Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2007, n. 40412
CASS
Sentenza 26 ottobre 2007

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In tema di mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana, una volta trascorso inutilmente il termine fissato, ai sensi dell'art. 16, primo comma, della L. 25 aprile 2005 n. 69, per la ricezione dalla autorità giudiziaria straniera delle informazioni integrative, diverse da quelle indispensabili per la decisione di consegna di cui all'art. 6, primo comma della stessa legge, è legittimata a decidere allo stato degli atti, non essendo obbligata a respingere la richiesta di consegna. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento con il quale la corte di appello aveva disposto la consegna della persona richiesta, nonostante il mancato invio da parte dell'autorità francese, nel termine fissato, della relazione sui fatti addebitati alla persona e della copia del provvedimento restrittivo della libertà personale).

In tema di mandato di arresto europeo, è applicabile la disciplina del mandato di arresto europeo alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, quando gli stessi risultino unificati con altri commessi in epoca successiva, secondo un modello che ne comporti una valutazione unitaria analoga a quella propria della continuazione di cui all'art. 81, cpv., cod. pen..

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  • 1Mandato di arresto europeo
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2007, n. 40412
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40412
Data del deposito : 26 ottobre 2007

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