Sentenza 26 febbraio 1999
Massime • 1
Nella clausola di un contratto di assicurazione, che preveda una "perizia contrattuale", con il deferimento, ad un collegio di esperti, di accertamenti da farsi in base a regole tecniche (nella specie si trattava di valutare e liquidare un danno) e con l'impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti, è insita la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice ordinario azioni derivanti dal suddetto rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/1999, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MB IV RC, IV IE, elettivamente, domiciliate in ROMA VIA ISONZO 50, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI COMPAGNO, che le difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ASSITALIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato RANIERO VALLE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1306/96 della Corte d'Appello di ROMA emessa il 21/03/96 e depositata il 11/04/96 (R.G. 1360/94) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/98 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Giovanni COMPAGNO;
udito l'Avvocato Raniero VALLE;
udito il P:M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato l'11 marzo 1992 EL TI LI e EL LI (la seconda in qualità di proprietaria dell'autovettura sottratta da ignoti e la prima quale titolare del contratto di assicurazione, anche per il furto, relativo alla stessa auto) convenivano davanti al Tribunale di Roma la s.p.a. Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia, chiedendo che il Tribunale, accertato l'inadempimento di detta società alla garanzia assicurativa relativa al furto avvenuto il 30 luglio 19 91, la condannasse al pagamento, in favore di EL LI, di L.
8.400.000 o della somma ritenuta equa, a titolo di risarcimento del danno, con rivalutazione ed interessi.
La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità della domanda per mancato espletamento dell'arbitrato previsto nel contratto di assicurazione al fine di procedere alla liquidazione dell'indennizzo, in caso di discordanza delle parti, e, in subordine, chiedeva che il Tribunale liquidasse il danno lamentato nella misura corrispondente al valore dell'autovettura al momento del furto.
Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 9 giugno 1993, dichiarava improponibile la domanda delle attrici, osservando che la compagnia assicuratrice non era stata inadempiente perché aveva attivato la procedura per la liquidazione del danno "nominando il proprio perito per l'espletamento dell'arbitrato" e che le attrici avrebbero dovuto provvedere alla nomina del loro perito per consentire l'arbitrato e non adire il giudice ordinario. Proposto appello dalle attrici, la Corte di appello di Roma, con la dal sentenza depositata l'11 aprile 1986, ha confermato la pronunzia di primo grado, osservando che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza, "il quale prevedeva che la liquidazione del danno avesse luogo mediante accordo tra le parti ovvero, quando una di queste lo richiedesse, mediante periti nominati dalla società assicuratrice e dall'assicurato". Da tale clausola si desume che - contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti - non era necessaria la comunicazione, da parte dell'assicuratrice, della somma offerta a titolo di indennizzo, mentre il citato art. 12 era applicabile in quanto un contrasto effettivo sussisteva e avrebbe potuto essere superato solo attraverso il ricorso allo strumento della perizia contrattuale. Il mancato accordo sull'entità dell'indennizzo rendeva priva di rilievo la circostanza dedotta dalle appellanti - della illegittimità della richiesta della compagnia assicuratrice di rilascio di un mandato irrevocabile a vendere (l'autovettura in caso di suo rinvenimento) e di quietanza a saldo, senza indicazione dell'importo da corrispondere.
Avverso la sentenza della Corte di appello EL TI LI e EL LI hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. La società Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione.
1.- Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, nonché l'insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, lamentando che la Corte di appello ha ignorato una parte della clausola contenuta nell'art. 12 delle condizioni generali di contratto, secondo cui il ricorso alla perizia contrattuale ha luogo quando una parte lo richieda in caso di "disaccordo sulla natura, cause, conseguenze ed entità del danno". Il disaccordo presuppone che vi sia una previa offerta concreta della società assicuratrice, la cui necessità è stata erroneamente esclusa dalla sentenza impugnata.
Il motivo di ricorso è infondato.
È vero che la sentenza impugnata, dopo avere riassunto i motivi di appello, nel riferirsi all'art. 12 delle condizioni generali di polizza, ha sintetizzato la clausola in detto articolo contenuta, omettendo di riportare le parole trascritte dalle ricorrenti ("disaccordo sulla natura, cause, conseguenze ed entità del danno"). Va, però, rilevato che, successivamente, la Corte di appello, nell'esaminare la tesi delle appellanti secondo cui il citato art. 12 "non avrebbe potuto trovare applicazione in mancanza di disaccordo tra le parti", ha affermato che "un contrasto effettivo sussisteva e avrebbe potuto essere superato solo attraverso il ricorso allo strumento della perizia contrattuale". Quindi non può dirsi che la Corte di appello abbia ignorato una parte della clausola contrattuale contenuta nell'art. 12 citato, e cioè il disaccordo delle parti come presupposto per il previsto ed obbligatorio ricorso alla perizia contrattuale, avendo essa accertato che tale disaccordo in fatto sussisteva.
Nè può condividersi la tesi sostenuta dalle ricorrenti secondo cui il disaccordo si realizza solo dopo che l'assicuratore abbia effettuato un'offerta, concretizzandosi esso nel rifiuto di detta offerta. Al riguardo va osservato che la clausola contrattuale - nel testo completo indicato nel ricorso - non prevede alcuna formalizzazione del disaccordo, ne' alcun tentativo di bonaria composizione precedente il ricorso alla perizia contrattuale. Detta clausola - va, inoltre, rilevato - può concernere anche la natura e le cause del danno (e non solo la sua entità, come nel caso di specie). Può allora verificarsi una situazione in cui l'assicuratore ritenga di non essere tenuto al pagamento dell'indennizzo (per esempio, in relazione alle cause del danno da lui individuate, ma non condivise dall'assicurato). In siffatta ipotesi non può esservi, per definizione, la offerta di una determinata somma da parte del l'assicuratore. Orbene, non può darsi alla clausola qui considerata un differente significato a seconda delle diverse ipotesi nelle quali essa è applicabile.
Non sono fondate, quindi, le critiche mosse nel ricorso alla interpretazione data dalla Corte di appello alla clausola contrattuale in discorso.
2.- Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la omessa o quanto meno insufficiente motivazione su punto decisivo consistente nel fatto che il rifiuto ad adempiere della società convenuta doveva desumersi dalla sua illegale pretesa di ottenere dall'assicurato, prima di proporre qualsiasi offerta di indennizzo, un mandato irrevocabile a vendere con la dichiarazione di avvenuta riscossione dell'indennizzo per una somma lasciata in bianco.
Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha ritenuto irrilevante rispetto alla decisione il fatto lamentato dalle ricorrenti, considerato che "la causa del mancato pagamento è da ricondurre essenzialmente al mancato accordo sull'entità dell'indennizzo". Sussiste, quindi, la motivazione della sentenza impugnata sul punto indicato nel ricorso, ed essa va giudicata corretta. Ed invero, una volta ritenuto sussistente il disaccordo considerato dalla clausola contenuta nell'art. 12, esso è sufficiente per rendere obbligatoria la procedura di perizia prevista da detta clausola, procedura che, secondo la regolamentazione contrattuale, è pregiudiziale rispetto al soddisfacimento dei diritti derivanti all'assicurato dal contratto di assicurazione (come si vedrà in relazione al terzo motivo del ricorso). Il mancato espletamento di detta perizia ha impedito il pagamento dell'indennizzo, onde è privo di rilievo accertare se a tale risultato abbia concorso altra condotta dell'assicuratore. 3.- Con il terzo motivo le ricorrenti deducono l'omessa pronunzia (art.360 n. 4 c.p.c.) della sentenza impugnata sul motivo di appello con cui si era dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del Tribunale, che aveva qualificato come domanda di adempimento contrattuale una domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., rispetto alla quale non si poneva alcun problema di proponibilità della azione. Si lamenta che tale motivo di appello non sia stato esaminato dalla Corte di appello.
Il motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte, con orientamento interpretativo seguito nella presente controversia dal giudici di merito e non contestato dalle ricorrenti (che ad esso, anzi, hanno fatto richiamo), ha più volte affermato che nella clausola di un contratto di assicurazione, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da farsi in base a regole tecniche e con l'impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto (Cass.11 novembre 1994 n. 9459, 5 aprile 1984 n. 2195; 22 ottobre 1981 n.
5544). La temporanea improponibilità della domanda - dichiarata dalla sentenza impugnata - concerne tutte le azioni derivanti dal contratto di assicurazione, e quindi sia la domanda dell'assicurato di pagamento dell'indennizzo, sia quella di risarcimento del danno per inadempimento a detto obbligo di pagamento. Non assume, quindi, alcun rilievo la qualificazione della domanda al fine di superare la temporanea preclusione dell'azione giudiziaria, derivante dal mancato espletamento della perizia contrattualmente prevista. Poiché la Corte di appello ha fatto applicazione del sopra indicato orientamento giurisprudenziale, il motivo di appello con cui si è dedotta la violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 112 c.p.c. è stato da essa implicitamente rigettato, con pronunzia che,
come si è visto, va ritenuta corretta.
4.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1999