Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 14909
CASS
Sentenza 22 ottobre 2002

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Perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioè che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto. Il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice del merito, e non è censurabile in sede di legittimità se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede.

In tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ma escludendo - esplicitamente od implicitamente - dai poteri di detto terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta "perizia contrattuale", che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 14909
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14909
Data del deposito : 22 ottobre 2002

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