Sentenza 20 aprile 2010
Massime • 1
Non può essere concessa la liberazione anticipata a soggetto che si trovi in stato di libertà senza residui di pena da espiare (nella specie per avvenuta sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, cd. indultino), in quanto la sospensione dell'esecuzione che rende ammissibile la concessione del beneficio penitenziario è solo quella che non determina l'estinzione del rapporto esecutivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2010, n. 16801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16801 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/04/2010
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1136
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 43168/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL MO EL ED HE N. IL 16/02/1958;
avverso l'ordinanza n. 1742/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA, del 21/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza depositata il 22/10/2009 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto il reclamo proposto da HA ED El HE MI avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di liberazione anticipata perché relativa ad un periodo di sospensione condizionata della parte finale della pena. Il Tribunale ha infatti osservato che l'avere, nel periodo di riferimento della istanza, il detenuto beneficiato della sospensione condizionata ai sensi della L. n. 207 del 2003, artt. 1 e 7 rendeva non concedibile la liberazione stessa, posto che, a seguito dell'applicazione del citato beneficio, non sussisteva il necessario stato detentivo ne' altra equiparabile forma di espiazione.
Per l'annullamento di tale ordinanza il difensore del condannato ha proposto ricorso denunziando l'errore commesso negando l'accoglimento dell'istanza. Ad avviso del ricorrente la richiesta era fondata anche alla luce della evidente equiparazione, ai fini della ammissione alla liberazione anticipata, del periodo coperto dall'indultino a quello interessato dalla liberazione condizionale, alla sola condizione - comune ad entrambi gli istituti - che il condannato abbia dato prova di partecipazione alla opera di rieducazione.
Ritiene il Collegio che il ricorso non sia meritevole di accoglimento, dovendosi dare seguito all'indirizzo affermato da questa Corte, con specifico riguardo alla questione in questa sede esaminata, con la sentenza n. 5836 del 2006 (RV 233105). In tale pronunzia si è premesso essere indiscutibile che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, sia ammissibile la richiesta di liberazione anticipata avanzata da soggetto che si trovi in stato di libertà, quando tale stato sia conseguito non all'avvenuta integrale espiazione della pena, ma all'intervento di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione. Ma si è soggiunto essere altrettanto vero che tale principio vale nel caso in cui l'interessato sia stato per qualsiasi motivo scarcerato ed abbia ancora da scontare un residuo di pena, (in tal senso, cfr. Cass., sentenze n. 1490 dell'1/03/2000, n. 3585 del 30/06/1997, n. 3005 del 05/06/1997). In altri termini, ha osservato il pronunziato del 2006, si deve trattare di "sospensione" temporanea in senso proprio della esecuzione della pena, che lasci però pendente il rapporto esecutivo e potenzialmente inalterata l'eseguibilità della sanzione penale (come nel caso di sospensione, ovverosia di differimento, ex art. 146 c.p. o art. 147 c.p.), ovvero che sia propedeutica alla eventuale esecuzione della pena sotto forma di sanzione alternativa alla detenzione (come nel caso della sospensione prevista dall'art. 656 c.p.p., comma 5). Il suddetto principio, ha soggiunto la indicata pronunzia, non può operare allorché, come si assume nel caso della istanza di HA ED El HE MI, l'interessato sia stato scarcerato per concessione di un beneficio che, seppure formalmente denominato "sospensione della esecuzione", abbia nella sostanza natura premiale con effetti potenzialmente estintivi della pena e si differenzi totalmente dalle misure alternative alla detenzione, come nel caso della "sospensione condizionata dell'esecuzione della parte residua della pena", di cui alla L. n. 207 del 2003: in tale ipotesi, infatti, trova applicazione in tutta la sua efficacia il principio, affermato dalla sentenza n. 15/1991 delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la liberazione anticipata presuppone, come condizione necessaria per la sua applicazione, uno stato di detenzione in atto (anche in forma alternativa).
Si rigetta pertanto il ricorso con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010