Sentenza 7 aprile 2003
Massime • 1
Nel quadro del principio della non conferibilità della rappresentanza processuale ad un soggetto che non sia munito anche di poteri di rappresentanza sostanziale relativamente ai rapporti dedotti in giudizio, il legale rappresentante di una società di capitali può ritenersi abilitato a conferire ad altre persone fisiche il potere di rappresentare la società in giudizio - e quindi anche di conferire procure alle liti ai difensori a norma dell'art. 83, - se le stesse siano munite anche di poteri di rappresentanza sostanziale di carattere generale o inerenti ad un campo organico di interessi , come nel caso della rappresentanza institoria, peraltro configurabile anche riguardo al dirigente preposto ad un complesso di rapporti caratterizzati dall'elemento comune di costituire oggetto di controversia. (Nel caso di specie la Suprema Corte, sulla base del principio suesposto e di un diretto esame dell'atto attributivo del potere rappresentativo, ha dichiarato l'ammissibilità del ricorso della SpA Ferrovie dello Stato sottoscritto da avvocati nominati da procuratori speciali - tra i quali i direttori compartimentali e i capi degli uffici Affari Legali territoriali - ai quali l'amministratore delegato della società aveva conferito il potere di rappresentare la medesima in tutti i giudizi in cui fosse parte, all'uopo attribuendo a detti procuratori tutti i necessari poteri di rappresentanza processuale e sostanziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5425 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.F.S.S. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO E VINCENZO PAPADIA, (UFFICIO CENTRALE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE INVALIDI E CADUTI F.S.),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDOARDO DI BERARDINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1924/99 del Tribunale di BARI, depositata il 27/07/99 R.G.N. 1024/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito l'Avvocato PAPADIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Bari, con sentenza del 17 marzo 1995, accogliendo la domanda proposta da ST VI nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, suo datore di lavoro, dichiarava che le infermità dedotte dal ricorrente dipendevano da causa di servizio con menomazione dell'integrità fisica assimilabile alla settima categoria tab. "A" del D.P.R. n. 834 del 1981, e condannava il convenuto alla corresponsione dei benefici di legge. Proponeva appello la società Ferrovie dello Stato S.p.A. (succeduta all'Ente anzidetto) e, costituitosi l'appellato, era disposta ed espletata nuova consulenza medico legale.
Il Tribunale di Bari, con sentenza del 27 luglio 1999, (corretta nel dispositivo con provvedimento del 12 ottobre 1999) ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, condannando la società appellante al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, ed ha ritenuto tale inammissibilità conseguente a nullità inficiante il mandato alla lite conferito, dal dott. Franco Cappelletti, capo dell'ufficio legale territoriale Adriatica di Bari, all'avvocato Enrico del Curatolo, quale difensore e procuratore nel giudizio di secondo grado.
Il giudice del gravame ha osservato che il potere di rappresentanza processuale, con relativa facoltà di nomina dei difensori, risultava nella specie conferito dal rappresentante legale dell'Ente, l'allora Amministratore Straordinario Lorenzo Necci, in base a delibera n. 22/1992 del 17 dicembre 1992 e che nella procura "ad litem" era richiamato anche l'ordine di servizio n. 15 del 12 gennaio 1994 del Direttore generale Holding. Ha quindi rilevato che questi due atti non riportavano la formula in relazione alla quale questa Corte avevano ritenuto, in analoghe fattispecie, integrato il congiungimento del potere di rappresentanza processuale con quello di rappresentanza sostanziale, necessario per l'attribuzione del potere di rappresentanza processuale, e che neppure i suddetti atti contenevano specifiche indicazioni idonee a far concludere che il soggetto, che aveva rilasciato la procura "ad litem", fosse investito di una preposizione institoria come quella considerata negli analoghi casi esaminati dalle Sezioni Unite. Ha pure aggiunto, in relazione a sentenza di questa Corte che aveva respinto analoga eccezione di nullità attinente proprio a situazione processuale riguardante il medesimo dott. Cappelletti (Cass. 17 ottobre 1998 n. 10320), che nella motivazione di tale decisione si affermava che i documenti che avrebbero consentito il controllo della preposizione institoria erano stati prodotti fin dal grado d'appello senza che la controparte avesse sollevato alcuna contestazione nella memoria difensiva e comunque nel primo atto di risposta.
La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A.) chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. L'intimato ST resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La società ricorrente denunzia, nel motivo d'impugnazione, erroneità della gravata sentenza in ordine alla dichiarata inammissibilità dell'appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 77 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Lamenta che il Tribunale abbia posto l'attenzione soltanto su elementi puramente formali, senza scendere ad esaminare le reali finalità degli atti esaminati e che conferivano al Dott. Cappelletti potere rappresentativo sia sostanziale che processuale, disattendendo pure immotivatamente giurisprudenza di questa Corte riferita anche ad eguali fattispecie;
censura la sentenza impugnata per essersi questa limitata ad esaminare solo l'attività interna di gestione dei contratti, erroneamente attribuendo al concetto di gestione un significato restrittivo;
assume che un diretto esame degli atti attributivi doveva far ritenere che l'Amministratore straordinario Lorenzo Necci aveva nominato e costituito procuratori speciali, con attribuzione di poteri sia sostanziali che processuali, anche tutti i capi Ufficio affari legali tra cui il dott. Cappelletti. 2. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento (ed il Collegio si uniforma a decisioni già emesse da questa Corte in analoghe fattispecie parimenti concernenti questione involgente la validità della procura rilasciata dall'amministratore straordinario dell'Ente al dott. Franco Cappelletti - cfr. Cass. 13 novembre 2000 n. 14663 e n. 17 marzo 2001 n. 3867 -, mentre non è conferente il richiamo ad altre decisioni rese in procedimenti in cui era mancata la produzione di siffatta procura - cfr. Cass. n. 8760 e n. 10223/2000 -).
Va anzitutto ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte/ secondo cui il rappresentante legale d'una società di capitali può ritenersi abilitato ad attribuire ad altra persona il potere di rappresentare in giudizio la società - e con tale potere anche quello di conferire procura alle liti ai difensori, ex art. 83 c.p.c. -, soltanto se la persona è munita anche di poteri di rappresentanza sostanziale, i quali non devono essere limitati ad un singolo affare, ma devono avere carattere generale od inerire ad un organico insieme di interessi, così come nel caso della rappresentanza institoria, peraltro configurabile anche con riguardo ad un complesso di rapporti caratterizzati dall'elemento comune di costituire oggetto di controversia (Cass. Sez. Un. 8 maggio 1998 n. 4666; Cass. 9 maggio 2000 n. 5842). E nell'applicazione pratica di tale principio è consentito al giudice di legittimità procedere all'esame diretto degli atti rilevanti, vertendosi in tema di "error in procedendo" e di necessità di verificare la validità della costituzione di una parte nel giudizio d'appello (cfr. Cass. 8 giugno 1999 n. 5643; 25 marzo 2000 n. 3612). 3. - Orbene, nella specie il soggetto che ha rappresentato la società Ferrovie dello Stato nel giudizio di secondo grado è - come già cennato - il Dott. Franco Cappelletti, capo dell'Ufficio legale territoriale Adriatica di Bari, in forza di delibera n. 22/1992 del 17 dicembre 1992 dell'amministratore straordinario Antonio Lorenzo Necci ed in base ad ordine di servizio n. 15 del 12 gennaio 1994, avendo il Necci la qualità di legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato società di trasporti e servizi per azioni.
Dalla delibera n. 22/1992 risulta che con essa sono stati esaminati e trattati i problemi conseguenti alla cessazione del patrocinio legale da parte dell'Avvocatura dello Stato, ed è stata prevista l'attribuzione del "potere di conferire procure ad litem ai procuratori interni e ai legali esterni nonché di nominare procuratori speciali per la difesa in giudizio della Società" ad una serie di dirigenti (quali il responsabile della funzione centrale segreteria ed affari legali, il dirigente dell'unità funzionale contenzioso, il responsabile della divisione esercizio, i direttori compartimentali nonché - e ciò rileva nella specie - i "Capi ufficio Affari Legali", evidentemente riferiti alle varie articolazioni territoriali), precisandosi altresì nella delibera che, per l'esercizio del suddetto potere, veniva attribuita ai citati dirigenti "la rappresentanza legale della Società". Il menzionato ordine di servizio n. 15 del 1994, poi, nel definire l'assetto degli uffici affari legali della società Ferrovie dello Stato, indicava, nel prospetto contenuto nell'allegato "A", il Dott. Franco Cappelletti come dirigente responsabile ad interim dell'Ufficio legale territoriale Adriatica, avente sede in Bari. Dalle risultanze documentali ora riferite si evince l'esistenza di un sistema organizzativo analogo a quello preso in esame dalle Sezioni unite di questa Corte nella citata sentenza n. 4666 del 1998, implicante il riconoscimento di poteri di rappresentanza sostanziale e processuale anche ai direttori compartimentali ed ai capi degli uffici Affari Legali territoriali, sia pure limitatamente agli affari rientranti nella competenza dei rispettivi uffici ed oggetto del contenzioso.
Ed al riguardo va precisato, conformemente a quanto rilevato dalle Sezioni Unite, che il potere di rappresentanza sostanziale, già di per sè desumibile dalla preposizione institoria ad un complesso di rapporti, trova conferma sia nell'assetto organizzativo, presupposto dalla citata delibera, implicante la preposizione institoria, anche se non esclusiva, dei capi degli uffici legali territoriali alla gestione dei rapporti contenziosi di competenza, sia nell'impiego dell'espressione "rappresentanza legale" (pur adottata in senso non tecnico, ma denotante l'intenzione di attribuire, ai dirigenti anzidetti, poteri di rappresentanza esterna più ampi e più idonei rispetto ai rapporti contenziosi presi in considerazione) e, soprattutto, nell'attribuzione del potere di nominare "procuratori speciali per la difesa in giudizio della Società".
Tale ultimo potere deve intendersi riferito, come già precisato da questa Corte, anche alla nomina di procuratori destinati a comparire in udienza per rispondere all'interrogatorio libero e partecipare al tentativo di conciliazione, muniti dei relativi poteri, e "non può non ritenersi presupposto un ampio potere di rappresentanza sostanziale riguardo al complesso dei rapporti oggetto di contenzioso, in capo al soggetto abilitato appunto a conferire siffatti poteri di rappresentanza sostanziale esterna ad altri soggetti ed, evidentemente, di impartire le necessarie direttive circa l'esercizio di questo potere" (Cass. 8 gennaio 2002 n. 128). 4. - In conclusione, per quanto sin qui detto, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata sentenza essere cassata. La causa va quindi rinviata ad altro giudice equiparato, che si designa nella Corte d'appello di Lecce, il quale procederà all'esame del gravame (sussistendo dunque un valido potere di rappresentanza in capo al Dott. Franco Cappelletti) e provvedere pure sulle spese del presente giudizio di legittimità ex art. 385 terzo comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte d'Appello di Lecce, che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2003