Sentenza 22 febbraio 2001
Massime • 1
In caso di mancata notifica della sentenza di primo grado, è inammissibile (per nullità conseguente all'erronea identificazione del destinatario dell'atto) l'appello proposto dalla parte soccombente con atto notificato al procuratore costituito nel domicilio eletto per il giudizio ove la parte appellata sia deceduta dopo la sentenza, ma prima della notifica dell'atto di appello, allorché il decesso sia noto alla parte appellante e gli eredi della parte appellata non si costituiscano nel termine annuale di proponibilità dell'appello, così sanando il vizio della notifica dell'atto di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UE ID, ZO CE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO NICOLAI 48, presso lo studio dell'avvocato BARTOLI GIUSEPPE, che li difende unitamente all'avvocato GRAZIANI PIERINO IA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ZO GI, intimata UE IA GRAZIA;
- intimata con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 2900/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 22/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato PP BARTOLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 11.10.1983, CE LI, proprietario di un immobile adibito a stalla (per l'allevamento di capi bovini), conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Monza Giulia LI, proprietaria del fondo finitimo a quello di esso attore, per sentirla condannare alla rimozione di una tettoia, realizzata dalla convenuta in modo tale da oscurare due finestre (o aperture) destinate a dare luce ed aria alla stalla.
Deduceva l'attore che le predette aperture sul fondo finitimo preesistevano all'erezione della tettoia da oltre 200 anni e chiedeva condannarsi la LI al risarcimento dei danni subiti per la forzata eliminazione dell'allevamento di bovini (non più possibile nelle alterate condizioni ambientali della stalla). La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, resisteva all'avversa domanda, eccependo e sostenendo che la tettoia in questione esisteva da sempre e che era stata semplicemente fatta oggetto di recenti lavori di manutenzione.
Con sentenza in data 28.1/28.4.86 l'adito Tribunale accoglieva la domanda dell'LI condannando la LI al ripristino delle aperture lucifere ed alla rimozione della tettoia. Avverso tale sentenza la LI proponeva appello chiedendo il rigetto della domanda dell'LI, mentre gli credi di quest'ultimo, deceduto, non si costituivano.
Con sentenza in data 19.6/22.10.1996, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata respingeva la domanda originariamente proposta, osservando che le aperture in questione avevano la caratteristica delle luci e che la tettoia in questione era stata realizzata in aderenza.
Ciò posto, in base all'art. 904 c.c. doveva considerarsi legittima la costruzione della tettoia;
d'altra parte, un diritto di servitù di tenere le luci poteva esistere solo in virtù di un titolo convenzionale.
Pertanto, condannava gli eredi dell'LI al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione LI ID e LI NC, quali eredi di CE LI, affidandosi a più argomentazioni. L'intimata non svolgeva attività difensiva.
Con ordinanza del 29.1.99 questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di MA AZ LI. Provvedutosi a tanto, questa Corte, con ordinanza collegiale 13.6.2000 rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite;
con il provvedimento del 23.6.2000, gli atti venivano restituiti a questa Sezione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, ID LI e NC LI denunciano nullità del procedimento di appello e della relativa sentenza, in ragione della nullità della notifica dell'atto di appello.
Dalle emergenze processuali (di cui questa Corte è abilitata ad effettuare l'esame siccome risulta denunciato un vizio in procedendo) risulta che detto atto fu notificato a CE PP LI e, per esso, deceduto il giorno 8.11.1996, ex artt. 328 e 330 cpc, ai suoi eredi collettivamente ed impersonalmente presso il suo procuratore costituito in primo grado.
Da tale relata emerge in modo non equivoco che l'appellante era a conoscenza dell'avvenuta morte dell'LI e della data della stessa, successiva a quella del deposito della sentenza di primo grado (28.4.1986); conseguentemente vi è prova della conoscenza, da parte dell'appellante, della morte della controparte, avvenuta dopo la conclusione del processo di primo grado.
In un caso siffatto, non risulta applicabile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la morte della parte non determina automaticamente l'estinzione della procura "ad litem", atteso che pera quando tale evento si verifichi nel corso del giudizio di merito, e quindi tra il momento della costituzione e quello di chiusura dell'udienza di discussione.
Conseguentemente, tale evento se si verifichi nelle more del termine per impugnare la sentenza, anche quando questa non sia stata notificata, comporta la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita agli eredi della parte deceduta e non al procuratore di detta parte costituito nella fase precedente del giudizio (Cass. 13.9.1996, n. 8263). Tale principio risulta ribadito dalla successiva sentenza (cass. 18.12.1997, n. 12813), secondo cui è ammissibile l'impugnazione presso il procuratore costituito pur se la parte è deceduta dopo la notifica della sentenza, se gli eredi di essa, nel resistere al gravame, non dimostrano che la controparte conosceva l'evento (nello stesso senso, v. Cass. 20.1994, n. 524). Più articolatamente (Cass. 10.7.1997, n. 6274) è stato ritenuto che in caso di mancata notifica della sentenza di primo grado, è inammissibile (per nullità conseguente all'erronea identificazione del destinatario dell'atto) l'appello proposto dalla parte soccombente con atto notificato al procuratore costituito nel domicilio eletto per il giudizio ove la parte appellata sia deceduta dopo la sentenza, ma prima della notifica dell'atto di appello, allorché il decesso sia noto alla parte appellante e gli eredi della parte appellata non si costituiscano nel termine annuale di proponibilità dell'appello, così sanando il vizio della notifica dell'atto di impugnazione;
tale orientamento, peraltro ravvisabile anche in altre decisioni (Cass. 53.1996, n. 1701; 9.8.1997, n. 7441) si basa sulla certezza che l'appellante avesse comunque avuto notizia della morte della controparte, cosa questa verificata, per le ragioni già esposte ed emergenti dalla relata, nel caso di specie. Esso si basa sul fatto che l'ultrattività del mandato non può operare nei confronti di chi conosceva la avvenuta morte della controparte, donde la insussistenza di quel presupposto di difetto di conoscenza dell'evento (non dichiarato, ma, nella specie, neppure dichiarabile attesa la ricordata sequenza cronologica dei fatti) che sola giustifica la "fictio" giudicata legittima. Il diverso avviso ravvisabile nella sentenza 5.7.1976, n. 2497 e da ultimo 9.7.1992, n. 8347, appare superato dalle decisioni successive surricordate, che in ragione della "ratio" assorbente che le connota, appare condivisibile in ogni suo profilo.
Conseguentemente, l'interposto appello deve essere giudicato inammissibile, attesa la mancata costituzione dei predetti eredi, che non potevano pertanto essere dichiarati contumaci. Gli altri motivi di ricorso, siccome attinenti al merito della controversia, risultano assorbiti in ragione dell'accoglimento di quello afferente alla ritenuta nullità della sentenza impugnata per ragioni processuali.
La impugnata sentenza devè essere cassata senza rinvio, con la conseguenza del passaggio in giudicato della decisione di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione e di appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio e compensa le spese del giudizio di cassazione e di appello.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2001