Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
In base all'art. 2732 cod. civ. alla parte che abbia reso confessione non è concesso di poter fornire dimostrazione diversa da quella della "revoca" (o invalidità) della confessione stessa in conseguenza di errore di fatto in cui incorse o di violenza su di lei esercitata. La suddetta disposizione, tassativamente espressa, non può mai essere derogata; ad essa, pertanto, restano assoggettate anche le controversie di lavoro non potendo, neanche in queste, alla mancanza di prova ad opera della parte supplire il potere di indagine lasciato al giudice (che rimane limitato, secondo la disciplina generale, alla ricerca dell'"animus confitendi"). Inoltre, i mezzi di prova di cui, al suddetto fine, la parte confidente richieda l'acquisizione o l'espletamento debbono essere idonei a fornire la dimostrazione rigorosa non di un'eventuale contrarietà dei fatti oggetto della confessione rispetto ad altri presuntivamente verificatisi, ma direttamente della ragione che determinò la caduta in errore sulla veridicità delle circostanze dichiarate (e in effetti non veridiche) o i fatti di violenza sofferti che indussero il dichiarante a precludersi nel futuro il ricorso alle normali vie di difesa per resistere alle richieste avversarie, tenuto conto che - almeno per l'ipotesi in cui si assuma che la confessione fu estorta con violenza - non occorre dimostrare l'obiettiva falsità del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/1999, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dai signori l. Dottor Giacomo De Tommaso Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno Rel. Consigliere Rel.
3. Dottor Ettore Raffaele Giannantonio Consigliere
4. Dottor Federico Roselli Consigliere
5. Dottor Aldo De Matteis Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO IL e Di AD ER, elettivamente domiciliati in Roma in via Sesto Rufo 23 presso lo studio dell'avvocato Lucio Valerio Moscarini, che, unitamente all'avvocato Raffaele Valori, li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro la società in accomandita semplice Concessionaria Fiat A. TI di AL ed LE, elettivamente domiciliata in Roma in Lungotevere Michelangelo 9 presso lo studio dell'avvocato Arturo Maresaca, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto di controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lanciano del 20 marzo 1997, depositata il 2 aprile 1997, numero 131/97, r.g. 32/97;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 9 novembre 1998 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Arturo Maresca;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con decreto del 21 ottobre 1995 il PR di Lanciano, in accoglimento della richiesta della società in accomandita semplice Concessionaria Fiat A. TI di AL ed LE, ingiunse a CO IL e Di AD ER il pagamento della somma di lire 122.637.234, ritenendo provata la sussistenza del credito vantato dalla prima sulla base di una lettera datata 8 agosto 1995 inviata dalla società alla CO - già dipendente di questa - con la quale le era stata contestata la responsabilità per un ammanco di 195.820.000. In calce al documento erano apposte due dichiarazioni autografe sottoscritte, l'una, dalla stessa CO e, l'altra, dal marito Di AD ER, del seguente rispettivo tenore: "riconosco la verità dei fatti addebitati" e "dichiaro che mia moglie ha sottoscritto liberamente la dichiarazione su estesa e mi obbligo personalmente alla restituzione di tutte le somme su indicate".
Nell'atto con il quale si era richiesta la pronuncia di ingiunzione di pagamento, la società istante aveva precisato che l'esposizione debitoria dei due coniugi si era ridotta rispetto a quella originaria per avere gli stessi spontaneamente rimborsato la somma di 50.000.000 di lire costituente parte di quelle di cui la ex dipendente si era appropriata e per effetto di quanto alla stessa dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto.
Avverso il decreto la CO e il Di AD presentarono opposizione con la quale sostennero che alla dazione della somma e al rilascio delle dichiarazioni erano stati indotti da pressioni esercitate nei loro confronti;
richiesero di essere ammessi a prove testimoniali e che si disponesse la sospensione del processo in attesa della definizione di quello penale.
Costituitosi il contraddittorio, il PR ritenne non ammissibili le prove richieste e, con pronuncia resa il 22 marzo 1996, rigettò l'opposizione.
L'appello proposto dai soccombenti è stato respinto dal Tribunale di Lanciano con sentenza emessa all'udienza del 20 marzo 1997 e depositata il successivo 2 aprile, argomentando il giudice di secondo grado che: a) le due dichiarazioni apposte sulla lettera di cui sopra andavano qualificate rispettivamente come "confessione" e "promessa di pagamento";
b) alla ammissibilità delle prove richieste ostava la considerazione che attraverso esse non si tendeva a fornire dimostrazione dei presupposti dell'errore di fatto o della violenza, unici idonei a determinare la revoca della confessione ai sensi del disposto dell'articolo 2732 del codice civile, ma solo, e inammissibilmente, fatti contrari a quelli oggetto della confessione stessa;
c) le stesse erano da considerarsi in ogni caso ininfluenti anche per quanto attinente la posizione del Di AD non pertinendo all'oggetto del giudizio ma solo alle irrilevanti circostanze delle mansioni svolte nella azienda dalla CO e dei rapporti della stessa con i compagni di lavoro, mentre con riferimento alle altre richieste con l'atto di appello, apparivano, da un lato, tardive e, dall'altro, ininfluenti;
d) nessun nesso di pregiudizialità sussisteva per la richiesta sospensione, tenuto conto che il procedimento penale a carico dei TI instaurato a seguito della denuncia di estorsione si era definito con provvedimento di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano, mentre, relativamente a quello per appropriazione indebita a carico della CO, del quale non era nota quale sorte avesse avuto e nel quale i TI non si erano costituiti parti civili, doveva ricevere applicazione il principio della autonomia dei giudizi. La CO e il Di AD hanno interposto ricorso avverso questa decisione della quale chiedono la cassazione affidandosi a cinque motivi.
La società intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione:
1. va preliminarmente rilevata la infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla controricorrente. E invero - a prescindere dalla considerazione che, per consolidata giurisprudenza, il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio non determina di per sè la improcedibilità del ricorso per cassazione, tale sanzione conseguendo solo nell'ipotesi in cui l'esame dello stesso, che sia ritenuto indispensabile ai fini della decisione, non possa compiersi per la sua mancata allegazione agli atti del processo (per tutte, Cass., 11 febbraio 1998, n. 1385) - la prova che si sia provveduto, da parte dei ricorrenti, alla richiesta si trae dalla circostanza che risulta pervenuto il fascicolo relativo al giudizio svoltosi avanti il Tribunale e conclusosi con la sentenza impugnata.
2. con la . prima ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 654 e 75 del codice di procedura penale, 211 delle disposizioni di attuazione dello stesso e 295 del codice di procedura civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - i ricorrenti deducono che, essendosi dato inizio all'azione penale a carico della CO della quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano aveva richiesto il rinvio a giudizio per rispondere dei delitti di appropriazione indebita e di calunnia, doveva necessariamente disporsi la sospensione del processo civile, vertendosi in ipotesi in cui l'accertamento dei fatti nella sede penale e della loro addebitabilità all'imputato costituisce un indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipende la decisione sulla controversia. si osserva, a questo proposito, che non poteva interessare se, da un lato, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano si fosse dichiarato incompetente dovendo pur sempre pronunciarsi sulle imputazioni il suo omologo del Tribunale di Milano al quale gli atti erano stati trasmessi, e, dall'altro, che le persone offese dal reato, benché poste nella condizione di intervenire nel processo penale, avessero preferito non ancora costituirsi parti civili, potendo sempre optare in futuro diversamente, non potendo ostare alla eventuale scelta diversa il fatto che avessero adito il giudice civile, non riferendosi la richiesta, che si era azionata nel giudizio civile, al risarcimento di tutti i danni - ivi compresi quelli morali - procurati dal fatto - reato di cui la CO si sarebbe resa responsabile, ma al mero inadempimento, di natura contrattuale, dell'obbligo dalla stessa assunto di restituzione della somma di cui al presunto riconoscimento di debito.
2.1. I rilievi non sono condivisibili.
Nella materia della sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità della questione penale, la disciplina dettata, prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale attualmente vigente, era basata essenzialmente sul combinato disposto degli articoli 295 del codice di rito civile e 3 (secondo comma) di quello penale (dal primo espressamente richiamato), imponendo gli stessi la sospensione del processo civile qualora fosse stata iniziata l'azione penale per un fatto costituente reato perseguibile di ufficio, la cui cognizione era idonea a esercitare influenza sulla decisione della controversia civile.
Nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta (sempre all'articolo 3 regolante le ipotesi di "questioni pregiudiziali") la regola della sospensione necessaria del processo civile per la eventualità di una pregiudizialità penale, mentre l'articolo 295 del codice di procedura civile (nel testo risultante a seguito delle modifiche allo stesso apportate con l'articolo 35 della legge 26 febbraio 1990 numero 353), individua i casi di sospensione necessaria del processo nelle sola ipotesi di necessità di risoluzione di una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa, venendo quindi eliminato ogni riferimento, da un lato, alla pendenza del processo penale, e, dall'altro, alla natura delle controversie. Peraltro con l'articolo 211 delle norme di coordinamento dello stesso si è stabilito che "quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla decisione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale".
A questa disposizione va, infine, aggiunta quella di cui al comma 3 dell'articolo 75 dello stesso codice, secondo la quale, nella pendenza di un processo penale, quello civile è sospeso se l'azione è proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado. Il combinato disposto delle norme in atto vigenti ha portato ad affermare il meditato principio, che il Collegio condivide e che qui va ribadito, a termini del quale, con riguardo alla sospensione del giudizio civile in pendenza di un processo penale - sospensione che non può mai essere facoltativa, ma è sempre necessaria quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato - occorre distinguere l'ipotesi del giudizio civile avente come oggetto l'azione riparatoria per le restituzioni e il risarcimento del danno, che è disciplinata dall'articolo 75 del codice di procedura civile ed è tendenzialmente dominata dal principio dell'autonomia delle giurisdizioni e quindi dal divieto di sospensione del processo civile se non nelle due ipotesi previste dal comma 3 della citata disposizione (se l'azione è stata proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), e l'ipotesi di ogni altro giudizio civile, che è invece retta (ai sensi dell'articolo 211 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) dal principio della prevenzione della possibile contraddittorietà di giudicato sicché la sospensione (necessaria) del giudizio pregiudicato è, in tale caso condizionata alla ricorrenza della duplice condizione dell'avvenuto esercizio dell'azione penale e della rilevanza e dell'opponibilità del giudicato penale formatosi a seguito di giudizio dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 654 del codice di procedura penale (che regola l'efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione nei giudizi civili e amministrativi, diversi da quelli di danno o disciplinari) (Cass., 13 maggio 1997, n. 4179). Appare quindi evidente che, nella specie, non ricorrendo alcuna delle condizioni sopra indicate, non ricorreva possibilità di sospensione del processo.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'articolo 2730 del codice civile, nonché omessa, insufficiente e illogica motivazione anche sotto il profilo del travisamento dei fatti. In particolare, si rileva che erroneamente, e in maniera apodittica, è stata attribuita alla dichiarazione rilasciata dalla CO la natura di confessione della appropriazione di somme di danaro versate da dodici acquirenti di autovetture, e ciò in quanto - qualora, come si sarebbe imposto, si fosse letta la stessa alla luce della contestazione che la precedeva nella quale non si faceva alcun rifimento a fatti di sottrazione ma esclusivamente ad "ammanchi di cassa (e non nella contabilità) imputabili" alla lavoratrice - la ammissione di responsabilità assumeva, più correttamente, il significato di riconoscimento non della avvenuta commissione di fatti oggettivi ma di errori compiuti per i motivi più disparati, esprimendo quindi l'espressione solo un giudizio di valutazione giuridica. Si aggiunge che il Tribunale ha omesso di esaminare e di valutare la fondatezza delle ragioni, svolte con l'atto di appello, che dovevano indurre a escludere la sussistenza dell'animus confitendi all'atto del rilascio della dichiarazione, la cui origine psicologica era da individuarsi nella "volontà di definire la lite".
A sostegno della censura vengono esposte considerazioni sul perché, come illustrato nell'atto di appello, i fatti di appropriazione, ritenuti accertati nella loro materialità dai giudici di merito, si sarebbero dovuti ritenere, all'opposto l'inesistenti ed impossibili", mentre la pretesa confessione sarebbe stata posta nel nulla da altra confessione della controparte che nella richiesta di decreto ingiuntivo aveva riferito che le appropriazioni non avevano avuto come oggetto le somme versate dai dodici clienti indicati nella lettera di contestazione ma altre incassate anni prima.
3.1. La doglianza è infondata.
Dal punto di vista concettuale, nel processo civile, la confessione consiste nell'atto dichiarativo di fatto contrari all'interesse della parte dichiarante e favorevoli invece a quella nei cui confronti i fatti stessi hanno dispiegato effetti pregiudizievoli. E, per fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, al fine di stabilire se la dichiarazione dalla quale esso risulta abbia i caratteri della confessione, deve intendersi quello che, avuto riguardo all'oggetto della controversia e ai termini della contestazione, è in concreto, idoneo a produrre conseguenze giuridiche svantaggiose per colui che volontariamente e consapevolmente ne riconosce la verità (Cass., 21 novembre 1997, n. 11635). Orbene il Tribunale non ha avuto dubbio alcuno nel qualificare come confessione della distrazione di somme di danaro (in senso tecnico - giuridico) la dichiarazione autografa della CO e nel respingere la tesi difensiva secondo la quale questa avesse inteso esclusivamente riconoscere la commissione, da parte sua, di errori nella contabilizzazione delle somme, e ciò ha fatto proprio ponendo a raffronto la dichiarazione con la contestazione, rilevando, con argomentazioni logicamente corrette e perciò esenti da censure, che si trattava della ammissione di responsabilità in ordine alle deficienze di cassa oggettivamente accertate, con riferimento a circostanze oggettive dettagliatamente descritte, osservando anche che la mancata contabilizzazione, a opera della ricorrente, delle ultime somme incassate (attraverso l'omesso accreditamento agli acquirenti che pure avevano regolarmente versato il prezzo degli autoveicoli) era stata artatamente effettuata al fine di occultare le sottrazioni operate in tempi precedenti.
Quanto all'animus confitendi, il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza e ha escluso - con ragionamento logicamente corretto, e quindi insindacabile nel giudizio di legittimità (Cass., 19 ottobre 1985, n. 5141) - che al rilascio della dichiarazione la CO potesse essersi indotta da movente diverso da quello di riconoscere la sua responsabilità e di obbligarsi verso la controparte che era rimasta danneggiata dai fatti distrattivi da lei commessi.
4. con il successivo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2730 e 2732 del codice civile, 421 e 437 di quello di procedura civile, nonché vizi della motivazione. Si deduce, a questo proposito, che è censurabile la mancata ammissione all'espletamento delle prove richieste, trattandosi di controversia di lavoro nella quale deve trovare applicazione il principio, posto a tutela del lavoratore, della non operatività di preclusioni e decadenze, conseguendone che, anche qualora si volesse qualificare quella dichiarazione come confessione, doveva ugualmente darsi luogo alla attività istruttoria che avrebbe consentito di acquisire nonostante il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice penale e conseguente a errori commessi dal pubblico ministero nella conduzione delle indagini - la prova logica della violenza morale, esercitata sui ricorrenti, dai TI e dai loro correi, denunciati per estorsione.
4.1. Le due censure vanno esaminate congiuntamente attesa la loro evidente interconnessione.
E invero, il Tribunale, una volta qualificata come confessione la dichiarazione della CO e promessa di pagamento quella del Di AD, poste le stesse a confronto ha rilevato che quest'ultima E invero, in linea generale, per quanto previsto dall'articolo 2732 del codice civile, alla parte che abbia reso confessione sui fatti a essa pregiudizievoli, non è concesso di poter fornire dimostrazione diversa da quella della "revoca", (o invalidità) della stessa per effetto di errore di fatto in cui incorse o di violenza su lei esercitata.
Si tratta di disposizione tassativamente espressa, valida per ogni caso, e che, come tale, non può soffrire di deroga alcuna, restando quindi a essa assoggettate anche le controversie di lavoro, non potendo, neanche in queste, alla mancanza di prova a opera della parte supplire il potere di indagine lasciato al giudice. Evidentemente poi, i mezzi di prova di cui, a tale fine, si richieda la acquisizione o l'espletamento, debbono essere idonei a fornire dimostrazione (rigorosa) non di una eventuale contrarietà dei fatti oggetto della confessione rispetto ad altri presuntivamente verificatisi, ma direttamente della ragione che determinò la caduta in errore sulla veridicità delle circostanze dichiarate (e in effetti non veridiche) o i fatti di violenza sofferti che indussero il dichiarante a precludersi nel futuro il ricorso alle normali vie di difesa per resistere alle richieste avversarie, tenuto conto che - almeno per quanto attiene alla ipotesi in cui si assuma che la confessione fu estorta con violenza (che è l'ipotesi che qui interessa) - non occorre dimostrare la obiettiva falsità del fatto confessato (Cass., 16 maggio 1984 n. 2993). Orbene, nella specie, il giudice di merito, dopo avere rigorosamente analizzato l'oggetto delle richieste probatorie delle quali si richiedeva la ammissione, non si è limitato a denegarne l'accoglimento sotto l'esclusivo profilo di una teorica non ammissibilità, ma ha rilevato (sia pure con espresso riferimento alla posizione del Di AD, sostanzialmente peraltro identica a quella della CO, almeno per quanto riguardava l'oggetto delle prove richieste) che, in ogni caso, esse sarebbero state totalmente ininfluenti ai fini della decisione, vertendo esse su circostanze assolutamente non pertinenti non solo - ed è ciò che interessava - sulla asserita violenza, ma anche sulla stessa materialità delle appropriazioni commesse dalla lavoratrice in danno del suo datore di lavoro.
E, con riferimento alla asserita violenza, si è fatto rinvio alle emergenze oggettive acquisite nel procedimento penale, instauratosi, su denuncia dei ricorrenti, per estorsione a carico dei presunti autori dei fatti e conclusosi con decreto di archiviazione. Un tale procedere deve considerarsi perfettamente legittimo. Va infatti ribadito che il principio dell'unità della giurisdizione implica che il giudice civile possa utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale e possa - a tale fine - porre, a base anche esclusiva dell'indicato convincimento, gli elementi di fatto acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, esaminando direttamente il contenuto di quelle prove, ricavandoli dalla sentenza penale, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti accertati per poi sottoporli al proprio vaglio critico. Il relativo apprezzamento, se sorretto da motivazione congrua e logica, non è soggetto a sindacato di legittimità (Cass., 13 dicembre 1996, n. 11157). E a questo specifico proposito nessuna censura viene svolta con l'atto di ricorso, il tutto limitandosi a una generica e immotivata denuncia di "distrazione" del pubblico ministero.
5. Con il quarto motivo i ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 420, 421 e 437 del codice di rito civile, nonché vizi della motivazione - deducono che il Tribunale ha errato nel non ammettere le prove richieste dalla difesa del Di AD, in quanto sia che la dichiarazione da questo rilasciata volesse qualificarsi come promessa di pagamento o come fideiussione, pur sempre gli si sarebbe dovuto consentire di fornire dimostrazione, con ogni mezzo, della invalidità della obbligazione principale.
5.1. La doglianza deve essere disattesa.
È sufficiente sul punto osservare che il giudice di merito, pur avendo correttamente premesso che le limitazioni di prova non potevano operare nei confronti del Di AD, non essendosi di fronte, per quanto direttamente concerneva lo stesso dovendo la sua dichiarazione qualificarsi come promessa di pagamento, ha pur tuttavia rilevato la inutilità in punto di fatto degli elementi che sarebbero eventualmente emersi dalle dichiarazioni testimoniali in quanto inidonei a fornire dimostrazione della inesistenza o della inefficacia del rapporto fondamentale sottostante, riguardando dettagli che in ogni caso non avrebbero potuto influire su quello.
6. Infine, con l'ultima ragione di censura, svolta in via subordinata, si eccepisce la incostituzionalità degli articoli 2730 e 2732 del codice civile, per contrasto con gli articoli 1, 3 e 35 della Costituzione e per irrazionalità della stessa, stante la ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi regolate dagli articoli 2113 e 1438 dello stesso codice, "nella parte in cui non ammettono la revoca e/o l'invalidità e/o l'impugnazione di una confessione di fatti sfavorevoli resa da un lavoratore subordinato a favore del suo datore di lavoro in vigenza del rapporto di lavoro, ovvero non ammettono la prova contraria al contenuto di siffatta confessione".
6.1. La questione è manifestamente infondata.
Non è infatti dato comprendere le ragioni che militerebbero in favore del contrasto, con le norme costituzionali, degli articoli 2730 e 2732, al quale ultimo solo in effetti dovrebbe rivolgersi la denuncia, apparendo concettualmente illogico volere eliminare ogni rilevanza nel solo processo di lavoro alla confessione resa dal lavoratore.
Orbene (come osservato nella dottrina) non sembra possibile porre in dubbio che il legislatore, in linea generale - da un lato, consentendo, alla parte che la abbia resa, la possibilità di invalidare la confessione, dimostrando che essa è stata conseguenza di errore o di violenza, e, dall'altro, imponendo al giudice di espletare l'indagine diretta alla ricerca dell'animus confitendi - abbia fornito mezzo idoneo a garantire la verità della dichiarazione confessoria e a tutelare il confitente contro il rischio di dovere subire le conseguenze pregiudizievoli di una dichiarazione non veridica, compiuta per errore o per costrizione.
Nè è ravvisabile la denunciata disparità del trattamento (sotto il profilo del valore probatorio) riservato dall'articolo 2732 alla confessione rispetto a quelli rispettivamente previsti dagli articoli 2113 per le rinunzie e transazioni e 1438 per la minaccia di far valere un diritto.
Quanto a quest'ultima previsione, deve rilevarsi che il richiamo appare, con tutta evidenza, assolutamente inconferente, regolando la stessa la fattispecie completamente diversa di una causa di annullabilità del contratto, derogandosi, con la disposizione in questione, alla disciplina, stabilita in via generale per la "violenza" dall'articolo 1434, nella evenienza in cui una parte contraente prospetti a quella inadempiente la volontà di azionare il proprio diritto e il suo autore si serva di tale mezzo per indurre l'altra parte al rispetto dei patti, restando invece sanzionata l'ipotesi in cui con la stessa condotta si tenda al conseguimento di vantaggi ingiusti.
Relativamente poi alle rinunzie e alle transazioni, è sufficiente osservare che nessuna disparità si rinviene, nel processo del lavoro, sotto il profilo della loro valenza probatoria, rispetto alla confessione, prevedendosi per quest'ultima che essa, in linea generale, non forma prova piena qualora verta su fatti relativi a diritti indisponibili, al pari delle prime, con riferimento alle quali la previsione di invalidità è limitata alla ipotesi in cui esse abbiano come oggetto "diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge", dovendo negarsi una qualsiasi differenza concettuale tra "diritto indisponibile" e "diritto derivante da norme inderogabili", riguardando i due termini esclusivamente momenti diversi dello stesso diritto, attenendo il primo al momento funzionale e il secondo a quello genetico (Cass., 15 maggio 1975, n. 1890).
7. Del ricorso si impone, per le ragioni sopra esposte, il rigetto. Deve conseguire la condanna dei loro proponenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio nella misura che si determina come nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio che liquida in lire 55.000 oltre lire cinque milioni per onorari difensivi.
Così deciso in Roma il 9 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999