Sentenza 15 novembre 2005
Massime • 1
Il reato di frode in commercio può essere commesso non solo quando si consegna una cosa diversa da quella pattuita ("aliud pro alio"), ma anche quando, pur essendoci identità di specie, si consegna una cosa qualitativamente diversa da quella pattuita e tale divergenza qualitativa deve riguardare caratteristiche non essenziali del prodotto, relative alla sua utilizzabilità, al suo pregio qualitativo o al grado di conservazione. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di proscioglimento dei giudici di merito i quali avevano valutato l'insussistenza del reato nella vendita di capi di abbigliamento provenienti dal cosiddetto "mercato parallelo", ossia dalla stessa ditta produttrice del mercato primario, atteso che le divergenze tra i prodotti erano del tutto marginali e mancava la prova che l'imputato avesse venduto i capi di abbigliamento affermandone falsamente la provenienza dal mercato primario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2005, n. 44274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44274 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 15/11/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2055
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 7651/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino;
nei confronti di:
BO IA LU nato a [...] il 9 giugno del 1969;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 16 novembre del 2004;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Papotti Claudio Maria, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue:
IN FATTO
IL IAluca è stato tratto al giudizio del tribunale di Torino perché rispondesse dei seguenti reati:
A) del reato di cui all'art. 474 c.p. per avere detenuto per vendere o comunque messo in circolazione i seguenti prodotti industriali:
- 73 pantaloni modello jeans e jeans a 5 tasche da uomo con tasca laterale marchiati "R Lauren";
- 121 camicie recanti marchio "Polo LP Lauren" e "R Lauren";
- 164 magliette Polo recanti marchio "Polo LP Lauren";
- 2 miniabiti recanti marchio "R Lauren Polo Sport";
- 12 magliette polo da donna senza maniche recanti marchio "R Lauren Polo Sport";
- 1 maglione recante marchio "Polo LP Lauren";
tutti recanti marchi e segni distintivi contraffatti;
in Torino il 16/06/1998;
B) del reato di cui all'art. 648 c.p., perché, al fine di trame profitto e conoscendone la provenienza delittuosa, riceveva i prodotti indicati sub A), provento del reato di contraffazione;
in Torino in data prossima e anteriore al 16/06/1998.
Nel corso del dibattimento, a seguito di indagini istruttorie, venne contestato anche il reato di cui all'art. 56 c.p., art. 515 c.p., comma 1, per avere il IL, nella sua qualità di titolare dell'esercizio commerciale SIR WILSON, sito in Torino, via Roma n. 376,posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai potenziali acquirenti i capi di abbigliamento indicati al capo A), offerti quali originali POLO RA EN, in realtà diversi;
per origine, qualità, provenienza,da quelli promessi, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà. Reato accertato in data 16/06/1998.
All'esito del dibattimento il tribunale assolveva l'imputato dal reati a lui ascritti ai capi A) e B), con la formula "perché il fatto non sussiste", e lo condannava alla pena di euro 2000,00 di multa, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile "R LO Fashion of Europe".
All'incriminazione del predetto si pervenne a seguito di sopralluogo effettuato dalla Guardia di Finanza di Torino nel negozio di abbigliamento "Sir Wilson" sito in quella via Roma e gestito dal ricorrente nel corso del quale si accertò che il IL, pur non essendo autorizzato dal licenziatario italiano del marchio a vendere prodotti della LP LO(la sua richiesta era stata respinta), deteneva per la vendita gli indumenti indicati nel capo d'imputazione sopra trascritto. Tali prodotti erano stati acquistati, come era emerso dalle fatture sequestrate;
a) dalla ditta LM (azienda avente sede nella zona franca di Madeira); b) dalla "Real", società con sede nella Repubblica di San Marino avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di biciclette;
c) dalla "Five Pell", società a responsabilità limitata avente sede in Biassono.
Da un consulenza disposta dal pubblico ministero emerse che i capi sequestrati erano contraffatti essendo macroscopica la differenza con quelli originali messi a disposizione dalla ditta produttrice. Il consulente chiarì tuttavia che, avendo i prodotti della LP LO incontrato sul mercato italiano un notevole successo come beni di alta qualità e lustro, erano stati destinati a prezzi alti e ad una clientela selezionata, adottando anche sul fronte della distribuzione una strategia selettiva: da qui la decisione di limitare i negozi dei concessionari per esempio a Torino solo tre erano concessionari, tra i quali non era compreso quello dell'imputato. Nel Nord America invece la situazione era diversa: i prodotti non erano considerati dalla clientela esclusivi e dunque la commercializzazione era improntata ad una maggiore diffusività dei concessionari e a vendite a prezzi inferiori. Si erano create dunque le condizioni economiche per cui coloro che non facevano parte del ristretto numero dei concessionari italiani attingevano direttamente al mercato statunitense acquistando prodotti originali e per giunta a prezzi inferiori. Era questo il cd. mercato parallelo italiano (perfettamente lecito) di prodotti messi in commercio in USA e comunque perfettamente autentici. Il consulente precisava altresì che i prodotti del mercato parallelo statunitense non differivano comunque ne' per procedure di produzione ne' per qualità dei materiali da quelli del mercato primario italiano.
L'imputato si era difeso sostenendo di avere acquistato quei prodotti dal circuito parallelo.
Il tribunale ritenne non raggiunta la prova della contraffazione ed affermò la responsabilità dell'imputato per il solo delitto di tentativo di frode in commercio facendo proprio l'assunto difensivo. In definitiva ritenne integrata la prova della frode in commercio per avere l'imputato taciuto alla clientela che trattavasi di prodotti provenienti dal circuito secondario.
La sentenza venne appellata dal Procuratore Generale, dalla parte civile e dal difensore dell'imputato. Procuratore Generale e parte civile hanno successivamente rinunciato all'impugnazione. La Corte territoriale, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibili per intervenuta rinuncia gli appelli proposti dalla parte civile e dal procuratore generale ed assolveva l'imputato dal tentativo di frode in commercio per l'insussistenza del fatto. A fondamento della decisione osservava che, avendo il tribunale acriticamente sposato la tesi dell'imputato, aveva escluso qualsiasi contraffazione ed aveva ritenuto che i capi importati dal mercato statunitense fossero autentici anche se qualitativamente inferiori a quelli del mercato primario italiano. Da tale premessa secondo la Corte territoriale discendeva l'insussistenza anche del reato di frode in commercio giacché mancherebbe quella differenza sostanziale tra pattuito e venduto che caratterizza il reato in esame. D'altra parte secondo la corte non vi sarebbe la prova che il prevenuto abbia fatto credere che quei prodotti provenissero dal mercato primario.
Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino denunciando la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento. Assume che lo stesso imputato aveva ammesso che il prodotto proveniente dal circuito parallelo era di qualità inferiore a quello del circuito primario e tale elemento era sufficiente a configurare il reato contestato. La Corte aveva confuso la legittimità dell'esistenza del mercato parallelo con la surrettizia vendita di prodotto di provenienza "parallela" al posto di quello di "provenienza primaria". DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che nella fattispecie la contraffazione è stata esclusa con sentenza ormai passata in giudicato e quindi come esattamente rilevato dalla corte territoriale si deve partire dalla premessa che il prodotto offerto in vendita non fosse contraffatto ma provenisse dal cosiddetto mercato parallelo.
Ciò premessoci reato di cui all'articolo 515 c.p. può essere commesso, non solo quando si consegna una cosa diversa da quella pattuita (aliud pro alio), ma anche quando, pur essendoci identità di specie, si consegna una cosa qualitativamente diversa da quella pattuita. La divergenza qualitativa deve vertere su caratteristiche non essenziali, altrimenti si versa nell'ipotesi di consegna di cosa diversa, e deve riguardare la sua utilizzabilità,il suo pregio qualitativo o il grado di conservazione. Nella fattispecie, esclusa la contraffazione, trattandosi di capi d'abbigliamento provenienti tutti dalla stessa ditta produttrice il reato sarebbe stato configurabile alle seguenti condizioni: a) che il prodotto proveniente dal cosiddetto mercato parallelo fosse qualitativamente diverso, per rifinitura, qualità dei tessuti, utilizzabilità ecc. da quello del mercato primario;
b) che il prevenuto avesse fatto credere ai propri clienti di essere concessionario autorizzato di quel marchio e di trattare solo prodotti provenienti dal mercato primario;
c) che abbia fatto credere agli acquirenti che il prodotto offerto in vendita provenisse dal mercato primario e non da quello parallelo.
Nella fattispecie la corte territoriale ha osservato che il prodotto proveniente dal mercato parallelo, come era emerso dalla testimonianza del Lavia, presentava solo divergenze del tutto marginali rispetto a quello proveniente dal mercato cosiddetto primario;
che era stato il solo l'imputato, al fine di mascherare la vistosa contraffazione del prodotto offerto in vendita, a far credere che quello derivante dal mercato parallelo fosse qualitativamente inferiore a quello proveniente dal mercato primario. Pertanto trattandosi di prodotti provenienti dalla stessa casa produttrice, che si distinguevano per divergenze del tutto marginali, non era logicamente ritagliabile uno spazio di illecito penale, una volta esclusa dal primo giudice la contraffazione. In ogni caso la corte di merito ha sottolineato che non risultava provato che il prevenuto si fosse impegnato a fornire capi originali "primari" invece di quelli provenienti dal mercato parallelo e comunque non v'era prova che li avesse spacciati per tali con indicazioni mendaci. Quest'ultima considerazione è da sola sufficiente a giustificare il proscioglimento. Orbene la decisione della Corte territoriale non può considerarsi manifestamente illogica. Anzi essa è in linea con la premessa fattuale (controvertibile) accreditata nella sentenza impugnata alla quale la procura generale, rinunciando all'impugnazione a suo tempo proposta, ha fatto acquiescenza.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005