Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 2
Perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioè che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto. Il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice del merito, e non è censurabile in sede di legittimità se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede.
In tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ma escludendo - esplicitamente od implicitamente - dai poteri di detto terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta "perizia contrattuale", che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 14909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14909 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA SPA, in persona dell'A.D. Dott. Giancarlo Giannini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IPPONIO 14, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO CIERI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN AR, EP IN, EP RI LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 126, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DI GIORGIO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ITALO SALVATORE ACCARDI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 247/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 05/11/97 e depositata il 29/01/99 (R.G. 1851/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Eduardo CIERI;
udito l'Avvocato Roberto DI GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 30.6.1989 BA MU ed RA OR, premesso di essere eredi di ED MU, deceduto il 9.6.1984 a seguito di un incidente verificatosi nella stazione ferroviaria di Sesto Fiorentino, assumevano che a favore del medesimo, e quindi dei suoi eredi, esisteva una copertura assicurativa in virtù, di polizza stipulata con la s.p.a. Assitalia;
che l'assicuratrice si era rifiutata di corrispondere l'indennizzo, adducendo che l'infortunio, essendo conseguente a malore, esulava dal rischio assicurato. Chiedevano, pertanto, le attrici al tribunale di Roma che la convenuta fosse condannata al pagamento di detto indennizzo nella misura di venti milioni, oltre interessi e rivalutazione.
Resisteva la convenuta, assumendo, tra l'altro, che la domanda era improponibile non essendo stata attivata la procedura di arbitrato irrituale prevista nel contratto ed in ogni caso che l'indennizzo non era dovuto, non essendo il rischio assicurato, ed infine che il relativo diritto era, in ogni, caso prescritto.
Il tribunale rigettava la domanda con sentenza del 21.5.1993, ritenendo prescritto il diritto all'indennizzo.
Proponevano appello le attrici. Resisteva la convenuta, che proponeva appello incidentale.
La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 29.1.1998, accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma di L. 26.354.000, oltre interessi legali.
Assumeva la corte di merito che, dalla clausola contrattuale, emergeva l'obbligatorietà dell'arbitrato solo per l'ipotesi di infortunio conseguente a lesioni semplici e non a lesioni mortali;
che nella specie, pur essendosi maturata la prescrizione, la convenuta vi aveva rinunciato tacitamente il 14.9.1988, avendo manifestato la sua disponibilità a corrispondere l'indennizzo in caso di esito a lei sfavorevole dell'arbitrato; che dall'assicurazione in questione era coperto il rischio dell'infortunio conseguente a malessere improvviso;
che ED MU, nella fattispecie, era stato colpito da improvviso malessere per cui cadde verso i binari e fu investito da un convoglio, riportando lesioni mortali;
che era dovuto il maggior danno dall'aprile del 1985 al dicembre del 1990, essendo notoria la svalutazione e non essendo il danno relativo coperto dagli interessi legali dovuti per tale periodo.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Assitalia s.p.a.
Resistono con controricorso MU BA, EP OR e EP MA PA, queste ultime eredi di RA OR.
Motivi della decisione
1. Per priorità logico-giuridica va esaminato anzitutto il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1363, 1364, 1366, 1367 e 1369 c.c. in riferimento alle clausole contrattuali 19 per un verso e n. 2, 7 e 15 per altro verso ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Il motivo si articola in due censure.
Con la prima la ricorrente lamenta l'errata interpretazione della clausola 19 delle c.g.a., con cui si stabilisce che la divergenza sulla natura, cause e conseguenze delle lesioni, viene demandata al giudizio di un collegio arbitrale di tre medici. Secondo la ricorrente, e contrariamente, a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il deferimento al collegio arbitrale attiene non solo alle ipotesi di divergenze in caso di lesioni semplici, ma anche a quelle relative a lesioni mortali e tanto emergerebbe dalla stessa lettera della clausola. Conseguentemente la ricorrente ritiene che, non essendo stato adito il collegio arbitrale, la domanda non sarebbe proponibile.
Con la seconda censura la ricorrente sostiene che la corte di merito ha erratamente interpretato le clausole contrattuali 22, 7 e 15, ed ha ritenuto, contrariamente a quanto emergerebbe da dette clausole, che l'infortunio possa essere risarcito anche quando sia conseguente a malessere, purché questo non fosse dovuto a condizione patologica preesistente, escludendo poi detta situazione patologica nella fattispecie.
Ritiene la ricorrente che proprio i documenti richiamati dalla corte (rapporto dei c.c. e relazione autoptica) escluderebbero il malessere improvviso.
2.1. Ritiene questa Corte che la prima censura sia infondata e che la seconda sia inammissibile.
Quanto alla prima doglianza, va osservato in linea di principio che in tema di assicurazione, qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla natura, causa e conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante, ma escludano dai poteri di detto terzo, esplicitamente od implicitamente, la soluzione delle questioni attinenti alla validita, ed operatività, della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta "perizia contrattuale", che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni (Cass. 28.8.1995, n. 9032). Nella clausola di un contratto di assicurazione, che, preveda una "perizia contrattuale", con il deferimento, ad un collegio di esperti, di accertamenti da farsi in base a regole tecniche e con l'impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà, dei contraenti, è insita la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice ordinario azioni derivanti dal suddetto rapporto (Cass. 26.2.1999, n. 1680; Cass. n. 9459 del 1994).
2.2. Sennonché nella fattispecie la sentenza impugnata, interpretando il contenuto della clausola n. 19 delle C.G.A., ha ritenuto che la lettera della stessa rendesse possibili due interpretazioni dei limiti operativi della perizia contrattuale ivi prevista: e cioè che essa fosse limitata alle sole ipotesi di lesioni semplici ovvero che essa investisse anche l'ipotesi di lesioni mortali.
Avendo la Corte di merito interpretato letteralmente la clausola in questione, la sentenza impugnata non ha violato il principale criterio ermeneutico della volontà contrattuale, che è quello della letteralità.
Nell'ambito delle due possibili interpretazioni letterali, la corte di merito ha ritenuto che ponendo la clausola dei limiti alla facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, essa dovesse essere interpretata in senso restrittivo, privilegiando quindi la soluzione che la clausola si riferisse alla sola ipotesi di lesioni semplici. La motivazione suddetta è conforme al principio, fissato dall'art. 1370 c.c., secondo cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti (come nella fattispecie), si interpretano nel dubbio a favore dell'altro.
Ne consegue che nella fattispecie le censure avanzate dalla ricorrente si risolvono in una diversa valutazione della volontà contrattuale, rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, che, non violando i canoni ermeneutici previsti dalla legge, e non risultando ne' insufficiente ne' contraddittoria, non è censurabile in questa sede di legittimità.
3.1. Quanto alla censura di errata interpretazione delle altre clausole contrattuali, nonché delle risultanze del rapporto dei C.C. e della perizia autoptica, osserva questa Corte che la stessa è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Infatti la parte, che, in sede di ricorso per cassazione, lamenti vizi di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito (Cass. 4 novembre 1995, n. 11517; Cass. n. 4070/1999).
3.2. Nella fattispecie non sono riportati nel ricorso ne' il contenuto delle clausole contrattuali, che si assumono erratamente interpretate e che escluderebbero che l'evento in questione integri il rischio assicurato, ne' il contenuto del rapporto dei C.C. e della perizia autoptica, che si assumono erratamente valutati.
4. Infondato è anche il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta che la corte di merito abbia rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenuta fondata, invece, dal primo giudice. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata ha violato gli artt. 2952, 2937, 2943 e 2944 c.c., e che essa presenta un vizio di insufficienza e contraddittoria motivazione, a norma dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Secondo la ricorrente erratamente la sentenza impugnata ha attribuito alla sua lettera del 14.9.1988 contenuto di riconoscimento del diritto controverso, ovvero di rinunzia alla prescrizione maturata, non costituendo fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della intervenuta prescrizione
5.1. Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata non ha ritenuto che la lettera dell'assicurazione convenuta del 14.9.1988, con cui questa manifestava la volontà a corrispondere l'indennizzo in caso di esito dell'arbitrato a lei sfavorevole, costituisse riconoscimento del debito, proprio perché ormai la prescrizione si era già maturata, ma soltanto un atteggiamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione maturata.
In buona sostanza la sentenza impugnata, ripetendo la formula adottata dal comma 3^ dell'art. 2937 c.c., ha ritenuto che detta lettera costituisse una rinunzia tacita alla prescrizione.
5.2. Osserva questa Corte che, perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione, occorre un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioè che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunziare alla prescrizione già maturata, e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto (Cass. 26.5.1995, n. 5826). Tale accertamento rientra nei compiti del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali, rilevabili in detta sede.
5.3. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto e con motivazione esente da censure rilevabili in questa sede ha ritenuto che fosse incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione maturata la disponibilità offerta di pagare l'indennizzo da accertarsi in sede di arbitrato. In buona sostanza la sentenza impugnata ha accertato l'esistenza di una rinunzia tacita alla prescrizione.
6. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 2697 c.c., nonché l'omessa e contraddittoria motivazione per essere stato riconosciuto agli attori il maggior danno da svalutazione monetaria, rispetto a quello coperto dagli interessi legali, dal 1985 al 1990, per una somma pari a L. 6.354.000, pur in assenza di prove e sul solo rilievo della notorietà dell'inflazione.
7.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato sotto il profilo del denunziato vizio motivazionale e che lo stesso vada accolto nei detti termini.
Anzitutto va osservato che la corte di merito, ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 1224 c.c., ha implicitamente ritenuto che l'indennizzo in questione costituisca un debito di valuta.
Ciò è tutt'altro che pacifico in giurisprudenza, in quanto l'orientamento prevalente ritiene che nelle assicurazioni contro i danni, tra le quali rientrerebbe l'assicurazione contro gli infortuni, il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato è debito di valore (Cass., 3 maggio 1986, n. 3017; Cass. 28.3.1995, n. 3388; Cass. civ., 26 gennaio 1988, n. 661; Cass. 24 ottobre 1988, n. 5754; Cass. 5.1.1991, n. 44). A detto orientamento è favorevole la maggioranza della dottrina.
Tuttavia esiste anche un orientamento minoritario, secondo cui il debito in questione è di valuta (Cass. 10 novembre 1994, n. 9388;
Cass. 26.10.1992, n. 11612; Cass. 20.5.1985, n. 3088). Con specifico riguardo all'assicurazione contro gli infortuni, va osservato che è intervenuta la sentenza delle S.U. n. 5119/2002, la quale ha risolto il diverso contrasto esistente tra le sezioni semplici sulla natura dell'assicurazione contro gli infortuni, statuendo che nell'ipotesi di assicurazione contro gli infortuni invalidanti, essa rientra nell'assicurazione contro i danni e nell'ipotesi di assicurazione contro gli infortuni mortali, essa rientra nell'assicurazione sulla vita.
Da tale inquadramento questa Corte ritiene di dover trarre la conseguenza che, quanto meno nell'ipotesi di assicurazione contro gli infortuni mortali, non avendo il capitale pagato dall'assicuratore natura risarcitoria, il relativo debito è di valuta e non di valore. Peraltro va osservato che nella fattispecie non è stato impugnato (neppure in forma condizionata) il punto della sentenza relativo alla ritenuta applicabilità a questo indennizzo della disciplina di cui all'art. 1224 c.c. e quindi il punto relativo alla natura di debito di valuta dell'indennizzo assicurativo.
Ne consegue che, ferma la ritenuta natura di debito di valuta dell'indennizzo con la conseguente applicabilità ad esso della disciplina di cui all'art. 1224, c. 2, c.c., va esaminato, giusto il motivo di ricorso, se è corretto il riconoscimento del maggior danno da inflazione, sulla sola base della notorietà del fenomeno inflattivo, come ritenuto dalla corte di merito.
7.2. Osserva questa Corte che, stante la lettera dell'art. 1224 c.c., mentre gli interessi moratori sono dovuti indipendentemente dalla prova di alcun danno (c. 1), rappresentando essi il ristoro, in misura forfettariamente determinata, della mancata disponibilità della somma dovuta, il maggior danno rispetto a quanto risarcito dagli interessi legali (ivi compreso quello dovuto all'inflazione maturata tra la data della costituzione in mora ed il pagamento va provato) va invece provato dal creditore.
A norma dell'art. 115 c.p.c. il giudice può avvalersi anche di fatti che rientrano nella comune esperienza (fatti notori).
7.3. Sennonché, se il tasso di svalutazione è notorio e, quindi, non richiede prova, il danno da svalutazione, ove riferito a crediti pecuniari, va, invece, provato. Vero è che, in difetto di prove specifiche, soccorre il potere del giudice di far ricorso a criteri presuntivi in ordine alle possibilità di impiego del danaro coerenti con la situazione personale e professionale del creditore, ma il ricorso a tali criteri non può prescindere dall'assolvimento, da parte del creditore, di un onere, quanto meno di allegazione, che consenta al giudice di verificare se, tenuto conto delle qualità personali del creditore e dell'attività in concreto esercitata, il danno allegato (quale, ad esempio, quello derivante da investimenti fruttiferi programmati e non attuati) possa essersi verosimilmente prodotto (Cass. 4 gennaio 2000, n. 21). La prova del "maggior danno" subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria può essere anche desunta dall'appartenenza del creditore ad una delle categorie sociali- economiche giuridicamente determinate quale quella degli imprenditori commerciali o dei liberi professionisti. In tal caso per la prova del pregiudizio patrimoniale subito in dipendenza del fatto notorio dell'inflazione può essere utilizzata la presunzione, in base all'"id quod plerumque accidit", che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma dovuta sarebbe stata destinata ad impieghi antinflattivi (Cass 15 gennaio 2000, n. 409; Cass. 19 maggio 1999, n. 4846; 9 giugno 1999, n. 5678; Cass. 20 novembre 1998, n. 11736).
7.4. Nella fattispecie, invece, il giudice di appello ha riconosciuto in favore degli attori il maggior danno da inflazione, sulla base del solo "fenomeno notorio della svalutazione monetaria", senza indicare alcuna elemento, anche se di natura presuntiva, quale la stessa attività svolta dai creditori, sulla base del quale fosse possibile desumere che, se il creditore avesse tempestivamente incassato la somma, l'avrebbe impiegata in maniera tale da sfuggire agli effetti negativi dell'inflazione.
Ne consegue che, sotto il predetto profilo, la motivazione della sentenza risulta viziata.
Pertanto il terzo motivo di ricorso va accolto per quanto di ragione, mentre vanno rigettati i primi due motivi.
L'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo di ricorso e rigetta i restanti. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2002