Sentenza 1 giugno 2001
Massime • 2
La materiale attività del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti prescritti può essere eseguita anche a mezzo di un "nuncius" qualificato, collaboratore di studio o altro legale pur difettante dello "jus postulandi", davanti al giudice della causa, trattandosi di formalità meramente esecutiva, priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo, che nulla toglie alla riferibilità immediata dell'atto al procuratore patrocinante.
Il potere del giudice dell'impugnazione di rimettere la causa al giudice di primo grado ha carattere eccezionale e, pertanto, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., tra i quali non rientra l'ipotesi di erronea dichiarazione, in primo grado, della contumacia di una parte.
Commentario • 1
- 1. Cancelleria, deposito, posta, legittimità, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 marzo 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7449 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GE RO, difensore di se stesso ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO DÈ CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato ANTON IGIULIO LANA,
- ricorrente -
contro
UT NA, difensore di se stesso anche in via disgiunta dall'avvocato ENRICO ROMANELLI, presso il quale domicilia in ROMA VIA COSSERIA 5, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 506/98 del Tribunale di BRESCIA, Sezione 1^ Civile, emessa il 03/12/97 e depositata il 21/02/98 (R.G. 12668/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Enrico ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 24 ottobre 1992 l'avv. Gennaro Capezzuto conveniva davanti al Pretore di BR l'avv. Sandro Serangeli chiedendo il pagamento della somma di L.
1.299.428 a titolo di saldo per prestazioni professionali. Il convenuto, quale difensore di se stesso, faceva depositare in udienza dall'avv. Ferliga, mera domiciliataria, comparsa di costituzione nella quale eccepiva l'incompetenza territoriale del pretore adito e resisteva nel merito. Il Pretore di BR, con la senteNZA del 3 giugno 1994, riteneva nulla la costituzione in giudizio del convenuto e, conseguentemente, come non proposta l'eccezione di incompetenza;
nel merito accoglieva la domanda, condannando Sandro Serangeli al pagamento della somma di L. 1.299.428, oltre gli interessi dalla domanda e le spese processuali.
Proposto appello dall'avv. Serangeli e costituitosi l'avv. Capezzuto, il Tribunale di BR, con la sentenza depositata il 21 febbraio 1998, confermava la pronunzia di primo grado, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale riteneva invalida la costituzione in giudizio del convenuto, osservando che il deposito della comparsa in udienza era avvenuto ad opera di un soggetto (l'avv. Ferliga) privo del necessario potere di rappresentanza e che non vi era stata alcuna sanatoria perché la parte attrice si era limitata a chiedere termine "per esame" e, nella successiva udienza, prima di ogni altra difesa, aveva rilevato l'irregolarità della costituzione del convenuto. Il Tribunale giudicava invalida anche la successiva costituzione del convenuto nel giudizio di primo grado, avvenuta mediante comparsa del 30 novembre 1993 redatta dall'avv. Ferliga munita di procura, perché tale comparsa era nulla per indeterminatezza del suo contenuto, facendosi in essa generico riferimento alla precedente comparsa sottoscritta dall'avv. Serangeli, che era radicalmente nulla. Non poteva, quindi, essere presa in esame la questione relativa alla competenza territoriale. Nel mento, il Tribunale osservava che, pur risultando il rilascio dal parte del cliente (Interfinanziaria s.r.l.) di mandato anche in favore dell'avv. Capezzuto, questi aveva avuto contatti soltanto con l'altro difensore avv. Serangeli, da cui pertanto era stato incaricato di svolgere l'attività professionale. Avverso la sentenza del Tribunale, di BR l'avv. Sandro Serangeli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi. L'avv. Gennaro Capezzuto ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione.
1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.61 della legge n. 449/97, che ha disposto la sospensione dei termini processuali dal 26 settembre 1997 al 19 dicembre 1997 (data di entrata in vigore della legge n. 434/97 di conversione del decreto legge 27 ottobre 1997 n364) per i soggetti residenti nei comuni delle regioni Umbria e Marche, sospensione operante a favore dell'avv. Serangeli, sia come parte sia come difensore di se stesso, che è sin dalla nascita residente a [...](come risulta dal certificato anagrafico prodotto). Poiché la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale durante il detto periodo di sospensione, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione insanabile del diritto di difesa.
Il motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che all'udienza di discussione, tenuta dal Tribunale il 27 novembre 1997, è comparso il procuratore (nel giudizio di appello) dell'appellante Serangeli, avv. Bottazzi, sostituito dall'avv. Tedeschi, il quale ha chiesto che la causa fosse assegnata in decisione. In precedenza, il difensore dell'appellante aveva presentato comparsa conclusionale (del 9 ottobre 1996). Nessuna violazione del diritto di difesa si è, pertanto, verificata nel caso di specie, in cui nessuna decadenza ha subito il difensore dell'appellante Serangeli, che ha potuto esplicare pienamente il proprio diritto di difesa partecipando all'udienza di discussione (che è l'unica attività tenutasi nel corso del periodo di sospensione dei termini processuali) e chiedendo che la causa fosse decisa.
Con tale comportamento la parte ha tacitamente rinunciato a fare valere la nullità derivante dall'inosservanza della sospensione dei termini processuali (art. 157, ultimo comma, c.p.c.). 2. - Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 82 e 166 c.p.c., sostenendo che erroneamente è stata ritenuta invalida la sua costituzione in giudizio davanti al pretore. Premesso che è passata in giudicato (interno) la possibilità per lui di difendersi personalmente pur essendo iscritto in albo diverso da quello di BR (tenuto conto che tale affermazione della sentenza di primo grado non è stata impugnata), il ricorrente ritiene che egli poteva dare "mandato al suo domiciliatario su BR di effettuare il deposito del proprio fascicolo di parte", come ha ritenuto questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 3383/95. Consegue che egli non poteva essere considerato contumace nel giudizio di primo grado, nel quale il pretore avrebbe dovuto perciò pronunziarsi sull'eccezione di incompetenza territoriale da lui proposta in comparsa di risposta.
Il motivo di ricorso, riferito ad un giudizio instaurato prima del 30 aprile 1995, è fondato.
Erroneamente la sentenza impugnata, confermando la pronunzia di primo grado, ha ritenuto invalida la costituzione in giudizio del convenuto, avvenuta nella prima udienza davanti al pretore mediante comparsa di risposta sottoscritta dal difensore e depositata in udienza da un legale mero domiciliatario. Come questa Corte ha già affermato nella sentenza 23 marzo 1995 n. 3383, la materiale attività del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti prescritti può essere eseguita davanti al giudice della causa anche a mezzo di un "nuncius" qualificato, quale è un altro legale pur privo dello ius postulandi, trattandosi di formalità meramente esecutiva, priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo, che nulla toglie alla riferibilità immediata dell'atto al procuratore patrocinante. Il precedente giurisprudenziale correttamente richiamato dal ricorrente concerne, contrariamente a quanto si osserva nel controricorso, un caso identico a quello qui presentatosi, come risulta dalla motivazione della sentenza citata, che ha ritenuto valida la costituzione della parte convenuta avvenuta in udienza "a mezzo, non del procuratore munito di procura, ma" di altro legale "privo di potere sostitutivo" del difensore.
La sentenza impugnata ha affermato, a sostegno della propria tesi contraria al precedente di questa Corte (peraltro non citato), che il convenuto "avrebbe dovuto provvedere personalmente" alla costituzione in giudizio "o farsi sostituire in ciò da un procuratore". Anche questa affermazione si pone contro l'orientamento seguito da questa Corte di legittimità, secondo cui la sostituzione del procuratore per singoli atti del processo (consentita con delega scritta dall'art. 9, terzo comma, del R.D. 27 novembre 1933 n. 1578) può trovare applicazione solo con riguardo all'avvenuta costituzione del rapporto processuale e, quindi, presuppone necessariamente l'avvenuta costituzione del procuratore delegante (Cass. 24 luglio 1987 n. 6446); da ciò consegue che la sostituzione del difensore munito di procura, prevista dal citato art. 9, non può avvenire per la costituzione in giudizio, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata.
Se, pertanto, si seguisse la tesi sulla base della quale è stata ritenuta invalida la costituzione del convenuto nella prima udienza davanti al pretore si avrebbe che il difensore munito di procura dovrebbe in ogni caso provvedere personalmente alla costituzione in giudizio, senza potersi fare sostituire da altro legale privo di procura, pure se domiciliatario. L'eccessivo formalismo di questa soluzione converge nel fare ritenere corretto l'orientamento, interpretativo affermato dalla sentenza di questa Corte n. 3383/95. Consegue che, essendo valida la costituzione del convenuto avv. Serangeli avvenuta nella prima udienza davanti al pretore, erroneamente ne è stata dichiarata la contumacia.
3. - Con il terzo motivo il ricorrente censura il mancato rilievo, da parte della sentenza impugnata, della sanatoria (al sensi dell'art.157 c.p.c.) della sua invalida costituzione davanti al pretore.
Il motivo è assorbito dal fatto che, come si è detto in relazione al secondo motivo di ricorso, la costituzione del convenuto va ritenuta valida, onde non sussisteva alcuna nullità suscettibile di sanatoria.
4. - Assorbiti sono anche il quarto ed il quinto motivo del ricorso, con cui si censurano, rispettivamente, la pronunzia di merito e la condanna alle spese.
Ed invero, a seguito dell'accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va interamente cassata ed il giudice di rinvio, essendo stata valida la costituzione del convenuto, dovrà pronunziare sull'eccezione di incompetenza territoriale da questa parte proposta e, nell'ipotesi di infondatezza della stessa, decidere nuovamente il merito della causa.
5. - In ordine al giudice di rinvio, esso va individuato nel giudice di appello, non rientrando l'ipotesi di erronea dichiarazione, in primo grado, della contumacia di una parte tra i casi tassativamente previsti dagli art. 353 e 354 c.p.c. di rinvio della causa al primo giudice (v., di recente, Cass. 26 ottobre 1999 n. 12052). li giudice di appello è la Corte di appello, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51. La Corte di appello, che si designa in quella di BR, si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, ne accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di BR, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2001