Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2610
CASS
Sentenza 22 febbraio 2001

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In caso di mancata notifica della sentenza di primo grado, è inammissibile (per nullità conseguente all'erronea identificazione del destinatario dell'atto) l'appello proposto dalla parte soccombente con atto notificato al procuratore costituito nel domicilio eletto per il giudizio ove la parte appellata sia deceduta dopo la sentenza, ma prima della notifica dell'atto di appello, allorché il decesso sia noto alla parte appellante e gli eredi della parte appellata non si costituiscano nel termine annuale di proponibilità dell'appello, così sanando il vizio della notifica dell'atto di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2610
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2610
    Data del deposito : 22 febbraio 2001

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