Sentenza 10 gennaio 2006
Massime • 1
La liberazione anticipata prevista dall'art. 54 dell'ordinamento penitenziario può trovare applicazione in favore di soggetto che si trovi in stato di libertà solo qualora tale stato derivi da una sospensione temporanea dell'esecuzione; condizione, questa, che non sussiste nel caso di concessione della sospensione condizionata della pena (cosiddetto "indultino"), quale prevista dall'art. 1 L. 1 agosto 2003 n. 207, attesi gli effetti potenzialmente estintivi della pena residua che la legge riconnette a tale beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2006, n. 5836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5836 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/01/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 3
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 010792/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU PP N. IL 03/02/1946;
avverso ORDINANZA del 26/11/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO GIOVANNI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto del 26/11/2004 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo dichiarava non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto da RU PP avverso ordinanza reiettiva di domanda di liberazione anticipata, osservando che il medesimo era stato scarcerato il 7/02/2004 per avere interamente scontato la pena, ragion per cui faceva difetto il presupposto dello stato di detenzione del medesimo.
Ricorre il Grupposo, deducendo la erroneità di tale pronuncia, in quanto il Presidente del predetto tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto del fatto che, al momento in cui aveva presentato la domanda, egli si trovava in stato di libertà perché aveva ottenuto la sospensione condizionata della esecuzione della pena di cui alla L. 1 agosto 2003, n. 207, per cui aveva interesse a che la sua domanda venisse esaminata in vista di una possibile revoca del beneficio, così come previsto dall'art. 2, comma 5, della predetta legge.
Ciò premesso, si osserva che il gravame è privo di fondamento. Vero è infatti che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, è ammissibile la richiesta di liberazione anticipata avanzata da soggetto che si trovi in stato di libertà, quando tale stato sia conseguito non all'avvenuta integrale espiazione della pena, ma all'intervento di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione. Ma - a prescindere dalla considerazione che, nella fattispecie, dal provvedimento impugnato non si evince affatto che l'interessato fosse libero a seguito di concessione del cosiddetto "indultino", ma risulta anzi che lo stesso si trovava in stato di libertà per avere "terminato di espiare la pena" infettagli - è altrettanto vero che tale principio vale nel caso in cui l'interessato sia stato per qualsiasi motivo scarcerato ed abbia ancora da scontare un residuo di pena. (In tal senso, v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 1490 dell'1/03/2000, Pezzella;
, Sez. 1^, sent. n. 3585 del 30/06/1997, Olivieri;
Sez. 1^, sent. n. 3005 del 05/06/1997, Falcone). In altri termini, si deve trattare di "sospensione" temporanea in senso proprio della esecuzione della pena, che però lasci pendente il rapporto esecutivo e potenzialmente inalterata l'eseguibilità della sanzione penale, come quando, ad esempio, si tratti di sospensione (ovverosia di differimento) ex artt. 146 o 147 c.p., o che oppure sia propedeutica alla eventuale esecuzione della pena sotto forma di sanzione alternativa alla detenzione, come quando si tratti della sospensione prevista dall'art. 656 c.p.p., comma 5. Il suddetto principio non può operare allorché, come si assume nel caso in esame, l'interessato sia stato scarcerato per concessione di un beneficio che, pur se formalmente denominato "sospensione della esecuzione", abbia nella sostanza natura premiale con effetti potenzialmente estintivi della pena, come avviene nel caso della "sospensione condizionata dell'esecuzione della parte residua della pena", di cui alla L. n. 207 del 2003. In tal caso rivive in tutta la sua efficacia il principio, affermato dalle sentenze n. 15 e 16 dell'11/07/1991 delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la liberazione anticipata presuppone, come condizione necessaria per la sua applicazione, uno stato di detenzione in atto. Per altro, la tesi del ricorrente - che presuppone l'ammissibilità di una sorta di garanzia di riduzione, conseguita mediante la concessione postuma della liberazione anticipata, e sia pure commisurata alla durata di tale beneficio, del quinquennio nell'ambito del quale il condannato dovrà astenersi dalla commissione di ulteriori reati pena la revoca del cosiddetto "indultino" - appare contraria alla ratio e allo spirito della suddetta legge, mirante ad ottenere, da un canto, un effetto deflativo dell'affollamento delle carceri e, dall'altro, a garantire, per quanto possibile, la società da facili ricadute nel delitto da parte di soggetti che abbiano goduto di determinati benefici penitenziari.
Da quanto sopra esposto deriva il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2006