Sentenza 10 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la nuova disciplina di consegna è applicabile anche alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, quando gli stessi risultino unificati con altri commessi in epoca successiva, secondo un modello che ne comporti, anche nell'ordinamento dello Stato di emissione, una valutazione unitaria analoga a quella propria della continuazione di cui all'art. 81, cpv., cod. pen.. (Fattispecie relativa ad una richiesta di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria polacca in ordine al reato di omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza per figli minorenni, commesso in un arco temporale ricompreso tra il 2000 ed il 2004).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2007, n. 46844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46844 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 10/12/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2221
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 39380/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL Robert, n. a Jawor (Polonia) il 19 luglio 1972;
avverso la sentenza del 26 ottobre 2007 della Corte d'appello di Catanzaro;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna del cittadino polacco sopra indicato alla Polonia siccome colpito da mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Legnica in data 22 giugno 2007, in seguito a sentenze del Tribunale rionale di Jawor del 24 febbraio 2002 e del 28 maggio 2004, per essersi sottratto al dovere di mantenimento dei figli minorenni nei periodi da maggio 2000 a dicembre 2001 e per i periodi da dicembre 2001 al 13 maggio 2003 e dal 14 novembre 2003 al 23 febbraio 2004.
Avverso la sentenza della Corte d'appello propone ricorso per cassazione il OL deducendo la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) d) ed e) con riferimento alla L. n. 69 del 2005. Lamenta i seguenti vizi della decisione. A) La sentenza sarebbe illegittima in quanto concede la consegna anche per reato anteriore al 7 agosto 2002, contrariamente alle previsioni della L. n. 69 del 2005, art. 40. B) Egli comunque non si sarebbe sottratto alla esecuzione delle sentenza non avendone mai avuto conoscenza. La Corte di Catanzaro avrebbe presunto tale conoscenza tenendo conto delle sommarie informazioni della autorità giudiziaria della Polonia. C) Inoltre, lo Stato richiedente non avrebbe ottemperato alla richiesta di informazioni inviate dalla autorità italiana, avente ad oggetto le modalità del fatto contestato e delle fonti di prova. Rileva la Corte come, in effetti, la Corte d'appello di Catanzaro non abbia dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di dover dichiarare la sussistenza delle condizioni per la consegna (con la procedura prevista per il MAE) anche per la sentenza del 24 febbraio 2002 con la quale il OL è stato condannato per la mancata corresponsione di mezzi di sussistenza al figlio minore SZ AT per il periodo da maggio 2000 a dicembre 2001, nonostante la norma della L. n. 69 del 2005, art. 40 stabilisca, al comma 2, che per i reati commessi anteriormente al 7 agosto 2002 si rendono applicabili le norme sulla estradizione.
Tuttavia, tale carenza motivazionale ben può essere integrata da questa Corte, la quale rileva che il reato contestato in tale periodo riguarda la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza (oltre che per il figlio MI OL) per il figlio SZ AT così come il reato contemplato nella sentenza del 28 maggio 2004, che comprende periodi sicuramente rientranti nella L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2, e che riguarda la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per lo stesso figlio SZ AT. I due periodi (quello previsto dalla prima sentenza e il primo periodo della seconda sentenza) si saldano tra loro in quanto il mese di dicembre 2001 è, a un tempo, il periodo finale della prima sentenza e il periodo iniziale della seconda sentenza, che giunge sino al maggio 2003, per poi ricomprendere altro periodo successivo. I reati contestati, che secondo l'ordinamento italiano sarebbero sicuramente unificabili con il vincolo della continuazione, possono essere considerati tali anche per l'ordinamento polacco, secondo un modello che comporta una valutazione unitaria, come si evince dalla nota 10 ottobre 2007 del Tribunale di Jawor, che riferisce di un istituto analogo alla continuazione previsto all'art. 64 c.p. di quel paese (paragrafo richiamato tra le norme applicate alla specie) per chi commetta un reato simile a quello per cui è già stato condannato in precedenza, con la possibilità, in ipotesi siffatte, di una applicazione di pena per il nuovo reato commesso fino al massimo della pena, aumentata della metà.
Si deve concludere che correttamente è stata applicata la procedura prevista dalla L. n. 69 del 2005 anche per il reato giudicato con la prima delle due sentenza sopra richiamate.
Per quanto riguarda i residui motivi di ricorso, va rilevato, quanto al secondo mezzo, che non può comportare alcuna conseguenza di rilievo il fatto che il OL non fosse a conoscenza delle sentenze, mentre è da escludere, con riguardo all'ultimo motivo, che non siano stati indicati le modalità della commissione dei reati e delle prove perché per ciascuno dei due figli è indicata la fonte dell'obbligo (accordo delle parti, sentenza), le fonti dell'obbligo di corrispondere la maggiorazione rispetto alle originarie statuizioni, le deposizioni delle madri dei due figli, la confessione del prevenuto (v. citata nota del Tribunale di Jawor).
Conclusivamente il ricorso va rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Riserva il deposito della motivazione.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007