CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2023, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RR CA nato a [...] il [...] OL FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni del difensore di RR CA, Avv. STEFANIA FRULLINI, la quale ha insistito nei motivi di ricorso;
lette le conclusioni del difensore di OL FR, Avv. GIANLUCA POLLEGGIONI, che ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4977 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 22/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 16/05/2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale GE IG e ES NG erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 110, 81 cov. e 493-ter cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di GE IG, osservando che la Corte di appello, come il giudice di primo grado, non aveva ritenuto che la fattispecie incriminatrice non contemplasse l'ipotesi tentata;
sul punto occorreva evidenziare che, prendendo le mosse dalla comparazione tra il delitto di cui all'art. 55 comma 9 D.Lgs. n.231/2007 (indicato nella originaria imputazione) e quello previsto ex art. 493 cod.pen., non vi era perfetta sovrapponibilità tra le due fattispecie, visto che la nuova norma prevedeva che in caso di condanna era prevista la confisca del profitto o prodotto del reato o, nel caso ciò non fosse possibile, del denaro o altra utilità di cui il reo aveva la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto;
tale previsione sembrava lasciar intendere che il profitto o prodotto del reato erano parte integrante della nuova fattispecie criminosa (e non più la mera finalità dell'azione delittuosa, come previsto dall'art. 55 comma 9 D.Lgs. 231/07) per cui, se l'agente non fosse riuscito ad ottenere un profitto dall'utilizzo della carta, la condotta non avrebbe potuto configurare appieno l'ipotesi di cui all'art. 493 cod.pen., fermandosi allo stato del tentativo. 2. Propone ricorso per cassazione anche il difensore di ES NG 2.1.11 difensore osserva che doveva ritenersi del tutto inattendibile e contra legem (perché violativa del disposto di cui agli artt. 213, 348 e 361 cod.proc.pen.) l'individuazione fotografica che sarebbe stata effettuata dal teste di P.G. LA (mai esaminato nel corso del dibattimento), il quale, come si evinceva unicamente dalla comunicazione della notizia di reato, avrebbe riconosciuto la NG solo in considerazione del fatto che era dipendente di un bar di Pescara circostanza poi rivelatasi non vera- e che era stata già denunciata in concorso con IG;
non vi era alcun verbale di individuazione fotografica e non era stata documentata in alcun modo la metodologia dell'assunzione del riconoscimento fotografico ai sensi dell'art. 213 cod.proc.pen.; la NG sarebbe stata individuata non già in flagranza di reato, ma in epoca molto successiva ai fatti, ad opera di un agente di polizia non intervenuto in loco, individuazione peraltro avvenuta sulla base di un supposto video che sarebbe stato fornito dall'addetto alla sicurezza del supermercato. 2 .3 " CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di GE IG deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che in tema di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, l'abrogazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad opera del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con la contestuale introduzione dell'art. 493-ter cod. pen., integra un'ipotesi di continuità normativa che non comporta alcuna "abolitio criminis" (vedi Sez.4, n. 13492 del 21/01/2020, Anselmo, Rv. 279002 - 02), deve essere ribadito che "l'indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493-ter cod. pen.), indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza)" (Sez.5, n. 5692 del 11/12/2018, S., Rv. 275109). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di ES NG deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti ribadire che "in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato" (Sez.5, n.5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento 3 , i k A ‘J. fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputata si limita a sostenere che il teste LA non sarebbe mai stato sentito in dibattimento e che non vi siano verbali di individuazione fotografrk, quando le sentenze di merito si sono basate sul riconoscimento dell'imputata contenuto nella notizia di reato, acquisita in dibattimento sull'accordo delle parti, che non viene allegata al ricorso, con impossibilità quindi per il giudice di legittimità di verificare il vizio denunciato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che lo hanno proposto deve'éssere condannatg,a1 pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni del difensore di RR CA, Avv. STEFANIA FRULLINI, la quale ha insistito nei motivi di ricorso;
lette le conclusioni del difensore di OL FR, Avv. GIANLUCA POLLEGGIONI, che ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4977 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 22/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 16/05/2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale GE IG e ES NG erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 110, 81 cov. e 493-ter cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di GE IG, osservando che la Corte di appello, come il giudice di primo grado, non aveva ritenuto che la fattispecie incriminatrice non contemplasse l'ipotesi tentata;
sul punto occorreva evidenziare che, prendendo le mosse dalla comparazione tra il delitto di cui all'art. 55 comma 9 D.Lgs. n.231/2007 (indicato nella originaria imputazione) e quello previsto ex art. 493 cod.pen., non vi era perfetta sovrapponibilità tra le due fattispecie, visto che la nuova norma prevedeva che in caso di condanna era prevista la confisca del profitto o prodotto del reato o, nel caso ciò non fosse possibile, del denaro o altra utilità di cui il reo aveva la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto;
tale previsione sembrava lasciar intendere che il profitto o prodotto del reato erano parte integrante della nuova fattispecie criminosa (e non più la mera finalità dell'azione delittuosa, come previsto dall'art. 55 comma 9 D.Lgs. 231/07) per cui, se l'agente non fosse riuscito ad ottenere un profitto dall'utilizzo della carta, la condotta non avrebbe potuto configurare appieno l'ipotesi di cui all'art. 493 cod.pen., fermandosi allo stato del tentativo. 2. Propone ricorso per cassazione anche il difensore di ES NG 2.1.11 difensore osserva che doveva ritenersi del tutto inattendibile e contra legem (perché violativa del disposto di cui agli artt. 213, 348 e 361 cod.proc.pen.) l'individuazione fotografica che sarebbe stata effettuata dal teste di P.G. LA (mai esaminato nel corso del dibattimento), il quale, come si evinceva unicamente dalla comunicazione della notizia di reato, avrebbe riconosciuto la NG solo in considerazione del fatto che era dipendente di un bar di Pescara circostanza poi rivelatasi non vera- e che era stata già denunciata in concorso con IG;
non vi era alcun verbale di individuazione fotografica e non era stata documentata in alcun modo la metodologia dell'assunzione del riconoscimento fotografico ai sensi dell'art. 213 cod.proc.pen.; la NG sarebbe stata individuata non già in flagranza di reato, ma in epoca molto successiva ai fatti, ad opera di un agente di polizia non intervenuto in loco, individuazione peraltro avvenuta sulla base di un supposto video che sarebbe stato fornito dall'addetto alla sicurezza del supermercato. 2 .3 " CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di GE IG deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che in tema di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, l'abrogazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad opera del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con la contestuale introduzione dell'art. 493-ter cod. pen., integra un'ipotesi di continuità normativa che non comporta alcuna "abolitio criminis" (vedi Sez.4, n. 13492 del 21/01/2020, Anselmo, Rv. 279002 - 02), deve essere ribadito che "l'indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493-ter cod. pen.), indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza)" (Sez.5, n. 5692 del 11/12/2018, S., Rv. 275109). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di ES NG deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti ribadire che "in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato" (Sez.5, n.5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento 3 , i k A ‘J. fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputata si limita a sostenere che il teste LA non sarebbe mai stato sentito in dibattimento e che non vi siano verbali di individuazione fotografrk, quando le sentenze di merito si sono basate sul riconoscimento dell'imputata contenuto nella notizia di reato, acquisita in dibattimento sull'accordo delle parti, che non viene allegata al ricorso, con impossibilità quindi per il giudice di legittimità di verificare il vizio denunciato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che lo hanno proposto deve'éssere condannatg,a1 pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/12/2022