Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2005, n. 2206
CASS
Sentenza 12 ottobre 2005

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Il proprietario di un terreno abbandonato nel quale terzi depositino ripetutamente rifiuti, così come colui che subentra nella proprietà di un terreno adibito a discarica, non risponde dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, anche in caso di mancata attivazione per la rimozione dei rifiuti, a condizione che non compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti, atteso che tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2005, n. 2206
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2206
    Data del deposito : 12 ottobre 2005

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