Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8515
CASS
Sentenza 22 giugno 2001

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In tema di sanzioni amministrative per eccesso di velocità nella circolazione stradale, l'omessa indicazione nel verbale d'accertamento delle caratteristiche dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità (ed in particolare della corrispondenza di essa al tipo omologato) non comporta l'invalidità dell'accertamento stesso. Tuttavia, la contestazione dell'idoneità della fonte di prova (in sede d'opposizione ai sensi dell'art. 205 C.d.S.) sottopone la P.A. all'onere di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione (la S.C. ha così cassato per omessa motivazione la sentenza che, su specifica opposizione a riguardo, aveva affermato la correttezza dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento, benché non fosse stata disposta l'esibizione della documentazione relativa alle caratteristiche dello strumento e sul verbale d'accertamento vi fosse mera attestazione del "regolare funzionamento" dello stesso).

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  • 1Riflessioni critiche in tema di Covid 19 e autocertificazione
    Avv.Ti Alessandro Di Paola E Gabriel Frasca · https://www.avvocatoandreani.it/ · 8 aprile 2020

    Si è già evidenziato come, in relazione alle misure di contenimento del Covid-19 e di limitazione degli spostamenti, il sistema di repressione penale, nonché la prassi di far “autocertificare” al cittadino i motivi degli spostamenti, presentasse serie criticità. Tale sistema e tale prassi, difatti, presentavano vari punti di plausibile attrito con la Carta costituzionale e con le leggi vigenti applicabili, quali il Codice di procedura penale, il Testo unico delle leggi sanitarie e, infine, il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000). Simili dubbi sono stati espressi, seppur in termini parzialmente diversi, …

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  • 2Obbligo di verifica per tutti gli autovelox (C. Cost. 113/15 )
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    Tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e non solo quelli lasciati sulla strada a funzionare in automatico (e non invece gli strumenti impiegati sotto il controllo costante degli operatori di polizia stradale). Infatti qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione e va quindi verificato periodicamente. …

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 dicembre 2016

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  • 5Sulla taratura delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 gennaio 2009
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8515
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8515
Data del deposito : 22 giugno 2001

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