Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2001, n. 4412
CASS
Sentenza 27 marzo 2001

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L'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, n. 4, cod. proc. civ. al giudice che abbia conosciuto della causa in altro grado concerne esclusivamente il caso dell'avvenuta partecipazione alla decisione oggetto di gravame, non anche quello di semplici attività istruttorie.

La materia dell'estinzione per non uso delle servitù prediali ha la sua disciplina nell'art. 1073 cod. civ. che collega tale effetto esclusivamente all'inerzia del titolare che si sia protratta per venti anni sicché non basta che il proprietario del fondo servente, avendolo acquistato in buona fede come esente dal peso, lo abbia altresì posseduto per dieci anni dopo la trascrizione del titolo, non essendo prevista nel nostro ordinamento l'"usucapio libertatis".

Nell'ipotesi di morte del difensore verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, devono considerarsi nulli. Tale nullità è soggetta al principio generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.) e deve, pertanto, essere dedotta dalla parte il cui difensore sia stato colpito dall'evento interruttivo, con l'appello, il quale assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio e non può limitarsi, a pena di inammissibilità per difetto di interesse, per mancata rispondenza al modello legale di detta impugnazione, alla sola richiesta di declaratoria della nullità della sentenza impugnata, ma deve contenere la richiesta di decisione del merito. Il giudice d'appello, il quale, non rientrando la suddetta nullità fra quelle previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., deve trattenere la causa e, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, deve pronunciare sul merito della controversia.

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    FATTO Con atto 7 aprile 1978 rep. n. 36.648 racc. n. 6998 Notaro De Simone di Forlì, ivi registrato il giorno 24 aprile 1978 al n. 1670 atti pubblici, i ricorrenti appellanti hanno acquistato dalla controinteressata a titolo di compravendita, per un prezzo dichiarato di 13 milioni di vecchie lire il Castellaccio di Rocca San Casciano, situato sul terreno distinto al catasto di quel Comune alla partita 833, foglio 23, particelle 83, 84, 212, 98, 99, 132, 134, 137, 138, 139, 140, 213, 142 e foglio 32, particelle 1 e 121, vincolato quale bene culturale come da decreto del Ministro dell'istruzione del 22 novembre 1974, dato che si tratta del rudere dell'antica fortezza che dà il nome al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2001, n. 4412
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4412
Data del deposito : 27 marzo 2001

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