Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/1998, n. 2170
CASS
Sentenza 27 marzo 1998

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In tema di intercettazioni telefoniche, in sede cautelare, è sanzionata da inutilizzabilità la sola violazione dell'obbligo di trasmissione al GIP od al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi e non anche la mancata allegazione della documentazione inerente la mera attività esecutiva della attività intercettiva e quella di conservazione del relativo materiale. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato che aveva dedotto la inosservanza di norme processuali, sostenendo la inutilizzabilità delle intercettazioni per omessa trasmissione al GIP ed al Tribunale del riesame dei verbali relativi alle operazioni di intercettazione, osservando che, per il principio di tassatività dei casi di inutilizzabilità,le ipotesi ad essa riconducibili non possono essere dilatate a ricomprendere la dedotta omissione).

In tema di esigenze cautelari, l'adeguatezza della misura in concreto applicata va valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la applicazione della custodia cautelare in carcere, in luogo della meno gravosa misura degli arresti domiciliari, avendo il giudice di merito fatto riferimento a precedenti violazioni da parte del ricorrente degli obblighi della sorveglianza speciale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/1998, n. 2170
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2170
    Data del deposito : 27 marzo 1998

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