Sentenza 3 aprile 2012
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La "katana", tipica spada utilizzata dai samurai giapponesi, è un'arma bianca, il cui porto senza licenza al di fuori della propria abitazione integra il reato di cui all'art. 699 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2012, n. 19198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19198 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina Presidente del 03/04/2012
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro Consigliere N. 341
Dott. BONITO Francesco Maria S. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia Consigliere N. 33192/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IU IO N. IL 03/08/1974;
avverso la sentenza n. 5336/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 06/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BORITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza resa il 21 luglio 2009 il Tribunale di Livorno dichiarava GI IO colpevole del reato di cui all'art. 699 c.p., comma 1, contestatogli per avere l'imputato portato fuori della propria abitazione una spada lunga 110 cm. con lama di cm. 70, e lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto.
La sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di Firenze con pronuncia del 6 maggio 2011. 2. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, illustrando un unico motivo di impugnazione. Denuncia con esso il ricorrente violazione di legge sul rilievo che la spada di cui all'imputazione, tecnicamente una "katana", non costituisce un'arma propria da sparo ovvero un'arma bianca, rientrando essa nella categoria delle armi giocattolo, il cui porto, tutt'al più, è penalmente riferibile all'ipotesi di cui alla L. n.110 del 1975, art. 4, se ingiustificato.
Deduceva altresì l'imputato che la "katana" era stata visionata dai giudici di appello, i quali hanno potuto rilevare che essa presentava una lama priva di affilatura ed una punta arrotondata e non acuminata, di guisa che andava la medesima considerata strumento sportivo o di arredamento utilizzato dal prevenuto per uso scenico. Concludeva parte istante che l'oggetto in parola non è qualificabile come arma impropria e che per essa non è necessaria, pertanto, alcuna licenza per il relativo porto, con l'ulteriore conseguenza dalla inapplicabilità alla fattispecie della contravvenzione di cui all'art. 699 c.p., comma 1. 3. Il ricorso è infondato.
3.1 Appare utile chiarire, preliminarmente, che la "katana" è un tipo speciale di spada, e precisamente la tipica spada usata un tempo dai samurai ed utilizzata ancora dagli ufficiali giapponesi fino al termine della seconda guerra mondiale.
Ciò posto a chiarimento del fatto, giova rammentare che, in tema di reati concernenti le armi bianche, l'art. 699 c.p. si applica alle armi bianche proprie, mentre la L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, si applica agli oggetti atti ad offendere, il cui porto non sia giustificato. Per armi proprie, secondo la definizione data dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 30 e dagli artt. 44 e 45 del relativo regolamento, devono intendersi quelle da sparo e, per quanto di interesse nel presente giudizio, tutte quelle la cui destinazione naturale sia l'offesa alla persona. È stato altresì chiarito che il baricentro della distinzione tra la categoria delle armi proprie e quella delle armi improprie risiede non tanto nelle caratteristiche costruttive e strutturali dei singoli strumenti e nella idoneità all'offesa alla persona, comune sia all'una che all'altra categoria, quanto nella individuazione, tra tutte le possibili destinazioni, di quella principale corrispondente all'uso normale, da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta l'impiego naturale dei singoli strumenti in un determinato ambiente sociale alla stregua dei costumi, delle usanze, delle esperienze affermatisi in un dato momento storico (Cass., Sez. 1, 18/11/1996, n. 310, rv. 247238).
3.2 Tanto premesso non può non convenirsi pertanto con le conclusioni dei giudici di merito, i quali hanno rilevato che la dimensione della spada esaminata, munita di punta e non con la estremità arrotondata come difensivamente affermato, ha come destinazione naturale e, potremmo aggiungere, esclusiva, come tutte le spade, quella di offendere la persona (in termini, in fattispecie riferita al porto di una katana giapponese: Cass., Sez. 1^, 24/02/2010, n. 15431). Nè vale sottolineare che la lama della spada non era affilata a dovere, non rilevando siffatta caratteristica sulla sua destinazione naturale.
3.3 Il ricorso va conclusivamente, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2012