Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17721 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7721/02 EP BB ICA ITALI IN OME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE da incidente stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13931/99 Dott. Vittorio DUVA - Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere - 41650 Cron. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere 4734 Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere Ud. 26/06/02 Rel. Consigliere - Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL MO, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STAFFA, difesa dagli avvocati ANTONIO RIZZI, FRANCESCO FERRIA CONTIN, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.p.a., in persona Dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore dott. Luciano Roasio, elettivamente presso 10domiciliato in ROMA LGO DEL TEATRO VALLE 6, studio dell'avvocato STEFANO D'ERCOLE, che lo difende,2002 1439 giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
TT TE, NI AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2293/98 della Corte d'Appello di MILANO, sezione III civile, emessa il 2/6/1998, depositata il 31/07/98; RG.893/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato ANTONIO RIZZI;
udito l'Avvocato MASSIMO GARUTTI (per delega Avv. D'Ercole); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per rigetto del ricorso. th SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del luglio 1989 IG Moni- ca conveniva davanti al Tribunale di Monza TT AN, GI GI e l'Assitalia spa chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente stradale accaduto 1'1.12.1988 in Via Ghiringhella di Agrate Brianza. Costituendosi in giudizio, convenuti chiedevano il rigetto della domanda e in via riconvenzionale chie- 2 devano dichiararsi l'esclusiva responsabilità dell'attrice, con la condanna di questa al risarcimento dei danni subiti da GI GI, quantificati in L. 3.605.700, oltre accessori. In causa interveniva la MAA spa, assicuratrice del- la IG, che chiedeva il rigetto della riconvenzio- nale e, in subordine, la riduzione della stessa. Con sentenza del 4.3.1994 il Tribunale dichiarava la concorrente responsabilità della IG e del Cat- taneo, nella determinazione dell'incidente, nella misu- ra del 50% ciascuno;
condannava i convenuti in solido a pagare all'attrice la somma di L. 110.769.233, oltre interessi, e condannava la IG a pagare al GI L. 1.536.460, oltre interessi. Proposto appello dalla IG, cui resistevano gli appellati, che proponevano altresì appello incidentale, la Corte d'appello di Milano con la sentenza ora impu- क् gnata del 31.7.19 198, in parziale riforma della decisione di primo grado, relativamente alla liquidazione dei danni, condannava gli appellati in solido a corrispon- dere all'appellante l'ulteriore somma di L. 37.175.000, oltre interessi e rivalutazione e spese come da relati- vo dispositivo, confermando nel resto l'impugnata deci- sione. Avverso la sentenza la stessa IG IC ha 3 proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico mezzo. Resiste con controricorso l'Assitalia Le Assi- curazioni d'Italia spa, mentre TT AN e GI GI non hanno svolto difese. Ricorrente e
contro
- ricorrente hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo si denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2055, 2056, 2727 e 2729 c.c., 115, 116 e 253 c.p.c.. Omessa e insufficiente mo- tivazione su punto, documento e testimonianza decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)". La ri- corrente lamenta che la Corte d'appello ha omesso di raffrontare la deposizione resa dal teste MI Rober- to con il rapporto della Polizia Stradale. In partico- lare, secondo la ricorrente, la corte ha mal giudicato Sr attribuendo valenza esclusiva (e preclusiva) al predet- to rapporto, senza riscontrare: a) se la deposizione del teste MI fosse attendibile ° meno;
b) se la stessa fosse о meno coerente con le successive risul- tanze del rapporto di Polizia;
c) se e quali fossero i coefficienti di incompatibilità (in riferimento a moti- vi e presunzioni) per effetto dei quali è stata esclusa in toto la rilevanza probatoria della deposizione. Il motivo va disatteso. E' principio di diritto che la valutazione delle 4 prove rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e che allo stesso spetta individuare le fonti del proprio convincimento. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte, poi, in tema di incidenti stradali la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli sog- getti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la gra- duazione della colpa, l'esistenza о l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso integrano altrettanti giu- dizio di merito (v., da ultimo, Cass., n. 5982/1998). Unico limite, in questi casi, consiste nell'obbligo di darne motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. Nel caso in esame - -ora ripercorrendo la motiva- zione della sentenza impugnata si può verificare come i giudici di merito si siano dati cura di ricostruire, sulla scorta delle planimetrie, delle fotografie e del rapporto della Polizia Stradale, la larghezza della strada, quelle delle semicarreggiate, 10 spazio che ciascun mezzo aveva lasciato alla propria destra (pp. della sentenza 14, 15 (e 12-13, 16). Siffatti dati sono stati altresì messi a raffronto con le risultanze della deposizione del teste MI, rilevandosi dalla Corte territoriale tratta Csi di 5 "vaga deposizione". Ed infatti dalla affermazione del detto teste secondo cui "il motorino procedeva non vi- cinissimo al marciapiede, ma neppure al centro della strada" non era possibile - secondo la Corte - desumere elementi sufficientemente certi e precisi, tali da Su- perare gli obiettivi rilievi e le concrete misurazioni effettuate dagli agenti della Polstrada. Sicchè la Corte d'appello milanese ha tratto la conseguenza che i conducenti concorsero alla causazione dell'incidente ciascuno con pari grado di colpa. A ben vedere il giudice a quo ha dato conto del proprio convincimento nonché esposto le ragioni che im- ponevano di attribuire minor rilievo alla deposizione testimoniale rispetto al rapporto della Polizia, con motivazione congrua e corretta. - secondo cui non è sta- L'assunto della ricorrente to tenuto conto dalla Corte di diverse circostanze, e cioè della pioggia, della doppia curva in discesa per l'autocarro (e, viceversa, in salita per la motoretta), dello slittamento dell'autocarro, come pure del fatto che il teste MI era indifferente, era presente in luogo, era spettatore causale attiene al merito della controversia e la relativa valutazione esula, come ta- le, dal sindacato di legittimità. Il giudice di merito, del resto, non tenuto a 6 prendere in esame tutte le risultanze processuali e a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni, né l'apprezzamento di fatti e delle prove in senso dif- forme da quello preceso dalla parte conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, spellando ad essa solo il controllo, sotto il profilo logico giuridico, dell' iter motivazionale della decisione impugnata, che nelia specie risulta, come osservato, congruamente esplicitato. Il ricorso va dunque rigettato, compensandosi Tra le parti le spese del giudizio di Cassazione per giusti motivi.
P. Q. M.
La CORTE rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, il 26.6.2002, nella Camera di Consi- giio. I CONSIG IGLIERE EST. IL PRESIDENTE Anal Cularey Viñoins Deut IL CANCELLIERE C1 NT TT DEPOSITAT DIC. 2002POSITATO IN CANCELLERIA Oggi IL CANCELLIERE C1 NT AT 2