Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative per eccesso di velocità nella circolazione stradale, l'omessa indicazione nel verbale d'accertamento delle caratteristiche dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità (ed in particolare della corrispondenza di essa al tipo omologato) non comporta l'invalidità dell'accertamento stesso. Tuttavia, la contestazione dell'idoneità della fonte di prova (in sede d'opposizione ai sensi dell'art. 205 C.d.S.) sottopone la P.A. all'onere di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione (la S.C. ha così cassato per omessa motivazione la sentenza che, su specifica opposizione a riguardo, aveva affermato la correttezza dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento, benché non fosse stata disposta l'esibizione della documentazione relativa alle caratteristiche dello strumento e sul verbale d'accertamento vi fosse mera attestazione del "regolare funzionamento" dello stesso).
Commentari • 6
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Si è già evidenziato come, in relazione alle misure di contenimento del Covid-19 e di limitazione degli spostamenti, il sistema di repressione penale, nonché la prassi di far “autocertificare” al cittadino i motivi degli spostamenti, presentasse serie criticità. Tale sistema e tale prassi, difatti, presentavano vari punti di plausibile attrito con la Carta costituzionale e con le leggi vigenti applicabili, quali il Codice di procedura penale, il Testo unico delle leggi sanitarie e, infine, il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000). Simili dubbi sono stati espressi, seppur in termini parzialmente diversi, …
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Tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e non solo quelli lasciati sulla strada a funzionare in automatico (e non invece gli strumenti impiegati sotto il controllo costante degli operatori di polizia stradale). Infatti qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione e va quindi verificato periodicamente. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8515 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC RD, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso l'avvocato CANOVI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAZZUCCO PIER MARIO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI GENOVA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 720/98 del PR di GENOVA, depositata il 05/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il PR di Genova, con la sentenza pubblicata il 5 maggio 1998, rigettava la opposizione proposta da AR ER contro la ordinanza 1 ottobre 1997 del Prefetto di Genova che gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria per la violazione del disposto dell'art. 142, comma 9, codice della strada (avendo l'ER il 14 settembre 1997 nel centro abitato di Genova circolato alla guida di autovettura alla velocità di 108 Km all'ora, superando di 58 Km. il limite massimo consentito). Affermava il PR che l'accertamento della velocità nella specie era stato attuato dai vigili della polizia municipale attraverso l'apposita apparecchiatura di rilevazione"; che il verbale di accertamento e contestazione era stato consegnato al trasgressore a norma dell'art. 200, comma 3, Codice della Strada;
che l'apparecchiatura utilizzata corrispondeva al tipo approvato dal competente ministero e risultava "tarata nel modo previsto dalle norme vigenti" -, con la tolleranza voluta dal regolamento in esecuzione;
e concludeva quindi nel senso che "la rilevazione trascritta sul verbale di accertamento e confermata in sede di controdeduzioni dell'organo accertatore appare corretta" -, sicché il ricorso doveva essere rigettato. Contro questa sentenza AR ER ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" e "violazione di legge". Il Prefetto di Genova
- intimato -
ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente, deducendo "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", censura la decisione per avere il PR del tutto omesso di indicare su quali elementi di conoscenza ha fondato il giudizio sulle caratteristiche della apparecchiatura di rilevazione della velocità impiegata nella specie, come debitamente omologata, quando gli agenti verbalizzanti si erano limitati ad attestarne - nel verbale di accertamento - la regolare funzionalità. Con tale generica espressione l'apparecchio non risultava in concreto identificato, sicché al ricorrente non era stata data la facoltà di offrire la prova contraria all'asserto dei verbalizzanti e immotivatamente il PR aveva disatteso la istanza istruttoria formulata dalla difesa dell'opponente e diretta alla richiesta di esibizione della certificazione attestante la revisione annuale dell'apparecchio stesso a garanzia del suo corretto funzionamento. Nè il PR si era pronunciato su uno specifico motivo della opposizione, e cioè sulla denunciata carenza dell'accertamento, poiché la mancanza di alcun fotogramma non consentiva la sicura identificazione del veicolo cui era stata riferita la infrazione, resa problematica dalla postazione degli agenti nella opposta carreggiata e dall'ora notturna: ingiustificata è quindi l'omessa assunzione dei mezzi istruttori (le prove testimoniali chieste per altro anche dalla stessa parte resistente) concernenti fatti decisivi per la risoluzione della controversia.
Il PR avrebbe così violato il principio della disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c., essendo stato negato al ricorrente l'esercizio di facoltà difensive attraverso la proposta prova, idonea a contrastare i risultati degli accertamenti dei verbalizzanti "in ordine alla omologazione, taratura e corretto funzionamento dell'apparecchio rilevatore della velocità in quanto mai esattamente identificato".
2. Il motivo è fondato limitatamente alla censura di omessa motivazione sul punto della controversia fatto oggetto di una specifica contestazione dell'opposizione dall'ER proposta contro l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Genova. Aveva infatti l'ER rilevato che il verbale di accertamento e di immediata contestazione recava, sì, l'attestazione di "regolare funzionamento" della "apparecchiatura autovelox" impiegata nella specie per la rilevazione, ma non indicava alcun elemento di identificazione dello strumento, ne', innanzitutto, la corrispondenza di esso al tipo omologato, che a norma dell'art. 142, comma 6, Nuovo Codice della Strada, vale ad attribuire la efficacia di fonte di prova alle risultanze del relativo impiego ("... sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate..."). Benché non abbia disposto la esibizione della documentazione relativa alle caratteristiche dello strumento impiegato nella specie (cosi rigettando l'istanza proposta al riguardo dall'opponente), il PR ha tuttavia affermato che l'apparecchiatura "è del tipo approvato dal competente ministero, risulta tenuta nel modo previsto dalle norme vigenti, risulta avere la tolleranza voluta dal vigente regolamento di esecuzione", senza indicare la fonte di questo specifico accertamento, tale non potendo considerarsi la generica attestazione del verbale di contestazione in ordine al "regolare funzionamento", ne' le controdeduzioni dell'organo accertatore limitate alla conferma della "rilevazione" (come dà atto lo stesso PR). Sicché in ogni caso inadeguata è la motivazione, sul punto, della sentenza impugnata, sia che il PR abbia inteso fondare la certezza della idoneità della fonte di prova sulla mera attestazione del verbale di contestazione, sia che abbia fatto riferimento a diversi, ma non indicati (a fronte della esplicita contestazione dell'opponente), elementi di conoscenza. Basti aggiungere che se è certo che la omessa indicazione, nel verbale di accertamento, delle caratteristiche della apparecchiatura di rilevazione della velocità (e, in particolare, della corrispondenza di essa al tipo omologato) non comporta la invalidità dell'accertamento, la contestazione della idoneità della fonte di prova, in sede di opposizione ex art. 205 Nuovo Codice della Strada, onera tuttavia la pubblica amministrazione di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione.
Il PR nella specie, che ha ritenuto essenziale la verifica in ordine alla idoneità della "fonte di prova" (a norma dell'art. 142, comma 6, N.C.d.S.), non ha poi, come si è qui sopra constatato, dato adeguata ragione del suo convincimento positivo al riguardo, e perciò, accolto il ricorso sotto tale profilo, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Genova.
(Infondati invece sono gli altri profili di censura in ordine alla efficacia probatoria della rilevazione compiuta nella specie, giacché la omissione, in ipotesi, della revisione periodica della apparecchiatura impiegata non pregiudica - di per sè - il corretto funzionamento dello strumento (Cass. 5542/1999); mentre la mancata acquisizione dello scatto fotografico non invalida la rilevazione compiuta con lo strumento gestito direttamente dagli organi di polizia (Cass. 7667/1997) che ne verificano visivamente le risultanze.
Infine inammissibile per genericità è il profilo di censura diretto alla negata ammissione della prova per testimoni (che si dice) dedotta dall'opponente su circostanze prospettate come decisive, giacche il ricorrente non indica specificamente i temi di fatto sui quali la prova era stata articolata e non offre perciò gli elementi di conoscenza necessari alla valutazione della rilevanza del mezzo e alla verifica di un eventuale vizio della decisione sul punto). Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Genova. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001