Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2002, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Ce 67373 I PUBBLICA ITALIANA INNOME DEL PO O DITA IA)2 058 /02 R P A A ! E D D E I T S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N N Oggetto E R E S 3 S E 1 I E TRIBUTI IVA T A . SEZIONE TRIBUTARIA CONTENZIOSO A N VIZIO DI MOTIVAZIONE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 272/00 Dott. Giovanni OLLA - Presidente Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Mario CICALA Consigliere 5021 Cron. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Ud. 25/10/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67373 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 12, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFF IVA LATINA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
2001 - ricorrente 2104 contro 1 UNILEVER ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 495, presso lo studio degli avvocati GIUSEPPE TINELLI, ANGELO STEFANORI, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 148/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 01/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il resistente, 1'Avvocato TINELLI, che ha chiesto l'inammissibilità e il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, ricorre contro la NI ITALIANA s.p.a. (già UNIL-IT spa, incorporante della SAGIT spa), per la cassazione della sentenza specificata in epigra- Ee, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha rigettato l'appello dell'Ufficio IVA di Latina, confermando il giudizio di infondatezza ed illegittimi- tà dei recuperi effettuati dal medesimo ufficio a cari- 2 CO della società Sagit spa, incorporata dalla Unil-it spa, poi LE IT spa.
1.2. In fatto, la controversia nasce dalla impugna- zione di un avviso di rettifica della dichiarazione IVA 1986, basato su p.v.c. della guardia di finanza, che ha recuperato a tassazione la vendita di beni non rinvenu- ti, utilizzando la presunzione di cui all'art. 53 DPR 633/72, ed operazioni erroneamente ritenute non imponi- bili. La Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha accolto il ricorso della società e la Commissione Re- gionale, adita dall'Ufficio, ha confermato la sentenza di primo grado.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso il Ministero deduce cinque motivi. Con il primo motivo eccepisce la totale carenza di motivazione della sentenza impugna- ta.Con tutti gli altri motivi eccepisce la carenza di motivazione per ciascuna delle censure prospettate con i motivi di appello e rimaste senza risposta, salvo un generico rinvio alle motivazioni del giudice di primo grado.
1.4. La società si è costituita con controricorso ed ha presentato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento con 3 ogni conseguenza.
2.2. La sentenza impugnata è totalmente priva di motivazione, in quanto le due proposizioni che dovreb- bero rappresentare il supporto logico-giuridico della decisione adottata, sono totalmente prive di specifico contenuto semantico. Infatti, il collegio giudicante si limita a formulare due asserzioni, una in negativo ("Il Collegio non ritiene condivisibile le doglianze dell'Ufficio e ritiene inconsistenti le pretese оdell'Ufficio in ordine ai rilievi n.°2/a- n. 2/b n. 。 2/C e n. °2/d") ed una in positivo ("La Commissione condivide pertanto l'operato dei Primi Giudici, per cui la motivazione e la decisione di 1° grado non meritano censura e vanno confermate") che non contengono alcuna argomentazione (se non di mero dissenso-consenso non motivato) e potrebbero essere poste a base di qualsiasi decisione e che, quindi, non dicono assolutamente nul- la. E' noto che le decisioni sulle impugnazioni non possono esaurirsi nel mero rinvio alla decisione di primo grado, altrimenti si svuoterebbe di contenuto il giudizio di grado superiore. Occorre, in ogni caso, una autonoma valutazione critica sulle singole censure pro- spettate, che può anche risolversi nella "difesa" della motivazione posta a base della decisione adottata nel precedente grado di giudizio. Occorre, cioè, elaborare almeno una "metamotivazione" che abbia ad oggetto la motivazione censurata. Infatti, "E' legittima la moti- vazione per relationem solo quando il giudice dell'appello richiamando nella sua pronuncia gli ele- menti esseziali della motivazione di primo grado non si limiti a farli propri [come invece è avvenuto nel caso di specie], ma confuti le censure contro di essi formu- late con i motivi di gravame" (Cass, 9497/2000; conf. 4185/98, 7182/97).
2.3. Quindi, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, che assorbe tutti gli altri. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice a quo, che dovrà decidere sulla base di una au- tonoma e congrua motivazione. Il giudice del rinvio de- ciderà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, as- sorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in rela- zione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale O 1 C I Z del Lazio. 8 A 9 R 1 / T S 4 N / I Così deciso in Roma il 25 ottobre 2001. 6 G 2 R E . R R . L Il Presidente Il Consigliere extensore P L . A T A D U . D L S B E (dr Anton: (dr. Giovanni I E A D T T R I A S 2 R I 1 T N N 3 SE R E 1 S E . I T IL CANCELLIERE C1 N A A s Osvaldo Ascanio M