Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/1999, n. 1680
CASS
Sentenza 26 febbraio 1999

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Nella clausola di un contratto di assicurazione, che preveda una "perizia contrattuale", con il deferimento, ad un collegio di esperti, di accertamenti da farsi in base a regole tecniche (nella specie si trattava di valutare e liquidare un danno) e con l'impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti, è insita la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice ordinario azioni derivanti dal suddetto rapporto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/1999, n. 1680
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1680
Data del deposito : 26 febbraio 1999

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