Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 1
In caso di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il giudice deve esaminare, anche d'ufficio, il contenuto della clausola compromissoria onde stabilire se essa preveda la non impugnabilità della decisione degli arbitri, precludendo, per l'effetto, ogni deduzione di inosservanza di regole di diritto come motivo di impugnazione (art. 829 secondo comma cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
C.E.F.I. Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UMBERTO TUPINI 133, presso l'avvocato AGOSTINO DE ZORDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIANO VOTTA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - POLICLINICO "S. MATTEO" DI PAVIA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 17251/97 proposto da:
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - POLICLINICO "S. MATTEO" DI PAVIA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 50, presso l'avvocato FERRARI GIUSEPPE FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
C.E.FI. Srl in liquidazione;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2434/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 18/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati Volta e De Zordo, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Cadacci, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale;
l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso principale. Svolgimento del processo
1 L'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - NI S. AT, di Pavia, con atto in data 17 giugno 1975, stipulava con la C.E.F.I. s.r.l. un contratto di appalto per la realizzazione di alcuni impianti nel reparto di pediatria. Successivamente il committente richiedeva talune varianti delle opere e l'importo dei lavori aumentava da lire 249.245.000 a lire 568.133.673, oltre IVA, al netto degli importi corrispondenti alla revisione prezzi, pari a lire 243.456.853, oltre IVA. Durante lo svolgimento dei lavori la C.E.F.I. formulava sei riserve, che non trovavano accoglimento da parte del committente. Prevedendo il contratto di appalto una clausola arbitrale, la C.E.F.I. chiedeva - come da questa previsto - la nomina dell'arbitro al Presidente del Tribunale di Pavia, che provvedeva a tale nomina in data 13 ottobre 1995. Avendo l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - NI S. AT di Pavia eccepito l'incompetenza dell'arbitro questi, con lodo parziale, dichiarava la propria competenza e successivamente, con lodo definitivo, dichiarato esecutivo dal Pretore di Pavia con decreto 23 novembre 1996, disattesa ogni altra richiesta, riconosceva fondata la pretesa della C.E.F.I. relativa agli interessi di mora maturati in conseguenza del ritardo nel pagamento delle rate di volta in volta maturate del corrispettivo e della revisione prezzi secondo lo stato di avanzamento dei lavori, nonché alla rivalutazione monetaria della somma a tale titolo dovuta, quantificando la somma dovuta per interessi di mora nella misura di lire 276.298.588 e condannando il NI S. AT a versare alla C.E.F.I. complessivamente lire 475.347.496, oltre agli interessi dall'1 agosto 1995 al saldo. Il NI S. AT, con citazione del 28 gennaio 1997 impugnava il lodo dinanzi alla Corte di appello di Milano, chiedendone la dichiarazione di nullità, con il conseguente rigetto di tutte le domande proposte dalla C.E.F.I. Quest'ultima si costituiva chiedendo la reiezione del gravame e in subordine, in caso di accoglimento di questo, la condanna del NI S. AT al pagamento dei danni reclamati, nella misura di lire 757.247.223, con rivalutazione e interessi. La Corte di appello di Milano, con sentenza 18 luglio 1997, dichiarava la parziale nullità del lodo, censurando la decisione dell'arbitro nella parte in cui aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate, condannendo il NI S. AT al pagamento di lire 276.298.588, con gli interessi legali dall'1 agosto 1995 al saldo. La C.E.F.I. s.r.l., in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, con atto notificato il 30 ottobre 1997 all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico NI S. AT di Pavia, formulando tre motivi di gravame. Il NI S. AT resiste con controricorso notificato il 9 dicembre 1997, unitamente al quale ha proposto anche due motivi di ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1 Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. attenendo alla medesima sentenza. 2 Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell'art. 829, comma 2, c.p.c. Si deduce che, secondo tale articolo l'impugnazione del lodo per nullità è ammessa - oltre che per i motivi indicati al comma 1 - ai sensi del secondo comma, anche se gli arbitri non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a decidere secondo equità, o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile. Poiché la clausola compromissoria, nel caso di specie, prevedeva espressamente la non impugnabilità del lodo, secondo il ricorrente la Corte di appello non poteva dichiarare il lodo parzialmente nullo per violazione di legge nella parte in cui aveva attribuito alla società ricorrente la rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendosi che il NI S. AT aveva impugnato il lodo, in via principale, per violazione dell'art. 829, n. 4, c.p.c., investendo la Corte di appello dell'esame del merito solo in via subordinata, nel caso di una pronuncia di nullità del lodo per travalicazione dei limiti del compromesso, cosicché la Corte, statuendo nel merito senza esaminare la domanda proposta in via principale, sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione. Con il terzo motivo si deduce l'omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la Corte di appello ritenuto non provato il maggior danno risarcibile ex art.1224, comma 2, cod. civ. in conseguenza dell'omesso esame del documento n. 70 allegato alla memoria della C.E.F.I. 9 settembre 1996, dal quale risultava che a causa della mancata erogazione delle somme a lei spettanti, e degli oneri connessi con il conseguente finanziamento bancario, fu costretta a chiedere il concordato preventivo, con l'alienazione del suo patrimonio e la cessazione dell'attività di impresa.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi generali e delle norme in materia di interpretrazione dei contratti, la violazione e falsa applicazione del capitolato speciale di appalto, l'omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo. Si allega in proposito che il ricorrente incidentale NI S. AT aveva dedotto sia nel giudizio arbitrale, sia dinanzi alla Corte di appello, la tardività della instaurazione della procedura arbitrale ai sensi delle clausola del capitolato speciale, che prevedeva che l'arbitrato dovesse essere richiesto "al più tardi entro un mese dall'ultimazione del collaudo definitivo". Si lamenta che la Corte di appello abbia contraddittoriamente affermato la contestuale applicabilità di tale clausola e di quella esistente nel contratto, priva di termine per l'attivazione della procedura arbitrale, con conseguente nullità del lodo, affetto anche da vizio di ultrapetizione, sotto il profilo che l'arbitro non poteva pronunciarsi essendo stato tardivamente investito della procedura. In particolare si contesta la rispondenza alle regole sull'interpretrazione dei contratti l'affermazione della Corte di appello secondo la quale, in proposito, dovrebbe darsi valore preminente al contratto rispetto al capitolato. Infatti, in base alle su dette regole, dovrebbe "riconoscersi il carattere integrativo del contratto rispetto al capitolato speciale, che fà sì che il contenuto del primo vada ad aggiungersi al contenuto del secondo, in modo che questo rimanga sempre e comunque applicabile". Inoltre, in base alla regola secondo la quale lex specialis derogat legi generali, la regola speciale contenuta nel capitolato doveva in tendersi come derogativa di quella generale posta nel contratto, con la conseguenza che il lodo doveva essere dichiarato nullo per tardività ed esorbitanza dai limiti del compromesso ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 830 c.p.c., sostenendosi la contrarietà con tale norma della statuizione della sentenza impugnata secondo la quale andavano confermate tutte le statuizioni del lodo, diversa da quella annullata, non essendo consentita in relazione ad essa l'apertura del giudizio rescissorio per la disamina nel merito delle ulteriori questioni prospettate dalla C.E.F.I. con generico richiamo alle difese svolte nel giudizio arbitrale, stante la loro mancata specifica riproposizione in sede di impugnazione del lodo. Secondo il ricorrente incidentale, una volta accolto come fondato uno dei motivi di nullità, la Corte di appello avrebbe dovuto riesaminare integralmente il merito della controversia, senza la necessità di apposita domanda la riguardo, come prescritto dall'art. 830, comma 1, c.p.c. 3 Ragioni di ordine logico impongono l'esame pregiudiziale del primo motivo del ricorso incidentale, deducendosi con esso che l'arbitrato fu richiesto oltre il termine previsto dalla clausola compromissoria.
Premesso che è pacifica tra le parti la natura rituale dell'arbitrato, in conseguenza della quale è stata esperita impugnazione del lodo per nullità, ai sensi degli artt. 827 e segg. c.p.c., va considerato che la clausola compromissoria che preveda la devoluzione di una o più controversie ad arbitrato rituale determina una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. 28 novembre 1996, n. 10617; 21 dicembre 1995, n. 13023), cosicché ove nel giudizio di cassazione si deduca, come nel caso di specie, di avere tempestivamente addotto nel giudizio arbitrale ed in quello di impugnazione del lodo dinanzi alla Corte di appello l'incompetenza dell'arbitro, per essere stato l'arbitrato richiesto quando il termine stabilito con l'accordo compromissorio era già scaduto, trattandosi della deduzione di un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto" e deve compiere il diretto accertamento della ritualità dell'eccezione e del contenuto dell'accordo compromissorio, in relazione all'esistenza di un termine perentorio entro il quale l'arbitrato andava richiesto. Rilevato, in base dell'esame degli atti, che l'eccezione fu ritualmente proposta dinanzi all'arbitro e riproposta dinanzi alla Corte di appello con l'atto di impugnazione del lodo, essa va ritenuta infondata in base all'esame dell'accordo compromissorio. Deve rilevarsi al riguardo che tale accordo emerge da due distinte clausole, rispettivamente inserite nel capitolato speciale di appalto e nel contratto di appalto, del quale detto capitolato forma parte integrante. Con la clausola del capitolato fu previsto che "qualunque controversia che insorgesse fra la ditta assuntrice e l'Ente appaltante riguardo alla qualità dei materiali, all'esecuzione delle opere. all'apprezzamento, all'interpretrazione dei patti contrattuali ed ogni altro che potesse insorgere in dipendenza del controllo e sulla quale non potesse stabilirsi un accordo, sarà provvisoriamente risolta secondo le decisioni dell'Ente appaltante, salvo il diritto riconosciuto da ambo i contraenti di rimettere al più tardi entro un mese dall'ultimazione del collaudo definitivo le definitive risoluzioni ad un arbitro da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Pavia, su richiesta anche di una sola delle parti, arbitro che giudicherà in via inappellabile e come amichevole compositore in piena rispondenza degli appositi articoli del codice civile e di procedura civile". Con la clausola inserita nel contratto fu previsto che "qualora sorgesse controversia fra le parti in sede di applicazione del presente contratto, le stesse verranno rimesse ad un arbitro, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Pavia su richiesta anche di una sola delle parti, il quale giudicherà in via inappellabile e quale amichevole compositore ai sensi e per gli effetti del vigente codice civile e di procedura civile Tali clausole, come già è stato ritenuto dall'arbitro e dalla Corte di appello, sono solo in apparenza antinomiche, nella parte in cui l'una prevede un termine per richiedere l'arbitrato non prevista nell'altra, giacché il loro esame letterale, in connessione con la loro interpretazione complessiva, denota che ciascuna di esse si riferisce ad una serie diversa di controversie: quella del capitolato alle controversie insorte e risolte in via provvisoria prima del collaudo dall'Ente appaltante;
quella del contratto a tutte le restanti controversie, attinenti a fatti successivi al collaudo, ovvero anteriori, ma non risolte dall'Ente appaltante prima del collaudo, come rivelano l'esplicito riferimento della clausola del capitolato alla decisione di controversie "provvisoriamente risolte secondo le decisioni dell'Ente appaltante", nonché il carattere speciale di tale clausola rispetto alla clausola generale del contratto, riferibile ad ogni altra ipotesi ivi non prevista. Ne deriva che, trattandosi nel caso di specie di controversie che non risultano risolte dall'Ente appaltante prima del collaudo, come accertato dal lodo arbitrale e non contestato da alcuna delle parti, il termine previsto dal capitolato non era applicabile per chiedere l'arbitrato per la loro soluzione, con la conseguente infondatezza del motivo.
Quanto al secondo motivo del ricorso incidentale, esso è infondato, dovendo la Corte di appello, ai sensi dell'art. 830 c.p.c., nel testo successivo alla riforma del 1994, applicabile al caso di specie ratione temporis, riesaminare integralmente il merito della controversia in caso di annullamento dell'intero lodo, e non invece quando, come nel caso di specie, il lodo venga annullato solo parzialmente, dovendo in tale ipotesi la Corte di appello - come ha fatto - riesaminare il merito solo in relazione alla parte dichiarata nulla, restando immutate le rimanenti statuizioni del lodo.
4 Venendo all'esame del primo motivo del ricorso principale - con il quale si deduce che nel caso di specie non era deducibile, quale motivo di impugnazione del lodo, la violazione di regole di diritto sostanziale, ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., poiché la clausola compromissoria prevedeva la non impugnabilità del lodo - deve ritenersi la fondatezza del motivo.
L'art. 828 c.p.c., dopo avere individuato al primo comma una serie di vizi attinenti alla ritualità del lodo, in relazione ai quali esso è impugnabile, statuisce al secondo comma che l'impugnazione del lodo è ammessa anche se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le norme di diritto "salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità, o avessero dichiarato il lodo non impugnabile", e in proposito questa Corte ha già statuito che, in caso di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il giudice deve esaminare anche di ufficio il contenuto della clausola compromissoria e stabilire se essa preveda la non impugnabilità della decisione degli arbitri e precluda quindi di dedurre l'inosservanza di regole di diritto sostanziale come motivo di impugnazione (Cass. 2 luglio 1988. n. 4404; 8 novembre 1976, n. 4085).
La declaratoria di non impugnabilità sussisteva nel caso di specie, come si evince dall'esplicita pattuizione di inappellabilità del lodo contenuta in entrambe le sopra indicate clausole compromissorie, cosicché il lodo non era ricorribile per violazioni di norme sostanziali.
Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il NI S. AT di Pavia aveva dedotto che l'arbitro aveva riconosciuto alla C.E.F.I. la rivalutazione monetaria sulla somma liquidatale a titolo di interessi di mora, nonché gli ulteriori interessi legali dall'1 agosto 1995, in violazione degli artt. 35 del d.p.R. n. 1063 del 1962 e 1124, comma 2, cod. civ., e la Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame in relazione alla deduzione della violazione dell'art. 1124 cod. civ., aveva accertato non dovute le somme liquidate a titolo di rivalutazione monetaria. Ma cosi facendo la Corte di appello ha accolto un motivo di gravame che - sulla base di quanto sopra esposto - avrebbe dovuto dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., con la conseguente fondatezza del primo motivo del ricorso principale.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento del secondo e del terzo motivo di tale ricorso, essendo il su detto accoglimento e il rigetto del ricorso incidentale di per sè sufficienti a determinare la cassazione della sentenza della Corte di appello con la reiezione, ex art. 384, comma 1, c.p.c., della impugnazione del lodo proposta dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - NI S. AT di Pavia con citazione 28 gennaio 1997, dovendosi dichiarare inammissibile il motivo attinente alla violazione delle norme sostanziali proposto ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c. e infondato ogni altro motivo di gravame proposto avverso il lodo medesimo.
Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio dinanzi alla Corte di appello, mentre l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - NI S. AT di Pavia, va condannato al pagamento, in favore della C.E.F.I. s.r.l. in liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano nella misura di lire trecento cinquantamila per spese vive e quattordici milioni per onorari.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale. Dichiara assorbiti il secondo e il terzo. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'impugnazione del lodo reso esecutivo dal Pretore di Pavia con decreto in data 13 ottobre 1995, proposta dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico NI S. AT di Pavia con citazione 28 gennaio 1997, dichiarando inammissibile il motivo attinente alla violazione delle norme sostanziali proposto ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c. e infondati gli altri. Compensa le spese del giudizio dinanzi alla Corte di appello. Condanna l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico NI S. AT di Pavia al pagamento in favore della C.E.F.I. s.r.l. in liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di lire trecentocinquantamila per spese vive e quattordici milioni per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 16 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999