Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2010, n. 16801
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Sentenza 20 aprile 2010

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Non può essere concessa la liberazione anticipata a soggetto che si trovi in stato di libertà senza residui di pena da espiare (nella specie per avvenuta sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, cd. indultino), in quanto la sospensione dell'esecuzione che rende ammissibile la concessione del beneficio penitenziario è solo quella che non determina l'estinzione del rapporto esecutivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2010, n. 16801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16801
    Data del deposito : 20 aprile 2010

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