Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11949
CASS
Sentenza 8 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne già riconosciuto da un genitore costituisce oggetto di un diritto soggettivo dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30, Cost., entro i limiti stabiliti dalla legge (art. 250, cod. civ.), cui rinvia la Costituzione, che non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, che è segnato dal complesso dei diritti che al minore derivano dal riconoscimento e, in particolare, dal diritto all'identità personale nella sua integrale e precisa dimensione psicofisica; pertanto il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore ad ottenere il riconoscimento, nel caso di opposizione del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, in quanto detto interesse va valutato in termini di attitudine a sacrificare la genitorialità, riscontrabile soltanto qualora si accerti l'esistenza di motivi gravi ed irreversibili che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla genitorialità (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale la pregressa tossicodipendenza del genitore, superata all'esito di un programma volontario di recupero, e l'atteggiamento di ripulsa della madre del minore nei confronti del padre naturale non costituivano ostacolo al riconoscimento e non incidevano negativamente sull'interesse del minore al riconoscimento).

La sentenza pronunziata prima della scadenza del termine per il deposito della memoria di replica previsto dall'art. 190, cod. proc. civ., impedisce alla parte di svolgere utilmente e compiutamente le sue difese ed è, quindi, nulla per violazione del principio del contraddittorio; tuttavia, in siffatta ipotesi, il giudice di appello, dopo avere dichiarato la nullità della pronunzia di primo grado, in applicazione dei principi della tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., e della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, non deve rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito.

Commentario1

  • 1I problemi psicologici del genitore naturale non costituiscono ostacolo al riconoscimento
    Andrea Falcone · https://www.filodiritto.com/ · 11 febbraio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11949
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11949
Data del deposito : 8 agosto 2003

Testo completo