Sentenza 26 ottobre 2007
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana, una volta trascorso inutilmente il termine fissato, ai sensi dell'art. 16, primo comma, della L. 25 aprile 2005 n. 69, per la ricezione dalla autorità giudiziaria straniera delle informazioni integrative, diverse da quelle indispensabili per la decisione di consegna di cui all'art. 6, primo comma della stessa legge, è legittimata a decidere allo stato degli atti, non essendo obbligata a respingere la richiesta di consegna. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento con il quale la corte di appello aveva disposto la consegna della persona richiesta, nonostante il mancato invio da parte dell'autorità francese, nel termine fissato, della relazione sui fatti addebitati alla persona e della copia del provvedimento restrittivo della libertà personale).
In tema di mandato di arresto europeo, è applicabile la disciplina del mandato di arresto europeo alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, quando gli stessi risultino unificati con altri commessi in epoca successiva, secondo un modello che ne comporti una valutazione unitaria analoga a quella propria della continuazione di cui all'art. 81, cpv., cod. pen..
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2007, n. 40412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40412 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/10/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 1845
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 33780/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ZI;
avverso la sentenza 21 settembre 2007 della Corte di appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cedrangolo Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avvocato Salemi Arturo, in sostituzione dell'avvocato Talarico Marco.
OSSERVA
Rilevato che ZI AN ricorre per cassazione contro la sentenza 21 settembre 2007 con la quale la Corte di appello di Catanzaro dichiarava sussistenti le condizioni per la consegna del ricorrente, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria francese (Tribunale di Strasburgo), "alla condizione che l'AN all'esito del procedimento, sia rinviato in Italia per scontare la pena eventualmente comminata" (recte, inflitta);
che il ricorrente denuncia, in primo luogo, violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 40, comma 2, perché, nonostante le sue condotte fossero riferibili al periodo di tempo compreso tra il 1999 ed il 2003, taluni dei comportamenti criminosi addebitati erano stati sicuramente posti in essere in epoca antecedente al 7 agosto 2002, cosicché - almeno per i detti comportamenti - era stata illegittimamente azionata la procedura di cui alla L. n. 69 del 2005 anziché il procedimento estradizionale;
in secondo luogo, violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, commi 1 e 6, perché la Corte, dopo aver richiesto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, informazioni integrative, ha deciso ugualmente nel merito, nonostante la mancata osservanza del termine stabilito per l'invio del dossier richiesto comportasse, proprio in forza dell'art. 6, comma 6, appositamente richiamato dall'art. 16, comma 1, la reiezione della richiesta;
infine, sovrapponendo al tema della consegna quello della misura cautelare, lamenta assenza del pericolo di fuga e applicazione della custodia in base ad una sentenza non definitiva pronunciata in contumacia.
Ritenuto che, denunciandosi con il secondo motivo la sostanziale "perenzione" della procedura in conseguenza della mancata osservanza del precetto dell'art. 16, comma 2, tale questione assume carattere preliminare, da essa derivando, in effetti, secondo il ricorrente, la caducazione del potere di pronunciare nel merito;
che, in proposito, risulta dagli atti che l'ordinanza depositata il 28 luglio 2007, con la quale l'AN veniva attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere, conteneva, a norma della L. n.69 del 2005, art. 6, commi 4 e 5, la domanda di acquisizione, tramite il Ministero della giustizia, della relazione di cui all'art. 6, comma 4, lett. a, nonché del provvedimento di base e della legislazione sui termini di durata massima di carcerazione preventiva, "facendo presente che, in mancanza la Corte provvedere a respingere la richiesta, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 6"; per di più (in maniera davvero poco comprensibile)
fissando "sin da ora, a tale scopo, per l'espletamento delle modalità di integrazione documentale", l'udienza del 5 settembre 2007;
che, all'udienza fissata, la Corte, premesso "che in data 31 agosto 2007 perveniva a mezzo fax nota datata 30.8.2007 del Ministero dell'interno con la quale veniva dato riscontro all'invito ricevuto mediante allegazione di risposta fornita dalla Francia, del seguente tenore: "In seguito ai vostri messaggi di arresto del soggetto e della comunicazione dell'udienza fissata il 5.9.2007 per la consegna, vi informiamo che il Tribunale di Grande istanza di Strasburgo ha trasmesso alle vostre autorità, nei termini indicati, al momento del primo arresto del 5.7.2007, l'insieme dei documenti necessari all'esame della nostra domanda", rilevato che, poiché la documentazione non è stata trasmessa, "occorre ribadire la necessità dell'acquisizione., in particolare della sentenza 22 novembre 2005 emessa dal Tribunale correzionale penale di Strasburgo", differiva il procedimento all'udienza del 19 settembre 2007;
che, pervenuti gli atti, il 19 settembre 2007, la Corte di appello, all'esito dell'udienza, pronunciava sentenza con la quale disponeva la consegna dell'AN, precisando, nella motivazione - così implicitamente revocando le pregresse statuizioni interlocutorie - "che il termine di giorni trenta previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 6, deve ritenersi ordinatorio, comunque acceleratorio,
in quanto finalizzato al rispetto del termine - questo sì perentorio - previsto dall'art. 17, comma 2";
che - seguendo i tracciati interpretativi della costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Sez. 6^, 23 settembre 2005, Ilie;
ma anche Sez. un., 31 gennaio 2007, Ramoci) - l'art. 6 prevede, quali presupposti per la consegna, che siano pervenuti, non soltanto le informazioni prescritte dal comma 1, ma anche la copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, nonché gli altri elementi indicati dall'art. 6, comma 4, prescrivendo la possibilità per la corte di appello di respingere la richiesta stessa;
che, inoltre, l'art. 16, comma 2, attribuisce alla corte di appello la facoltà di richiedere "le informazioni integrative occorrenti (evidentemente diverse da quelle di cui all'art. 6) peraltro evocando, quaod effectum, il comma 3 di tale articolo;
che dal sistema così congegnato deriva, per un verso, che soltanto quando un termine, di trenta giorni o anche inferiore, sia stato fissato, e di esso sia stata resa edotta l'autorità estera, l'autorità giudiziaria italiana è legittimata (non, dunque, vincolata), una volta trascorso il termine (decorrente peraltro dal momento in cui la richiesta perviene all'autorità estera) a decidere allo stato degli atti e, per un altro verso, che, in ogni caso, dall'inosservanza del regime del termine così come strutturato mai potrebbe derivare il dovere della corte di appello di "respingere la domanda ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 6", come affermato nell'ordinanza con la quale era stata disposta la custodia in carcere dell'AN;
che, in conclusione, "il termine previsto dall'art. 16, comma 2, rappresenta un limite temporale di chiara natura ordinatoria diretto precipuamente a limitare (tenuto conto delle esigenze di celerità della procedura) il potere discrezionale dell'autorità giudiziaria italiana di differire la decisione" (cfr. Sez. un., 30 gennaio 2007, Ramoci);
che, dunque, il regime del rigetto della richiesta, evocato nei provvedimenti interlocutori del giudice a quo, si ricollega all'inosservanza delle condizioni minime per l'adozione del provvedimento di consegna (quali quelle indicate dall'art. 6, lett. a), c), d), e) ed f) e del provvedimento di base, previa doverosa richiesta di acquisizione del dossier indispensabile per la decisione (art. 6, comma 3), così impegnando la Corte di appello - in caso di mancata trasmissione degli atti richiesti ad una decisione rebus sic stantibus, non necessariamente di rigetto ove non risultino mancanti gli elementi cartolari richiesti a pena di "inammissibilità" della consegna;
sempre purché non venga superato il limite di cui all'art. 17, comma 2, appositamente richiamato dall'art. 21, tanto da condurre alla conclusione che solo ove detti termini (eventualmente prorogati) non vengano osservati, si verifica la "perenzione" della procedura con il conseguente rigetto della richiesta;
il tutto secondo un modello interpretativo aderente al punto fondamentale di rilevanza ermeneutica rappresentato, in subiecta materia, dall'art. 15, comma 2, della Decisione quadro 13 giugno 2002 del Consiglio dell'Unione Europea.
Ritenuto, quanto alla seconda censura, che la L. n. 69 del 2005, art.40, comma 2, stabilisce che alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione;
che, peraltro, in presenza di una norma assolutamente perentoria quanto all'ambito di riferimento temporale, il giudice a quo ha, davvero incomprensibilmente, ritenuto "senz' altro...applicabile la normativa in rassegna", peraltro inopinatamente evocando che "i fatti risultano commessi non oltre l'anno 2003".
che, inoltre, l'esame del mandato di arresto e del provvedimento di base rivela l'uso corretto della procedura perché intrapresa rispetto a fatti che risultano unificati secondo un modello che comporta, ai fini che qui interessano, una valutazione unitaria di essi analoga a quella propria della continuazione secondo la previsione dell'art. 81 c.p., comma 2;
che, infatti, nel mandato di arresto europeo si precisa che, in forza di sentenza contumaciale 22 novembre 2005 pronunciata dal Tribunal de grand instance di Strasbourg (con contestuale mandato di arresto emesso ai sensi dell'art. 465 c.p.p. francese) l'AN è stato condannato ad anni due di reclusione per i reati previsti dall'art.441 c.p., comma 1, art. 441 c.p., comma 10, art. 441 c.p., comma 11, art. 441 c.p., comma 2, L. n. 213, comma 1, L. n. 216, comma 2, L. n.
216, comma 3, codice della consumazione, L. n. 362, comma 3, L. n. 324, comma 9, L. n. 324, comma 10, L. n. 324, comma 11, L. n. 320, L. n. 143, comma 3, L. n. 362, comma 4, L. n. 362, comma 5, codice del lavoro e cioè per inganno sulla natura, la qualità, l'origine o la quantità di una merce, falso e uso di atto falso, falsi documenti amministrativi e uso di falsi documenti amministrativi, esecuzione di lavori finalizzati a nascondere il vero stato di una merce;
fatti commessi tra il 1999 e il 2003;
che, nel descrivere i fatti il mandato di arresto precisa che "tra il 1999 e corrente 2003, PA AN ha sviluppato un' attività totalmente illegale e clandestina di vendita di veicoli d' occasione. Comprava dei veicoli irreparabili, diminuiva i kilometri, falsificava i rapporti delle perizie e i certificati di cessione per ottenere dei certificati di immatricolazione presso le autorità amministrative. Dopo aver fatto riparare i veicoli, a volte anche sommariamente (per varie decine), PA AN li rivendeva tramite annunci nei giornali. Quando era pagato con assegni li consegnava alla sua amica IN IT. Nel periodo considerato, la somma di 122.000 euro è transitata sul conto bancario di IN IT la quale consegnava l'equivalente in contanti a PA AN. Quest' ultimo ammetteva l'integralità dei fatti nel corso dell'inchiesta di polizia";
che, peraltro, nel mandato di arresto adottato ai sensi dell'art. 465 c.p.p. francese, vengono minuziosamente indicate le imputazioni, che si riferiscono a dieci reati di inganno sulla natura, la qualità, l'origine o la quantità della merce, al reato di alterazione dolosa della verità di un documento, ad uso di falso in atto pubblico, a due falsi in documento amministrativo ed all'esecuzione di lavoro dissimulato commesso tra il 1999 e il 2003, costituente lo strumento "legale" utilizzato dall'AN per porre in essere le ulteriori attività criminose la cui perseguibilità non trova ostacolo nel precetto della L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2;
che, più, precisamente, la sentenza contumaciale addebita - fra l'altro - all'AN di "avere a Strasburgo e Lingolshetin e in tutti i casi sul territorio nazionale, dal 1999 al 2003 e da tempo non prescritto, esercitato a scopo di lucro un' attività di produzione, di trasformazione, di riparazione o di prestazione di servizi o redatto un atto commerciale, nella fattispecie un' attività di riparazione e di commercio di veicoli automobilistici senza aver richiesto l'iscrizione nel registro di commercio";
che, per inciso, si è in presenza di una decisione pronunciata in contumacia, come tale necessariamente sommaria anche ai fini della determinazione unitaria dei fatti per cui è intervenuta condanna e del calcolo della pena, secondo il canone che contraddistingue la procedura par defaut", in un ordinamento, come quello francese, in cui opera la regola della presenza obbligatoria dell'imputato al dibattimento per istituire un immediato contatto del perseguito con il giudice, allo scopo di agevolare l'accertamento della verità attraverso i chiarimenti forniti da costui nel processo e nel suo stesso interesse;
regola cui fa, peraltro, da riscontro un procedimento da cui deriva l'interesse dell'imputato a comparire in giudizio, predisponendosi - tal fine - un regime sostanzialmente "sanzionatorio" per il contumace, comportante una procedura di tipo cartolare che ha il suo esito con una sentenza che se formalmente ha valore di decisione definitiva, è soggetta alla condizione risolutiva della comparizione volontaria o forzata dell'imputato. Ritenuto, infine, che la domanda volta a contestare il pericolo di fuga non è neppure proponibile in questa sede nella quale, in conseguenza del rigetto del ricorso, risulta caducato l'originario titolo custodiale, in quanto sostituito dalla sentenza definitiva;
che al rigetto de ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Riserva il deposito della motivazione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007