Sentenza 17 novembre 2009
Massime • 2
Il Tribunale di sorveglianza deve decidere sulla domanda di differimento della pena, avanzata in relazione alla presentazione della domanda di grazia, sulla base di un giudizio prognostico circa la concedibilità della grazia, a nulla rilevando se la pena da espiare abbia durata breve o lunga.
Il tribunale di sorveglianza, investito della domanda di differimento dell'esecuzione della pena nel caso di presentazione di domanda di grazia, deve verificare, anche d'ufficio, l'applicabilità, in via subordinata, della detenzione domiciliare a norma dell'art. 47-ter, comma 1-ter, dell'ordinamento penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2009, n. 44968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44968 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/11/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 3013
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 22571/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CI RG, nato il [...] a [...],
avverso la ordinanza in data 23.4.2009 del Tribunale di sorveglianza di Cagliari;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto la domanda di differimento della pena avanzata ai sensi dell'art. 147 c.p., comma 1, n. 1 da RG IU. Osservava che la ratio principale dell'istituto era di evitare che il condannato potesse integralmente scontare la pena nelle more del procedimento di grazia e che dunque il differimento andava correlato, come dimostrava anche il fatto che lo stesso non poteva comunque superare i sei mesi dalla data in cui la sentenza era divenuta esecutiva, alle pene detentive brevi. Non ricorrevano dunque le condizioni per la concessione del beneficio nel caso in esame, nel quale la pena inflitta al IU era di gran lunga superiore ai sei mesi.
2. Ricorre l'interessato a mezzo del difensore, avvocato Alfonso Olla, che chiede l'annullamento del provvedimento. Denunzia violazione di legge e vizi della motivazione deducendo: che il criterio evidenziato dal Tribunale (correlato alle pene detentive brevi) non era affatto l'unico; che anche con riferimento al differimento della pena in pendenza di domanda di grazia operava il potere di concedere, in luogo del mero differimento, la detenzione domiciliare di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1 ter (cita Cass. sez. 1 n. 399 del 2000); che secondo i principi affermati dalla Cassazione;
in assenza di parametri normativi espliciti il giudizio doveva avere riguardo alla pericolosità del condannato;
che il Tribunale aveva quindi omesso di motivare in ordine a tutti gli altri parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità. DIRITTO
1. Il ricorso appare fondato.
Il Tribunale ha respinto la richiesta sulla base del rilievo, esclusivo, che il differimento della pena previsto dall'art. 147 c.p., comma 1, n. 1 è destinato ad evitare che il condannato possa integralmente scontare la pena nelle more del procedimento di grazia e che dunque non poteva trovare applicazione nel caso di una pena non breve, anzi lunga, quale quella inflitta al ricorrente. Ma, come esattamente ha rilevato il ricorrente, l'istituto, per quanto funzionalmente destinato ad impedire, "specie" (come dice C. cost. n. 274 del 1990) per le pene brevi, la vanificazione della concessione della grazia, che potrebbe rivelarsi tardiva ove non esistesse la possibilità della sospensione, non può ritenersi circoscritto a tale tipo di pene, vuoi perché nessuna espressa previsione milita in tal senso vuoi perché, pur essendo limitata la sospensione a soli sei mesi a far data dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, la ratio della previsione resta quella di impedire che il condannato che potrebbe beneficiare della grazia sia ristretto in carcere in attesa della relativa decisione senza effettiva necessità. Sicché il periodo di sospensione non è affatto correlato alla pena da scontare bensì soltanto alla necessità di evitare eccessive dilazioni, ed è frutto del ragionevole bilanciamento di opposte esigenze, che prescindono totalmente sia dalla tempestività della decisione sulla grazia (Sez. 1, n. 475 del 20/11/2003, Durastanti) sia dalla entità della condanna cui la stessa si riferisce.
D'altronde, a ragione della dichiarazione di incostituzionalità della norma che assegnava al Ministro la decisione sul differimento anziché al Tribunale di sorveglianza, la Corte costituzionale con la sentenza citata non ha mancato di avvertire che "Se l'organo monocratico-magistrato di sorveglianza è in grado, per l'ordinamento penitenziario, d'emettere un parere, sia pur non vincolante, in materia di grazia, a fortiori il Tribunale di sorveglianza è nella possibilità d'effettuare prognosi in ordine alla concedibilità del beneficio".
Alla possibilità di formulare detta prognosi va dunque collegato il potere di sospendere la pena attribuito al Tribunale di sorveglianza, che non può esimersi dal decidere in base ad essa, qualunque sia la durata della pena da espiare.
2. Può solo aggiungersi che correttamente il Procuratore generale ha rilevato che in ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto, anche d'ufficio, verificare se il richiedente non poteva essere per lo meno ammesso, in via subordinata, alla detenzione domiciliare: applicabile ex art. 47 ter, comma 1 ter, dell'ordinamento penitenziario, in luogo del differimento facoltativo della pena per tutte le ipotesi previste dall'art. 147 c.p. (Sez. 1, n. 399 del 10/01/2000, Belleggia), che espressamente prescinde dalla durata della pena da espiare.
3. Conclusivamente il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza perché decida sull'istanza del condannato conformandosi ai principi prima enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2009