CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/07/2023, n. 33345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33345 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: IA GE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2022 del Tribunale per il riesame di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. EL US, che ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso, per essere stata revocata la misura cautelare impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33345 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 05/05/2023 4-5090/2023 .RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN. DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame di Catania sostituiva la misura inframuraria imposta dal G.i.p. del medesimo Tribunale, con ordinanza emessa in data 22 novembre 2022, con quella degli arresti domiciliari, in riferimento ai medesimi titoli di reato. 1.1. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato (oggi imputato), a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in ordine alla stimata gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 2 e 3; deduceva, inoltre, la inosservanza della legge processuale (art. 274, comma 1, lett. c, cod. poc. pen.), non ricorrendo -in concreto- esigenze cautelari in relazione ai fatti per cui si procede, attesa la peculiarità delle condotte contestate e la dismissione delle cariche sociali e di amministrazione rivestite all'epoca dei fatti. 1.2. In data 2 maggio 2023 il difensore del ricorrente (già nominato procuratore speciale ai soli fini della impugnazione) comunicava -a mezzo p.e.c.- alla Cancelleria di questa Corte che il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania, con ordinanza (allegata alla nota di comunicazione) in data 28 aprile 2023, aveva revocato la misura cautelare di natura domiciliare in corso di esecuzione, per sopravvenuta carenza di ogni esigenza cautelare. Il difensore ha quindi ritenuto di rinunziare alla impugnazione, esercitando -sine titulo - il diritto personalissimo (a contenuto abdicativo) riconosciuto dal legislatore processuale alla parte. Detta rinunzia resta, pertanto, senza effetto, giacché proviene da soggetto non legittimato. 1.3. La rinuncia all'impugnazione proveniente dalle parti private (art. 589, comma 2, cod. proc. pen.) è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettìzia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, proveniente dalla parte personalmente o dal difensore specificamente onerato, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254342). Consegue che il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale, non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (così recita la massima ufficiale tratta da Sez. U., n. 12603 del 24/11/2015, Rv. 266244). Il che non è quanto si è verificato nella concreta fattispecie. 2. Il ricorso è comunque inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.), atteso che il giudice che procede ha, nelle more della fissazione del ricorso, revocato la misura coercitiva in corso di esecuzione, come tempestivamente e diligentemente comunicato e dimostrato (attraverso la allegazione del provvedimento) dal difensore. 2.1. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Consegue che è inammissibile il 4-5090/2023 ricorso per, cassazione avverso provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora la misura, nelle more del giudizio, sia stata revocata o annullata, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U., n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208165; principio ribadito, tra molte altre, da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Rv. 251694, che ha parlato di "carenza d'interesse sopraggiunta", in caso di mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, per cui la finalità perseguita dall'impugnante abbia già trovato concreta attuazione ovvero abbia perso ogni rilevanza, in conseguenza del superamento del punto controverso;
da ultimo v. Sez. 6, n. 44723, del 25/11/2021, Rv. 282397). Né può rilevare che il provvedimento di revoca sia impugnabile ad opera della parte pubblica: eventuali doglianze, infatti, potranno e dovranno essere proposte nei confronti dell'ordinanza conclusiva di tale nuovo e diverso incidente cautelare, se e nella misura in cui essa risulti sfavorevole per le ragioni dell'indagato. 3. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente, né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308; Sez. 6, n. 44723/2021, cit.); né, alla luce del risultato favorevole conseguito aliunde, è possibile riconoscere profili di colpa nella proposizione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2023.
lette le conclusioni scritte trasmesse dal sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. EL US, che ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso, per essere stata revocata la misura cautelare impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33345 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 05/05/2023 4-5090/2023 .RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN. DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame di Catania sostituiva la misura inframuraria imposta dal G.i.p. del medesimo Tribunale, con ordinanza emessa in data 22 novembre 2022, con quella degli arresti domiciliari, in riferimento ai medesimi titoli di reato. 1.1. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato (oggi imputato), a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in ordine alla stimata gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 2 e 3; deduceva, inoltre, la inosservanza della legge processuale (art. 274, comma 1, lett. c, cod. poc. pen.), non ricorrendo -in concreto- esigenze cautelari in relazione ai fatti per cui si procede, attesa la peculiarità delle condotte contestate e la dismissione delle cariche sociali e di amministrazione rivestite all'epoca dei fatti. 1.2. In data 2 maggio 2023 il difensore del ricorrente (già nominato procuratore speciale ai soli fini della impugnazione) comunicava -a mezzo p.e.c.- alla Cancelleria di questa Corte che il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania, con ordinanza (allegata alla nota di comunicazione) in data 28 aprile 2023, aveva revocato la misura cautelare di natura domiciliare in corso di esecuzione, per sopravvenuta carenza di ogni esigenza cautelare. Il difensore ha quindi ritenuto di rinunziare alla impugnazione, esercitando -sine titulo - il diritto personalissimo (a contenuto abdicativo) riconosciuto dal legislatore processuale alla parte. Detta rinunzia resta, pertanto, senza effetto, giacché proviene da soggetto non legittimato. 1.3. La rinuncia all'impugnazione proveniente dalle parti private (art. 589, comma 2, cod. proc. pen.) è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettìzia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, proveniente dalla parte personalmente o dal difensore specificamente onerato, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254342). Consegue che il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale, non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (così recita la massima ufficiale tratta da Sez. U., n. 12603 del 24/11/2015, Rv. 266244). Il che non è quanto si è verificato nella concreta fattispecie. 2. Il ricorso è comunque inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.), atteso che il giudice che procede ha, nelle more della fissazione del ricorso, revocato la misura coercitiva in corso di esecuzione, come tempestivamente e diligentemente comunicato e dimostrato (attraverso la allegazione del provvedimento) dal difensore. 2.1. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Consegue che è inammissibile il 4-5090/2023 ricorso per, cassazione avverso provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora la misura, nelle more del giudizio, sia stata revocata o annullata, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U., n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208165; principio ribadito, tra molte altre, da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Rv. 251694, che ha parlato di "carenza d'interesse sopraggiunta", in caso di mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, per cui la finalità perseguita dall'impugnante abbia già trovato concreta attuazione ovvero abbia perso ogni rilevanza, in conseguenza del superamento del punto controverso;
da ultimo v. Sez. 6, n. 44723, del 25/11/2021, Rv. 282397). Né può rilevare che il provvedimento di revoca sia impugnabile ad opera della parte pubblica: eventuali doglianze, infatti, potranno e dovranno essere proposte nei confronti dell'ordinanza conclusiva di tale nuovo e diverso incidente cautelare, se e nella misura in cui essa risulti sfavorevole per le ragioni dell'indagato. 3. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente, né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308; Sez. 6, n. 44723/2021, cit.); né, alla luce del risultato favorevole conseguito aliunde, è possibile riconoscere profili di colpa nella proposizione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2023.