Sentenza 1 marzo 2000
Massime • 1
È ammissibile la richiesta di liberazione anticipata avanzata da soggetto che si trovi in stato di libertà quando tale stato sia conseguito non all'avvenuta integrale espiazione della pena ma all'intervento di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, succeduto ad un periodo di detenzione con riguardo al quale si possa valutare l'eventuale partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2000, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 01/03/2000
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 1490
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 26387/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1)LA IO n. il 15.02.1943
avverso ordinanza del 04.05.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. GIOVANNI GALATI, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
LA IO, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 4.5.1999 dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con la quale è stata rigettata istanza di differimento, per grave infermità fisica (art. 147. comma 1 n.2 C.P.), dell'esecuzione della pena in corso di esecuzione nei confronti del medesimo, ed è stata dichiarata inammissibile la domanda di liberazione anticipata presentata dal suddetto EL. Il tribunale, dopo avere dato atto che il condannato, sottoposto agli opportuni accertamenti sanitari, è risultato affetto da glaucoma bilaterale con perdita riferita totale del visus destro e residuo visus a sinistra, esiti di frattura alla gamba destra con accorciamento dell'arto, e che lo stesso ha, inoltre, presentato documentazione medica, da cui emergeva che egli accusava disventilazione con insufficienza respiratoria cronica, ha osservato che poteva condividersi il parere espresso dal sanitari della competente ASL, secondo cui, malgrado tali infermità, per altro non particolarmente gravi, il EL poteva svolgere una normale vita di relazione, per cui difettavano le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della pena.
Quanto alla domanda di liberazione anticipata, ha rilevato il tribunale che la stessa doveva essere dichiarata inammissibile, in quanto il condannato si trovava "libero in sospensione di pena". Lamenta il ricorrente:
a) Carenza ed illogicità della motivazione relativa al rigetto della domanda di sospensione della esecuzione della pena, avendo il tribunale immotivamente ritenuto che le infermità da cui il condannato risultava affetto non rappresentassero gravi patologie, non trattabili all'interno delle strutture penitenziarie;
b) Violazione di legge relativamente alla declaratoria di inammissibilità della domanda di liberazione anticipata, sui rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la liberazione anticipata può essere disposta anche nel confronti di condannato in esecuzione di pena, in favore del quale sia stato disposto un differimento della stessa ai sensi dell'art. 147 C.P. - Ciò posto, rileva la Corte che il ricorso è fondato e va accolto limitatamente a quest'ultima doglianza, mentre va respinto nel resto. Ha errato il tribunale di sorveglianza nel ritenere non ammissibile la domanda di liberazione anticipata sol perché l'istante, al momento della decisione, si trovava in stato di libertà. Si sarebbe dovuto infatti tenere presente che egli era sì libero, ma soltanto perché nei suoi confronti era stata disposta, ad opera del magistrato di sorveglianza, la sospensione provvisoria della pena in attesa della pronuncia da parte del competente tribunale circa il chiesto differimento della esecuzione della stessa, ai sensi dell'art. 147 cod. pen. - Infatti, come esattamente rilevato dal ricorrente, questa Corte ha più volte chiarito che, pur dovendosi, di regola, escludere l'interesse del condannato ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata quando manchi l'attualità dello stato di detenzione, detto principio non opera quando lo stato di libertà
dell'interessato non derivi dall'avvenuta espiazione della pena, bensì, come nel caso in esame, dall'esistenza di un provvedimento che abbia disposto, sia pure in via provvisoria, la sospensione della esecuzione della pena (v. Cass, Sez. I, sent. n. 4192 del 08-09-1995 Dalle Molle- Sez. 1, sent. n. 362 del 13-02-1992, Pugliesi). In tal caso il giudizio in ordine alla concedibilità della misura premiale, in dipendenza della eventuale partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel corso dei semestri già scontati, può ben essere adeguatamente formulato.
Conseguentemente, avendo il tribunale di sorveglianza disatteso i principi come sopra affermati, l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione sulla liberazione anticipata, con rinvio, per nuovo esame sul punto al medesimo tribunale. Vanno invece respinte le doglianze relative al rigetto della domanda di sospensione della esecuzione della pena per grave infermità. Rileva a tal proposito la Corte che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il tribunale di sorveglianza ha correttamente proceduto ad una valutazione esauriente della patologia da cui risulta affetto il EL, pervenendo alla conclusione, sulla base dei dati clinici acquisiti, che li stabilità delle condizioni di salute dell'istante e la fronteggiabilità, anche all'interno delle strutture carcerarie, delle patologie da lui presentate consentivano con tranquillità l'inserimento del medesimo in ambito inframurario;
e che, in ogni caso, gli accertamenti diagnostici e le terapie necessarie potevano essere effettuate in costanza di detenzione, anche mediante ricorso al ricovero in ambiente ospedaliero specializzato esterno, ex art. 11 dell'Ord.Pen.- Così facendo, il suddetto tribunale non ha fatto altro che procedere ad una corretta applicazione della norma di cui al n.2 del 1^ comma dell'art. 147 C.P. che prevede a facoltà di ordinare il differimento della esecuzione della pena esclusivamente nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica, intendendosi come tale non qualsiasi malattia che renda più difficoltosa la normale vita di relazione all'interno del carcere, ma solo quella patologia che, per la sua gravità implichi un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure e trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione neppure mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura (v., fra le tante, Cass., Sez.I, sent. n. 563 del 23-05-1997, Maiorana). In altri termini, si deve fare riferimento soltanto all'oggettiva gravità delle infermità da cui il condannato è affetto per stabilire se esse siano tali da dar luogo, tenuto conto dell'ordinarla afflittività della restrizione della libertà, a un trattamento contrario al senso di umanità e a una sostanziale elusione del diritto individuale. costituzionalmente garantito, alla tutela della salute da parte dell'ordinamento, a nulla rilevando l'eventuale incompatibilità dello stato patologico con la permanenza in carcere sotto il profilo della possibilità di apprestamento delle opportune terapie.
Nella fattispecie in esame, con riguardo alla denunciate malattie, l'impugnato provvedimento ha dato contezza, con congrua e adeguata motivazione, ancorata agli accertamenti clinici eseguiti, che si trattava di infermità che consentivano comunque al condannato di svolgere una normale vita di relazione e che il trattamento terapeutico necessario, atto a fronteggiarle e a prevenire la sopravvenienza di complicanze, poteva essere regolarmente attuato all'interno delle strutture carcerarie. Rigettando la domanda, il tribunale di sorveglianza di Napoli, ha fatto quindi corretta applicazione anche di consolidati principi giurisprudenziali, in base al quali l'infermità si considera "grave" quando lo stato patologico, indipendentemente dal tipo di malattia che lo ha determinato, non sia suscettibile di adeguate cure nello stato di detenzione, a nulla rilevando che vi sia l'astratta possibilità di praticarle meglio fuori dall'ambiente carcerarlo. (v., ad esempio, Cass., Sez. I, 14.4.1993, imp. Tornetta) Allo stesso tempo, appaiono rispettati sia il diritto, costituzionalmente protetto, alla salute (art.32 Cost.), che il principio della non contrarietà della pena al senso di umanità (art.27, co.2, Cost.) -
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della istanza di liberazione anticipata, e rinvia per la decisione sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2000