Sentenza 30 novembre 2018
Massime • 1
In tema di rapina, in presenza di una pluralità di persone offese e di un'azione connotata dall'esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico, diretto a realizzare l'offesa nei confronti di ciascuna di esse, si determina una pluralità di eventi antigiuridici, che può essere unificata "quoad poenam" quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna per il reato di rapina continuata, commessa ai danni di quattro persone, in un contesto unitario di violenza e minaccia e con rapida successione temporale delle diverse sottrazioni). (Conf. n. 6362/96, Rv. 205375).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2018, n. 9330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9330 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2018 |
Testo completo
09330-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sent. n. 3401 MATILDE CAMMINO Presidente STEFANO FILIPPINI - Consigliere - P.U. 30.11.2018 R.G.N. 23025/2018 SERGIO BELTRANI - Consigliere - -Rel. Consigliere- GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Consigliere - MARCO MARIA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da O' CR, nato a [...] il [...] BA AL, nato a [...] il [...] ON NT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 9496/2017 della Corte d'Appello di Napoli del 24.10.2017 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nella pubblica udienza del 30 novembre 2018 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 24 ottobre 2017 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal G.I.P. del Tribunale della stessa città il 20 ottobre 2016, con cui O' CR, BA AL e ON NT, in atti generalizzati, sono stati condannati per i reati di estorsione aggravata ai danni di quattro minorenni e di porto ingiustificato di arma. Avverso la sentenza d'appello gli imputati per mezzo dei loro difensori hanno proposto ricorsi per cassazione. Il difensore di O' CR ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la Corte d'appello operato l'aumento di pena per effetto della continuazione interna di cui al capo A), pur essendo unica la condotta di impossessamento dei beni delle persone offese;
2) violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la Corte territoriale trascurato che la richiesta di concessione delle attenuanti generiche era basata anche sul ruolo assolutamente marginale dello SC (di cui non vi sarebbe menzione in sentenza), oltre che sulla sua incensuratezza e sul suo leale comportamento processuale. Il difensore di ON NT ha dedotto la violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte d'appello operato l'aumento di pena per effetto della continuazione interna di cui al capo A), pur se il contestuale agire degli imputati era stato qualificato nel capo di imputazione come unica condotta. La sentenza, inoltre, sarebbe stata resa in violazione dell'art. 133 c.p., essendo state negate le attenuanti generiche soltanto in ragione dei precedenti penali dell'imputato, senza tener conto di tutti gli altri criteri valutativi, richiamati dalla menzionata disposizione. Non sarebbe, infine, stata data risposta alle pena base, argomentazioni difensive in ordine alla determinazione della notevolmente più elevata del minimo edittale. Il difensore di BA AL ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la Corte d'appello operato l'aumento di pena per effetto della continuazione interna di cui al capo A), pur essendo unitaria la condotta contestata agli imputati;
2) violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la Corte territoriale trascurato che la richiesta di concessione delle attenuanti generiche era basata anche sul ruolo assolutamente marginale dell'imputato (di cui non vi sarebbe menzione in sentenza), oltre che sull'incensuratezza e sul leale comportamento processuale del medesimo. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
1.1 I motivi dei ricorsi di O' CR e di ON NT, relativi alla ritenuta sussistenza di un concorso formale di reati anziché di un 2 g unico reato, sono privi di specificità, reiterando analoghe doglianze già sollevate in appello e correttamente disattese. A tal riguardo deve premettersi, in linea generale, che la consumazione del reato si verifica ogniqualvolta, attraverso la condotta astrattamente descritta nel precetto, sia realizzata l'offesa tipizzata e sia leso l'interesse protetto dalla norma (c.d. evento giuridico). Di qui discende che la fattispecie del concorso formale omogeneo ex art. 81, primo comma, cod. pen. si realizza quando il bene tutelato sia leso più volte da un'azione che, sul piano fenomenico, diviene causa di una pluralità di lesioni o eventi omogenei. Come ricordato da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 40981 del 22/02/2018, Rv. 273771), "ai fini della verifica in concreto della ricorrenza di un'ipotesi di concorso formale omogeneo di reati, bisogna pertanto procedere all'ideale scissione della complessiva vicenda fattuale in tante parti quanti sarebbero gli eventi giuridici, verificando, quindi, se ognuno degli autonomi frammenti di essa integri, in tutte le sue componenti (soggettiva ed oggettiva), la fattispecie prevista dal legislatore: tenendosi presente che sul piano soggettivo occorre attentamente verificare che il dolo investa ciascuno dei singoli frammenti del fatto. Infatti, perché si abbia concorso formale di reati è necessario che l'azione unica sia accompagnata e sorretta dall'elemento soggettivo proprio di ciascuna fattispecie criminosa". Ciò premesso, deve, inoltre, ricordarsi che questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Rv. 271695, in mot.) che la rapina è un delitto plurioffensivo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona, aggredita per la realizzazione del profitto. Già tale considerazione induce ad affermare che, in presenza di una pluralità di persone offese e di un'azione connotata dall'esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico, diretto a realizzare l'offesa nei confronti di ciascuna, distintamente, delle suddette persone, si determina una pluralità di eventi antigiuridici, che può essere unificata quoad poenam, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 cpv. c.p. (in questo senso: Sez. 2, n. 6362 del 15/2/1996, Rv. 205375, secondo cui, nell'ipotesi di rapina commessa in un unico contesto in danno di più persone nella specie rapina in danno di undici persone che si trovavano all'interno di un esercizio pubblico - malgrado la rapidità della successione temporale tra le singole sottrazioni, si configura un'ipotesi di reato continuato, stante la pluralità di delitti commessi in numero incontestabilmente pari a quello degli eventi antigiuridici prodottisi in danno di ciascuna delle persone rapinate). 3 Alla luce di siffatte coordinate deve evidenziarsi, con riguardo al caso in esame, che la Corte d'appello ha affermato che, essendo state depredate quattro distinte persone fisiche, sebbene in un contesto di violenza e minaccia unitario e con la rapidità della successione temporale tra le singole sottrazioni, "si configura un'ipotesi di reato continuato, stante la pluralità di delitti commessi in numero incontestabilmente pari a quello degli eventi antigiuridici prodottisi in danno di ciascuna delle persone rapinate". La Corte d'appello ha altresì affermato che era emerso "dalle dichiarazioni delle giovanissime persone offese che gli imputati agirono con perfetta coordinazione delle rispettive condotte", così che la sincronia delle condotte rivelava il previo accordo e il condiviso proposito delittuoso degli imputati di affrontare quattro potenziali persone offese. Così argomentando, essendo state aggredite e derubate quattro persone, pur se la violenza è stata esercitata dagli imputati nel medesimo contesto spazio-temporale, ed essendo emerso il dolo degli imputati, diretto ad offendere ciascuna delle quattro persone anzidette, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità in merito alla sussistenza di un concorso formale omogeneo.
1.2 Deve inoltre precisarsi, con riferimento alle doglianze del ricorrente ON NT, che, come già sottolineato dal giudice dell'appello, la pluralità delle condotte era descritta in fatto anche nel capo d'imputazione, a nulla rilevando il mancato richiamo all'art. 81 cpv. c.p. Questa Corte (Sez. 5, n. 9706 del 30/01/2015, Rv. 262592) è infatti ferma nel ritenere che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui è ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integratici della norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi è nel capo di imputazione il riferimento all'art. 81 cod. pen., posto che ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non l'indicazione degli articoli di legge, che si assumono violati.
1.3 Il motivo con cui BA AL ha censurato il concorso formale dei reati di rapina non è consentito, non essendo stato sollevato in appello e, ad ogni modo, per esso possono essere ribadite le precedenti considerazioni, articolate con riguardo alla medesima doglianza degli altri due ricorrenti.
1.4 Sono prive di specificità anche le censure di tutti i ricorrenti in ordine alle attenuanti generiche, che sono state denegate in difetto di elementi positivi ed essendosi sottolineato che la confessione degli imputati, peraltro parziale, era intervenuta dopo che erano state acclarate le responsabilità dei singoli correi. Quanto a ON, il mancato riconoscimento trovava giustificazione anche nei precedenti penali del medesimo, tre dei quali anche specifici. La Corte d'appello ha così fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.
1.5 Anche la doglianza con cui ON NT ha censurato la determinazione della pena è aspecifica, essendosi il ricorrente limitato ad affermare che la Corte territoriale non avrebbe dato risposta ai rilievi difensivi concernenti la pena, senza tuttavia indicarne specificamente il contenuto. Ciò non è consentito. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitano a lamentare l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, sia pure in modo sommario, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni, che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 5.22.2013, Rv. 2589632; Sez. 2, n. 13951 del 5.2.2014, Rv 259704).
2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa ciascuno della - somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 30 novembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Matilde Cammino ملتے 2 R. Cecei Olle s - DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 4 MAR. 2019 IL CANCELLIERE Claudia Pianetti