CONTR.CONS.BON. 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso ingiunzione di pagamento n. 1151964, emessa da Area s.r.l. e notificata il 28 ottobre 2024 a titolo di contributi degli anni 2018 e 2019, dovuti al Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino, oltre sanzioni interessi, spese e diritti di riscossione, per l'importo complessivo di Euro 96,31.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di benefici derivanti dall'attività del Consorzio, prescrizione del credito, violazione dell'art. 7 della legge n. 21/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, illegittimità della richiesta di interessi e sanzioni. Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la nullità dell'atto impugnato e la condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore.
Si è costituita Area S.r.l., deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore.
Il Consorzio intimato non si è costituito in giudizio.
Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è l'ingiunzione di pagamento emessa da Area S.r.l., in relazione alla somma di
Euro 96,31 a titolo di contributi dell'anno 2018 e 2019 dovuti al Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino.
Va esaminata, in via pregiudiziale, l'eccezione sollevata da Area S.r.l. di inammissibilità dei motivi inerenti al merito della pretesa.
L'eccezione è fondata.
Risulta che è stato notificato in data 16 gennaio 2024 un avviso di accertamento, che la resistente Area S.
r.l. ha prodotto in giudizio, riguardante proprio i contributi consortili del 2018 e 2019.
In conseguenza, sono inammissibili i motivi con cui parte ricorrente fa valere l'assenza di beneficio, giacché essi si sarebbero dovuti far valere mediante la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento.
La notifica in data 16 gennaio 2024 dell'avviso di accertamento esclude la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, giacché la notifica dell'atto ha avuto luogo pochi mesi prima della notifica dell'atto impugnato in questa sede e in quanto eventuali prescrizioni verificatesi prima della notifica dell'avviso di accertamento si sarebbero dovute far valere mediante la tempestiva notifica di esso.
Quanto alla violazione delle norme in materia di motivazione, occorre tenere presente che l'ingiunzione fiscale costituisce strumento di riscossione dei tributi locali alternativo alla riscossione a mezzo del ruolo e, come tale, è un atto autonomamente impugnabile, avverso il quale devono essere fatti valere eventuali vizi ad esso riferibili.
In quanto atto alternativo rispetto all'iscrizione a mezzo ruolo esso è qualificabile quale mero atto del procedimento di riscossione. Ne consegue che l'obbligo di motivazione, pieno rispetto all'atto di natura impositiva quale l'avviso di accertamento, nel caso dell'ingiunzione si riduce all'indicazione del titolo del credito, dell'atto su cui esso è basato e degli importi richiesti. Ogni valutazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto è propria dell'avviso di accertamento, mentre l'atto di riscossione ha la funzione limitata di aprire la strada all'adempimento coattivo del credito, per cui rispetto a tale atto non appare ipotizzabile una motivazione più ampia di quella sopra indicata.
Il ricorrente ha lamentato, infine, la mancata indicazione delle modalità di calcolo di sanzioni e interessi.
Riguardo alle sanzioni il ricorrente non spende alcuna argomentazione, limitandosi a rilevare l'illegittimità della pretesa relativa ad essi. Per tale parte il motivo è inammissibile.
Quanto alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, il ricorrente ha dedotto la mancata indicazione delle modalità di calcolo e del saggio applicato.
La S.C., assai di recente, ha avuto modo di affermare che “Omissis... l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo”
(Cass. civ. sez. V, 16 ottobre 2023, n. 28742; Cass. civ., sez. un., 14 luglio 2022, n. 22281; Cass. civ., Sez.
VI - 5, Ordinanza, 24 novembre 2022, n. 34634).
Nel caso di specie, nell'ingiunzione sono indicate sia la decorrenza degli interessi, sia il saggio applicato.
La determinazione degli interessi si riduce, pertanto, a un mero calcolo matematico.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in motivazione, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore di Area S.r.l., di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 233,00 (duecentotrentatre/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa previdenziale se dovuti e altri accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore.
Il Giudice Monocratico
VA AN