Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1935
CASS
Sentenza 10 febbraio 2003

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Nell'ipotesi di esercizio di un'azione di responsabilità aquiliana proposta, tra gli altri, nei confronti dell'autista di un camion che aveva subito una rapina durante un trasporto, non essendo applicazione all'autista, estraneo al contratto di trasporto, la presunzione di responsabilità "ex recepto" posta dalla legge a carico del vettore, al fine di verificare la configurabilità o meno di una responsabilità per colpa dell'autista è necessario procedere all'accertamento e ad una precisa ricostruzione di tutte le modalità dell'episodio (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, prescrivendo al giudice del rinvio di prendere accuratamente in esame tutti gli elementi probatori offerti dalle parti, quali la scelta di un tragitto più lungo e dispendioso in termini di tempo, tale da costringere alla sosta notturna, la mancata ricerca di un parcheggio custodito, il mancato inserimento del dispositivo antifurto e così via).

I termini per comparire stabiliti dall'art. 163 bis cod. proc. civ. devono essere computati dalla data di notificazione dell'atto di citazione alla data fissata in tale atto per la comparizione delle parti dinanzi al giudice, senza che la nullità della citazione per il mancato rispetto del predetto termine possa essere esclusa o sanata a causa dell'eventuale rinvio d'ufficio dell'udienza di prima comparizione, operato ex art. 168 bis, n. 4 ,cod. proc. civ..

La procura speciale validamente rilasciata a margine o in calce di un atto di citazione nullo per insufficienza del termine a comparire non viene travolta dalla nullità dell'atto in cui è inserita, conservando una sua specifica identità negoziale ed una sua autonomia logica e giuridica rispetto al contenuto dell'atto in cui occasionalmente ha sede.

Qualora il giudice di secondo grado dichiari la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in quanto le ipotesi di rimessione del giudizio al primo giudice sono tassative e non estensibili analogicamente; ne consegue che il giudice di appello non soltanto dovrà disporre la rinnovazione degli atti nulli, ma dovrà consentire alla parte rimasta contumace in primo grado di svolgere tutte quelle attività che, a cagione della nullità le sono state precluse, non potendo trovare applicazione il divieto dello "jus novorum" in tutti i casi in cui il giudizio di primo grado non si sia regolarmente svolto.

Nel contratto di trasporto, per integrare l'esimente del caso fortuito prevista dall'art. 1693 cod. proc. civ. non occorre che un evento, come, nel caso di specie, la rapina, appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma secondo cod. civ., ed assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere od attenuare il rischio della perdita del carico. La valutazione circa la prevedibilità ed evitabilità della rapina costituisce giudizio di fatto che, se congruamente motivato, non è censurabile dal giudice di legittimità.

La denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati assistito da presunzione di credibilità ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., ancorché in ordine ad essi vi sia stata sentenza istruttoria di non doversi procedere perché ignoti gli autori del reato; con la conseguenza che la semplice denuncia non è sufficiente, attesa la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli, ad esonerare quest'ultimo, che con la denuncia si assuma vittima di una rapina, dalla responsabilità per la perdita della merce trasportata.

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    Fabio Fiorucci · https://www.filodiritto.com/ · 14 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1935
Data del deposito : 10 febbraio 2003

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