Sentenza 30 gennaio 2015
Massime • 1
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui è ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integratici della norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi è nel capo di imputazione il riferimento all'art. 81 cod. pen., posto che ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati.
Commentario • 1
- 1. Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali: concorso di reati e irrilevanza dell'esito dell'azione violenta (Giudice Raffaele Muzzica)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2015, n. 9706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9706 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 30/01/2015
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 400
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 20033/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
OS GI, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 14/2/2013 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udito per l'imputato l'avv. GUAITOLI Fabio Massimo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di OS GI per il reato di falso materiale in atto pubblico continuato commesso alterando in diverse occasioni le proprie schede valutative.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce l'errata applicazione della legge penale, rilevando l'erronea attribuzione all'imputato della qualifica di pubblico ufficiale illegittimamente fondata sulla sua mera posizione di sottufficiale dell'esercito.
2.2 Con il secondo motivo denuncia violazione del principio di correlazione per l'omessa contestazione della continuazione, riferendosi l'imputazione ad un unico fatto di reato.
2.3 Con il terzo motivo lamenta vizi della motivazione in ordine all'affermata attribuibilità all'imputato delle alterazioni in difetto di qualsiasi accertamento tecnico grafologico sulle scritture presunte false ovvero di elementi in tal senso ritraibili dal testimoniale assunto a base cognitiva del processo. Non di meno la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare come molte persone avessero accesso alle schede valutative dei militari del reparto in cui militava il OS e come alcune delle alterazioni contestate si sarebbero risolte nel peggioramento e non già nel miglioramento dei giudizi formulati dai superiori sull'imputato, apparendo dunque illogico che egli le abbia effettuate soprattutto se spinto dal movente di facilitare la sua progressione in carriera. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile in quanto non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex multis Sez. 2^, n. 22362 del 19 aprile 2013, Di Domenica, Rv. 255940). Con il gravame di merito la difesa non aveva in alcun modo contestato la qualifica di pubblico ufficiale dell'imputato, sulla quale dunque correttamente la Corte territoriale si è limitata a recepire quanto osservato nella sentenza di primo grado. Il profilo non può dunque essere introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che per il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. Conseguentemente a fronte della descrizione nel capo d'imputazione di una pluralità di condotte tutte autonomamente integratici della norma incriminatrice contestata - come è stato nel caso di specie - deve ritenersi corretta la ritenuta sussistenza del nesso della continuazione tra i reati in tal senso configurabili anche in assenza della menzione, nello stesso capo di imputazione, dell'art. 81 c.p. (ex multis Sez. 6^, n. 437/05 del 16 settembre 2004, Verdiani, Rv. 230858).
3. Generico è invece il terzo motivo che non tiene conto dell'effettivo sviluppo della linea argomentativa seguita dalla Corte territoriale per attribuire la paternità dei falsi all'imputato. Ed infatti la sentenza ha rilevato non solo come questi giovassero esclusivamente allo stesso e, per contro, come debba ritenersi scarsamente verosimile che qualcun altro abbia voluto favorirlo a sua insaputa, ma altresì come il OS, in forza delle proprie mansioni, avesse facile accesso alla documentazione oggetto di alterazioni e in un'occasione avesse esternato ad uno dei suoi superiori le sue preoccupazioni sull'eventuale contenuto delle note caratteriali redatte dal suo precedente comandante. Le conclusioni cui sono approdati i giudici di merito sulla base di tale compendio probatorio risultano pertanto tutt'altro che afflitte dai vizi denunciati con il ricorso, rilevando la non decisività degli accertamenti tecnici evocati dal ricorrente. Quanto poi all'asserito travisamento del contenuto di alcune delle alterazioni e della conseguente illogica valutazione delle medesime, così come per l'asserita impossibilità materiale per l'imputato di essere stato l'autore di alcune di esse perché impegnato in missione all'estero al momento della loro supposta consumazione, il ricorso si rivela parimenti generico, non indicando con la dovuta specificità ne' l'oggetto delle illustrate doglianze, ne' gli atti processuali che le comproverebbero.
3. Deve ancora rilevarsi che il termine di prescrizione di tutti i reati si è compiuto al più tardi il 20 marzo 2014, anche tenendo conto delle sospensioni maturate nel corso del procedimento per complessivi 61 giorni.
3.1 Escluso, dunque, che l'estinzione del reato per prescrizione potesse essere dichiarata nel giudizio di merito, va rilevato che neppure può essere dichiarata d'ufficio in questa sede, ostandovi la inammissibilità del ricorso conseguente alla genericità e manifesta infondatezza dei motivi dedotti.
3.2 La oramai consolidata e qui condivisa giurisprudenza di questa Corte afferma, infatti, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez. Un. n. 32 del 22 novembre 2000, De Luca, rv 217266).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015