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Sentenza 25 agosto 2023
Sentenza 25 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/08/2023, n. 35790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35790 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BI AN LO, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 04/04/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 04/04/2023 il Tribunale di Roma, in sede di appello cautelare, ha confermato quella della Corte di appello di Roma in data 16/02/2023, con cui è stata respinta la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a AN LO BI per reati in materia di spaccio di stupefacenti, per i quali nel frattempo aveva riportato condanna, confermata in sede di appello, allorché era stata riconosciuta la 7 Penale Sent. Sez. 6 Num. 35790 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 13/07/2023 continuazione con reato separatamente giudicato e rideterminata la pena in anni cinque di reclusione e multa. 2. Ha proposto ricorso BI tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva omesso di indicare gli elementi per i quali riteneva sussistere ragioni di attualità del pericolo di reiterazione, essendosi basato su affermazioni apodittiche e non avendo considerato che il tempo trascorso costituisce un fattore incidente sull'attualità delle esigenze cautelari sia per l'efficacia deterrente della privazione della libertà sia per la valutazione della personalità in relazione alla condotta tenuta. 2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza della motivazione in ordine alle ragioni per cui è stato ritenuto ininfluente il tempo trascorso. Era stata omessa una valutazione volta a rappresentare la probabilità di commissione di nuovi reati in caso di riacquisita libertà, a circa tre anni di distanza dai fatti e a fronte degli elementi difensivamente dedotti. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al travisamento dei motivi e del compendio probatorio. Non corrispondeva al vero che il ricorrente fosse dedito in moto continuativo allo spaccio, non potendosi valorizzare un precedente specifico riferito alla continuità della medesima condotta ma separatamente giudicato e poi unificato ex art. 81 cod. pen. Non era vero, inoltre, che il ricorrente traesse sostentamento dall'attività illecita, a fronte dei modestissimi ricavi conseguiti. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. Il Tribunale non aveva spiegato il motivo per cui non aveva ritenuto idonei gli elementi indicati dalla difesa, al fine di giungere alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare. 2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen. e alla possibilità di formulare una prognosi circa la possibilità di fruizione di benefici penitenziari. Il Tribunale avrebbe dovuto porre in relazione l'art. 275, comma 2-bis e l'art. 656 cod. proc. pen., in funzione della possibilità di godere, alla luce della custodia cautelare sofferta, di benefici penitenziari, dovendosi considerare che la misura anticipa gli effetti della pena definitiva. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 2 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi, incentrati sulla rilevanza del tempo trascorso, sono genericamente formulati e comunque manifestamente infondati. Va infatti rimarcato che, nel caso di specie, si era formato giudicato cautelare in ordine ai presupposti della misura cautelare, a seguito di provvedimento emesso in sede di riesame, che il Tribunale ha richiamato, rilevando come quei presupposti fossero stati consolidati dall'intervenuta condanna in grado di appello a pena di anni cinque per effetto dell'unificazione ex art. 81 cod. pen. della condanna inflitta per altro reato separatamente giudicato. In tale situazione, ben diversa da quella che si presenta allorché debba provvedersi sull'adozione dell'ordinanza genetica, il tempo trascorso, da correlarsi all'esecuzione della misura, può assumere concreto rilievo ove correlato ad un quadro di elementi idonei a dar conto del venir meno o dell'attenuazione delle esigenze cautelari, in quanto rappresentativi della forza dissuasiva dello stato di restrizione sofferto o comunque di una rivisitazione della condotta anteatta o, ancora, della definitiva sottrazione al contesto criminoso, che aveva propiziato il reato. Ma nel caso di specie, a fronte di quanto rilevato dal Tribunale e della consolidata rappresentazione delle esigenze cautelari, connesse al tipo di condotta posta a fondamento della misura, le deduzioni difensive risultano generiche, in quanto riferite al mero dato del trascorrere del tempo, senza alcuna ulteriore indicazione di rilievo sintomatico. 2. Il terzo motivo è ancora una volta generico e comunque manifestamente infondato, in quanto si risolve nella contestazione degli assunti del Tribunale, ma senza alcuna concreta dimostrazione del vizio che li inficia o di un travisamento di dati probatori, essendo stato rilevato nel provvedimento impugnato che il quadro indiziario era stato rafforzato dalla sentenza di condanna e che era concretamente emerso un ruolo non occasionale del ricorrente nell'attività di spaccio per conto di altri soggetti, ruolo dal quale il ricorrente ritraeva profitti, profilo che ha formato oggetto solo di generiche censure. 3 3. Il quarto motivo è aspecifico, in quanto non sono stati indicati, al di fuori del tempo trascorso, elementi rilevanti, al fine di rappresentare il venir meno o l'affievolimento delle esigenze cautelari e la possibilità di soddisfarle semmai con misure meno afflittive, quando il Tribunale ha osservato che l'attività illecita ben potrebbe riprendere in caso di scarcerazione del ricorrente. 4. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Posto che il Tribunale ha dato conto della persistenza delle condizioni per il mantenimento della misura cautelare in corso di esecuzione, non essendo stato specificamente prospettato un difetto di proporzionalità, va rimarcato come tale persistenza costituisca un dato ex se rilevante e non imponga alcuna valutazione comparativa con la possibilità di fruire di benefici penitenziari, essendo al contrario previsto dall'art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen.' che lo stato di custodia in carcere precluda l'automatica sospensione dell'esecuzione della condanna. 5. Su tali basi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 13/07/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 04/04/2023 il Tribunale di Roma, in sede di appello cautelare, ha confermato quella della Corte di appello di Roma in data 16/02/2023, con cui è stata respinta la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a AN LO BI per reati in materia di spaccio di stupefacenti, per i quali nel frattempo aveva riportato condanna, confermata in sede di appello, allorché era stata riconosciuta la 7 Penale Sent. Sez. 6 Num. 35790 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 13/07/2023 continuazione con reato separatamente giudicato e rideterminata la pena in anni cinque di reclusione e multa. 2. Ha proposto ricorso BI tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva omesso di indicare gli elementi per i quali riteneva sussistere ragioni di attualità del pericolo di reiterazione, essendosi basato su affermazioni apodittiche e non avendo considerato che il tempo trascorso costituisce un fattore incidente sull'attualità delle esigenze cautelari sia per l'efficacia deterrente della privazione della libertà sia per la valutazione della personalità in relazione alla condotta tenuta. 2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza della motivazione in ordine alle ragioni per cui è stato ritenuto ininfluente il tempo trascorso. Era stata omessa una valutazione volta a rappresentare la probabilità di commissione di nuovi reati in caso di riacquisita libertà, a circa tre anni di distanza dai fatti e a fronte degli elementi difensivamente dedotti. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al travisamento dei motivi e del compendio probatorio. Non corrispondeva al vero che il ricorrente fosse dedito in moto continuativo allo spaccio, non potendosi valorizzare un precedente specifico riferito alla continuità della medesima condotta ma separatamente giudicato e poi unificato ex art. 81 cod. pen. Non era vero, inoltre, che il ricorrente traesse sostentamento dall'attività illecita, a fronte dei modestissimi ricavi conseguiti. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. Il Tribunale non aveva spiegato il motivo per cui non aveva ritenuto idonei gli elementi indicati dalla difesa, al fine di giungere alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare. 2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen. e alla possibilità di formulare una prognosi circa la possibilità di fruizione di benefici penitenziari. Il Tribunale avrebbe dovuto porre in relazione l'art. 275, comma 2-bis e l'art. 656 cod. proc. pen., in funzione della possibilità di godere, alla luce della custodia cautelare sofferta, di benefici penitenziari, dovendosi considerare che la misura anticipa gli effetti della pena definitiva. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 2 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi, incentrati sulla rilevanza del tempo trascorso, sono genericamente formulati e comunque manifestamente infondati. Va infatti rimarcato che, nel caso di specie, si era formato giudicato cautelare in ordine ai presupposti della misura cautelare, a seguito di provvedimento emesso in sede di riesame, che il Tribunale ha richiamato, rilevando come quei presupposti fossero stati consolidati dall'intervenuta condanna in grado di appello a pena di anni cinque per effetto dell'unificazione ex art. 81 cod. pen. della condanna inflitta per altro reato separatamente giudicato. In tale situazione, ben diversa da quella che si presenta allorché debba provvedersi sull'adozione dell'ordinanza genetica, il tempo trascorso, da correlarsi all'esecuzione della misura, può assumere concreto rilievo ove correlato ad un quadro di elementi idonei a dar conto del venir meno o dell'attenuazione delle esigenze cautelari, in quanto rappresentativi della forza dissuasiva dello stato di restrizione sofferto o comunque di una rivisitazione della condotta anteatta o, ancora, della definitiva sottrazione al contesto criminoso, che aveva propiziato il reato. Ma nel caso di specie, a fronte di quanto rilevato dal Tribunale e della consolidata rappresentazione delle esigenze cautelari, connesse al tipo di condotta posta a fondamento della misura, le deduzioni difensive risultano generiche, in quanto riferite al mero dato del trascorrere del tempo, senza alcuna ulteriore indicazione di rilievo sintomatico. 2. Il terzo motivo è ancora una volta generico e comunque manifestamente infondato, in quanto si risolve nella contestazione degli assunti del Tribunale, ma senza alcuna concreta dimostrazione del vizio che li inficia o di un travisamento di dati probatori, essendo stato rilevato nel provvedimento impugnato che il quadro indiziario era stato rafforzato dalla sentenza di condanna e che era concretamente emerso un ruolo non occasionale del ricorrente nell'attività di spaccio per conto di altri soggetti, ruolo dal quale il ricorrente ritraeva profitti, profilo che ha formato oggetto solo di generiche censure. 3 3. Il quarto motivo è aspecifico, in quanto non sono stati indicati, al di fuori del tempo trascorso, elementi rilevanti, al fine di rappresentare il venir meno o l'affievolimento delle esigenze cautelari e la possibilità di soddisfarle semmai con misure meno afflittive, quando il Tribunale ha osservato che l'attività illecita ben potrebbe riprendere in caso di scarcerazione del ricorrente. 4. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Posto che il Tribunale ha dato conto della persistenza delle condizioni per il mantenimento della misura cautelare in corso di esecuzione, non essendo stato specificamente prospettato un difetto di proporzionalità, va rimarcato come tale persistenza costituisca un dato ex se rilevante e non imponga alcuna valutazione comparativa con la possibilità di fruire di benefici penitenziari, essendo al contrario previsto dall'art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen.' che lo stato di custodia in carcere precluda l'automatica sospensione dell'esecuzione della condanna. 5. Su tali basi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 13/07/2023