Sentenza 27 marzo 1998
Massime • 2
In tema di intercettazioni telefoniche, in sede cautelare, è sanzionata da inutilizzabilità la sola violazione dell'obbligo di trasmissione al GIP od al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi e non anche la mancata allegazione della documentazione inerente la mera attività esecutiva della attività intercettiva e quella di conservazione del relativo materiale. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato che aveva dedotto la inosservanza di norme processuali, sostenendo la inutilizzabilità delle intercettazioni per omessa trasmissione al GIP ed al Tribunale del riesame dei verbali relativi alle operazioni di intercettazione, osservando che, per il principio di tassatività dei casi di inutilizzabilità,le ipotesi ad essa riconducibili non possono essere dilatate a ricomprendere la dedotta omissione).
In tema di esigenze cautelari, l'adeguatezza della misura in concreto applicata va valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la applicazione della custodia cautelare in carcere, in luogo della meno gravosa misura degli arresti domiciliari, avendo il giudice di merito fatto riferimento a precedenti violazioni da parte del ricorrente degli obblighi della sorveglianza speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/1998, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 27/03/98
1. Dott. NT ESPOSITO Consigliere SENTENZA
2. " Giacinto CIANCAGLINI Consigliere N.2170
3. " Alessandro CONSATTI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " ES DE CHIARA Consigliere N.47525/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: SC NT nato il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 29.10.997 dal Tribunale del riesame di Lecce.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. NT Esposito Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. dr. Mario Favalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza. OSSERVA
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 29.11.1997, in sede di riesame, confermava l'ordinanza emessa dal G.I.P. di quel Tribunale in data 6.10.1997, che applicava la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di SC NT indagato per il reato di partecipazione ed associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.
Avverso tale decisione ricorre per Cassazione l'indagato deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 606, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt.268 e 271 c.p.p. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in ragione dell'omessa trasmissione al G.I.P. e al Tribunale del riesame dei verbali relativi alle operazioni di intercettazione ai sensi dell'art. 309 c. 5 c.p.p.. 2) Violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 125, com. 3^, 273 com. 1^, 274 lett.c), 275 com. 2 bis e 3 c.p.p. per mancanza o illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nei confronti di soggetto che non aveva alcun precedente specifico, nonché in ordine alla ritenuta inadeguatezza di ogni altra misura diversa dalla custodia cautelare in carcere.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
È, invero, giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità che in tema di intercettazioni telefoniche, stante il principio di tassatività, la sanzione di inutilizzabilità non può essere dilatata sino a comprendere l'inosservanza della disposizione di cui agli artt. 89 disp. att. c.p.p. non espressamente richiamato dall'art. 271 c.p.p. ne consegue che non è necessaria, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, la trasmissione da parte del P.M. dei verbali redatti a norma dell'art. 268 com. I c.p.p. e dell'art. 89 disp. att. i quali, a differenza dei decreti di autorizzazione non ottengono alla dimostrazione che le operazioni non si sono svolte in violazione di un divieto (con conseguenti riflessi sulla utilizzabilità dei loro risultati), ma riguardano solo un elemento estrinseco e formale delle acquisizioni legittimamente avvenute, da considerare rilevante ai fini della utilizzabilità, ex art. 271 com. I c.p.p., solo in sede probatoria e non in quella cautelare.
(Cass., Sez. VI, 26.11.1997, n. 4125, P.M. c. Manca;
Cass., Sez. VI, 20.11.1997, n. 1972, Pacini-Battaglia; Cass., Sez. VI, 22.1.1998, n. 5146, P.M. c. Valente). Infondato è, anche, il secondo motivo di ricorso.
Il Tribunale ha innanzitutto fatto riferimento - ai fini della sussistenza della organizzazione criminosa di cui all'imputazione;
gli elementi descritti nella ordinanza del G.I.P. - ai quali ha fatto espresso rinvio - i quali, ad avviso dei Giudici del riesame, "costituivano solidi argomenti indiziari sulla base dei quali ritenere che esistesse una struttura finalizzata alla consumazione di una serie indeterminata di condotte in violazione della disciplina dettata in materia di sostanze stupefacenti", struttura della quale faceva parte il SC.
In proposito, il Tribunale ha richiamato l'episodio dell'avvenuto arresto in territorio spagnolo dei coimputati NN ES, OR ES, DI IN e di DI TO sorpresi nella flagranza del reato di detenzione di poco meno di 50 kg. di hashish, che aveva costituito lo spunto investigativo per l'avvio delle indagini che si erano di seguito svolte non soltanto per mezzo di intercettazioni telefoniche, ma anche attraverso ripetuti sequestri di stupefacente effettuati nei confronti degli indagati nei momenti in cui dalle acquisizioni delle stesse indagini risultava che essi ne avevano la disponibilità; dall'accertamento - attraverso la lettura dei tabulati relativi ai telefoni cellulari in uso al NN ed al OR - dei loro spostamenti (che assai spesso avvenivano congiuntamente) e, in particolare, dei numerosi viaggi in Spagna (almeno 17 in poco meno di un anno) che si aggiungevano a quello conclusosi il 10.7.96 con l'arresto dei predetti e con il rinvenimento dello stupefacente.
In questo quadro - che, ad avviso del Tribunale, delineava una quasi frenetica attività volta ad assicurarsi il rifornimento dello stupefacente - si collocava la figura del SC il cui coinvolgimento nella attività facente capo in modo specifico al NN e al OR, i giudici del riesame hanno ritenuto di trarre dal contenuto delle intercettazioni telefoniche riportate nella ordinanza del G.I.P.. In proposito il Tribunale ha opportunamente riportato in motivazione il contenuto di varie telefonate intercorrenti tra il trio NN, DI IN e il SC, correttamente interpretato con convincenti e logiche argomentazioni, incensurabili in questa sede di legittimità.
Quanto alla asserita insussistenza delle esigenze cautelari e alla richiesta di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, osserva questa Corte che il Tribunale - oltre a riportarsi alle argomentazioni con le quali "in modo puntuale" il G.I.P., nel caso concreto, ha ritenuto sussistere un concreto pericolo di reiterazione di condotte delittuose dello stesso tipo - ha rilevato che l'adeguatezza di quest'ultima misura va valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che alla stessa sono collegate. Nel caso di specie, in considerazione dei numerosi precedenti penali del SC - sintomatici di una professionalità criminale, sia pure "specializzata" nel settore del contrabbando dei t.l.e. - non consentivano, a corretto avviso del Tribunale, una prognosi siffatta. In tema era peraltro significativo il precedente da cui il SC era pure gravato e che riguardava la inosservanza degli obblighi a lui imposti con la misura della sorveglianza speciale (sentenza 12.2.85); precedente che faceva il paio con il precedente giudiziario (violazione dell'art. 9 1. n^ 1423/56) per il quale il ricorrente era stato tratto in arresto il 22.4.97. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, in C.C. il 27 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1999