Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7449
CASS
Sentenza 1 giugno 2001

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La materiale attività del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti prescritti può essere eseguita anche a mezzo di un "nuncius" qualificato, collaboratore di studio o altro legale pur difettante dello "jus postulandi", davanti al giudice della causa, trattandosi di formalità meramente esecutiva, priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo, che nulla toglie alla riferibilità immediata dell'atto al procuratore patrocinante.

Il potere del giudice dell'impugnazione di rimettere la causa al giudice di primo grado ha carattere eccezionale e, pertanto, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., tra i quali non rientra l'ipotesi di erronea dichiarazione, in primo grado, della contumacia di una parte.

Commentario1

  • 1Cancelleria, deposito, posta, legittimità, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 marzo 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7449
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7449
Data del deposito : 1 giugno 2001

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