Sentenza 21 febbraio 2007
Massime • 1
Non costituisce falsità ideologica del privato in atto pubblico l'attestazione di permanenza della morosità resa dal locatore in un procedimento di convalida di sfratto, pur in presenza di un avvenuto pagamento di canoni arretrati che lo stesso locatore abbia però rifiutato in quanto ritenuto inefficace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2007, n. 9779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9779 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 21/02/2007
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 258
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 40863/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona;
nei confronti di:
RD TT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Savona, in data 21.9.2006;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. GIALANELLA Antonio, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore della persona sottoposta ad indagini, avv. Martire Andrea, in sostituzione dell'Avv. Coniglio Carlo, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 20.7.2006, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona ordinò in via d'urgenza il sequestro preventivo di un'immobile destinato ad albergo ipotizzando i reati di cui all'art. 483 e 56 - 640 c.p. consistiti nell'aver l'indagato RD TT, quale legale della locatrice DO IA, all'udienza del Tribunale di Savona, Sezione distaccata di Albenga, del 5.1.2006, nel procedimento per convalida di sfratto, dichiarato che persisteva la morosità, mentre in adempimento di un accordo intercorso tra le parti era stato effettuato un pagamento rifiutato dalla locatrice, così ottenendo la convalida dello sfratto.
Avverso l'ordinanza di convalida e contestuale decreto di sequestro in data 22.7.2006 del G.I.P. presso il Tribunale di Savona, l'indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Savona, con ordinanza del 21.9.2006, revocò il sequestro ritenendo non configurabili i reati in questione nei fatti posti alla base del provvedimento.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona deducendo violazione di legge poiché sarebbero invece configurabili i predetti reati in quanto la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 633 c.p.c. sarebbe una dichiarazione fatta da un privato (la parte ricorrente) ad un pubblico ufficiale, alla quale consegue un effetto giuridico, sicché la sua falsità integrerebbe il delitto contestato, mentre sarebbe da superare il tradizionale orientamento giurisprudenziale che esclude la configurabilità della cosiddetta truffa processuale.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Nell'ordinanza impugnata si afferma che, nella specie, non è configurabile il delitto di cui all'art. 483 c.p. poiché già in sede civile era stata esclusa la non veridicità di quanto attestato dal legale in considerazione della volontà manifestata dalla locatrice alla contro parte di considerare inefficace il pagamento dei canoni arretrati.
Il ricorrente obietta che sarebbe irrilevante la decisione del giudice civile rispetto a quella del giudice penale e che il dolo processuale revocatorio (art. 395 c.p.c., n. 1) sarebbe diverso da quello richiesto per la sussistenza del reato di cui all'art. 483 c.p. e che sarebbe altresì irrilevante che il reo abbia avvertito la persona offesa dell'intento criminoso.
Il mendacio integrerebbe perciò sia il delitto di falso che il tentativo di truffa.
L'argomento non ha pregio.
È necessario tenere presente la distinzione tra le dichiarazioni di scienza e le manifestazioni di giudizio.
Le prime sono suscettibili di essere tacciate di falsità, mentre ai giudizi non si possono applicare i parametri vero - falso, ma solo quelli esatto - errato, salvo per i fatti non veri che sono posti a base di tali giudizi.
In questo senso si è espressa questa Corte, Sezione 5^ penale, con sentenza n. 9203 del 15.6.1982 dep. 14.10.1982 rv 155575:
"Il delitto di falsità ideologica commesso da pubblico ufficiale o da privato in atto pubblico, concerne la falsa attestazione di fatti e non anche di semplici giudizi o dichiarazioni di volontà. Pertanto, non è punibile a norma dell'art. 483 c.p. colui che, nel presentare la prescritta dichiarazione in ordine alla destinazione di un natante, sia stato mendace nel manifestare l'intenzione di destinarlo a diporto".
Nel caso in esame, per quanto si desume dall'ordinanza impugnata, non vi è stata una falsa rappresentazione della realtà, ma è stato manifestato il giudizio di persistenza della morosità per non avere la locatrice accettato il pagamento.
Il ricorrente sostiene che la morosità sarebbe stata sanata con i pagamenti rifiutati, difettando solo 24,00 Euro rispetto alla somma dovuta.
Si tratta appunto di un giudizio e non di una dichiarazione di scienza, sicché si deve escludere che in ciò sia configurabile il mendacio.
Esclusa l'ipotesi di mendacio difetta uno dei presupposti non solo del delitto di cui all'art. 483 c.p., ma anche di quello di truffa, il che rende superfluo l'esame delle ulteriori deduzioni. A fronte della manifesta infondatezza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2007