Sentenza 12 luglio 2004
Massime • 1
In tema di legittimo impedimento dell'imputato (art. 420 ter cod. proc. pen.) l'inidoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa attestata dal medico legale non costituisce prova del legittimo impedimento a comparire in dibattimento, trattandosi di attività diverse e non assimilabili, tanto più ove alla visita fiscale disposta dal giudice l'imputato risulti assente dalla propria abitazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2004, n. 32466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32466 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 12/07/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 1246
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 020239/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST GI N. IL 16/04/1945;
avverso SENTENZA del 11/02/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore Rosario Culotta.
Con sentenza 11 febbraio 2004 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza 7.11.2002 del Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, di condanna di VA NN per i reati di falsità materiale in atto pubblico e di favoreggiamento personale alla pena, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche prevalenti, di mesi otto e giorni sei di reclusione. Al VA era contestato, quale ispettore di P.S. responsabile della sezione di P.G. del Commissariato di Cefalù, di aver alterato il registro dei fatti delittuosi in dotazione al Commissariato, cancellando il nome di ZI DI, che aveva denunciato il furto di parti di un ciclomotore, e sostituendovi quello di RA RA, con ciò aiutando i responsabili del furto ad eludere le investigazioni.
Ricorre il VA deducendo:
1) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 598, 420 ter e 420 quater c.p.p. La Corte di merito ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza inoltrata dal VA per ragioni di salute, risultata infondata all'esito della visita fiscale disposta dalla Corte il 10.2.2004 da cui era emerso che il VA non era a casa ed era stato visto passeggiare nel corso principale del luogo di residenza. Con il ricorso il VA afferma di essere stato realmente affetto da lombosciatalgia, spondiloartrosi, discopatia già diagnosticate sin dal 1982 e di essere stato giudicato non idoneo al servizio d'istituto per giorni dieci dal Centro di Medicina legale di Palermo in data 9.2.2004. Vi sarebbe stato pertanto travisamento dei fatti.
2) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 476 c.p. Il registro alterato sarebbe un registro impiegato nell'attività interna dell'ufficio, privo della natura di atto pubblico, perché le sue risultanze non vengono mai inviate all'Autorità giudiziaria. Nel ritenere diversamente la Corte avrebbe disatteso le contrarie deposizioni testimoniali.
3) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 476 e 49 c.p. Il falso sarebbe grossolano e dunque innocuo. La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che il teste Di EO si accorse del falso non perché evidente, ma perché aveva personalmente raccolto la denuncia del furto. Lo stesso Di EO avrebbe affermato di aver visto il registro "occasionalmente", sì che il falso balzava agli occhi. Poiché gli addetti alla ricezione delle denunce erano soltanto tre, il falso non poteva che essere immediatamente rilevato.
4) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 378 c.p. I dati della denuncia erano stati inseriti nel mattinale,
erano andati in archivio, erano stati inseriti nello "statacrim". Sarebbe dunque errata la conclusione della sentenza impugnata che con l'alterazione del registro non sarebbe stata svolta alcuna attività d'indagine sul furto, con ciò dando troppo credito al teste RI. Il ricorso non è fondato.
hi ordine al primo motivo è sufficiente rilevare che la circostanza esposta dal ricorrente, secondo la quale egli fu riconosciuto inidoneo al servizio dal Centro di medicina legale di Palermo sin dal 9.2.2004, non prova affatto il legittimo impedimento a comparire, perché altro è lo svolgimento di attività lavorativa, altro la presenza all'udienza. Ed il ricorrente non contesta le risultanze della visita fiscale, dalla quale risultò che egli era assente da casa ed a passeggio per le vie della città di residenza. Va poi osservato che questa Corte ha affermato che rientra nella categoria degli atti pubblici, ai fini della configurabilità del delitto di falso, non solo il documento espressamente previsto da determinate norme, ma anche qualsiasi documento che, benché non imposto dalla legge, sia stato compilato dal pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, per documentare, sia pure nell'ambito interno dell'amministrazione pubblica, la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato o circostanze di fatti caduti sotto la sua percezione diretta o comunque ricollegabili a tali adempimenti. In quel caso si trattava del registro in cui gli agenti di custodia preposti alla portineria di un istituto di pena avevano l'obbligo di annotare le generalità delle persone per qualsiasi motivo ammesse all'interno dell'istituto (Sez. 5^, 10/03/1994, Giordano e altri, Cass. Pen., 1994, 2689). Nella specie è invece questione di un registro istituito su apposita disposizione ministeriale e conforme al modello prescritto dal Ministero degli Interni, destinato a dar contezza, come ha osservato la Corte di merito, delle denunce ricevute mediante l'annotazione dei demandanti e dei fatti denunciati. Deve poi escludersi che si tratti di falso grossolano. A tale proposito la Corte di merito ha sottolineato che l'agente Di EO si rese conto immediatamente dell'alterazione non perché essa fosse evidente (tanto più che tutto il registro recava cancellazioni e correzioni), ma perché aveva ricevuto personalmente la denuncia di furto. Già in quell'occasione il Di EO aveva notato una atteggiamento del VA che l'aveva insospettito, tanto da indurlo a fare fotocopia dell'annotazione sul registro. Le contrarie considerazioni svolte dal ricorrente tendono a pervenire ad una diversa lettura delle emergenze istruttorie, inammissibile in questa sede.
Quanto al favoreggiamento, deve escludersi che il falso fosse inutile. Poiché il favoreggiamento è reato di pericolo, non è richiesto che la condotta consegua l'obiettivo voluto. Essa consiste in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione - quale che sia - del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (Sez. 4^, 20/12/2002, n. 4851, Pugliesi, CED Cassazione, 2003). La Corte di merito ha sottolineato che il teste RI, dirigente all'epoca dei fatti del Commissariato di P.S. di Cefalù, ha detto che la cancellazione dal registro dell'annotazione relativa alla denuncia sporta dal ZI avrebbe comportato l'impunità per gli autori del furto, perché il fascicolo relativo alla denuncia restava all'ispettore che l'aveva raccolta, sì che il VA avrebbe potuto tranquillamente omettere ogni indagine. Anche a questo proposito il ricorrente offre una diversa lettura delle risultanze istruttorie, fondata sulle dichiarazioni di altri testi escussi, diversa lettura peraltro che esula dai limiti del sindacato di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004