Sentenza 10 maggio 2001
Massime • 3
Il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, è diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost.: in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere così una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico - fisico del minore.
Nel procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma, cod. civ. per conseguire una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore, che abbia già riconosciuto il figlio infrasedicenne, al riconoscimento dello stesso minore da parte dell'altro genitore, il minore non assume la qualità di parte, ma ne è prevista soltanto l'audizione, sempre che ne sia capace per ragioni di età o per altre cause, sicché in tale procedimento non insorge l'esigenza della nomina di un curatore speciale del minore. Nè la mancata previsione della necessità di tale nomina si pone in contrasto con gli artt. 3, 31 e 111 Cost., atteso che il minore risulta adeguatamente protetto dalla verifica che il tribunale per i minorenni è chiamato a compiere circa l'effettiva rispondenza all'interesse del minore medesimo del secondo riconoscimento.
Nel procedimento disciplinato dall'art. 250, quarto comma, cod. civ., il vizio procedurale dipendente dalla mancata audizione del minore deve essere espressamente dedotto dalle parti, non trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio, ma di prescrizione rivolta a soddisfare unicamente l'esigenza di accertare se il rifiuto del consenso del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento risponda o meno all'interesse del minore.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2001, n. 6470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6470 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BO ZI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso l'avvocato GIANFRANCO DOSI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UF BI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GOTTARDO 21, presso l'avvocato MARIA DI SCIULLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;
PROCURATOREGENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1292/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Minori, depositata il 13/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Dosi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Di Sciullo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8 aprile 1999 il Tribunale per i Minorenni di Roma, in accoglimento della domanda proposta da AB NI ai sensi dell'art. 250 c.c., autorizzava quest'ultimo al riconoscimento della minore TA AN, nata il [...], emettendo pronunzia che teneva luogo del consenso della madre naturale CI AN.
Proposto appello dalla AN ed appello incidentale dal NI al fine di ottenere l'immediato ripristino dei rapporti con la bambina, con sentenza del 4 febbraio - 14 aprile 2000 la Corte di Appello di Roma, sezione per i Minorenni, rigettava entrambe le impugnazioni, osservando in motivazione, per quanto in questa sede rileva, che l'interesse della minore al riconoscimento paterno era stato correttamente ravvisato dal primo giudice, atteso non solo che l'assunto della appellante in ordine ad una pretesa strumentalità della domanda ad inconfessabili scopi di vantaggio personale era rimasto sfornito di qualsiasi riscontro, ma anche che non era stato dalla medesima prospettato quali conseguenze negative potessero derivare alla figlia dal secondo riconoscimento ne' quali particolari esigenze ricorressero di evitare, con riferimento alle attuali condizioni di vita e di inserimento della minore, turbamenti o conflittualità psicologiche pregiudizievoli al suo armonico sviluppo, tenuto anche conto che la bambina conosceva già bene il NI e quanto meno a partire dal terzo anno di età aveva intrattenuto con il medesimo un normale rapporto di frequentazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la AN deducendo tre motivi. Resiste con controricorso il NI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt.250 c.c. e 78 c.p.c., si deduce che il Tribunale per i Minorenni
avrebbe dovuto procedere di ufficio alla nomina di un curatore speciale della minore, stante il conflitto di interessi tra la madre che si opponeva al secondo riconoscimento e la bambina. Si prospetta in subordine, per l'ipotesi in cui si ritenga non necessaria nel procedimento di cui all'art. 250 c.c. la nomina di un curatore speciale del minore, la questione di legittimità costituzionale della norma stessa, con riferimento agli artt. 3, 31 e 111 Cost., nella parte in cui, del tutto irragionevolmente rispetto alle altre ipotesi in cui occorre nominare un curatore speciale, non ne prevede la nomina di ufficio da parte del giudice in presenza di un conflitto di interessi tra il minore ed il suo rappresentante.
Il motivo è infondato.
Come questa Suprema Corte ha avuto più volte occasione di rilevare, nel procedimento di cui all'art. 250 comma 4 c.c. sono litisconsorti necessari il genitore che si oppone al riconoscimento ed il pubblico ministero, che deve intervenire ai sensi dell'art. 70 comma 1 n. 3 c.p.c., e non anche il minore infrasedicenne del cui riconoscimento si controverte, cui non occorre quindi nominare un curatore speciale:
la norma prevede infatti soltanto l'audizione del minore stesso, sempre che ne sia capace per ragione di età o per altra causa, quale essenziale elemento conoscitivo al fini dell'accertamento se il rifiuto del consenso opposto dal genitore che ha effettuato il primo riconoscimento risponda o meno al suo interesse (v. Cass. 1993 n. 1741, 1990 n. 6093; 1987 n. 2654; 1982 n. 3180; 1981 n. 6660). Appare peraltro manifestamente infondata la questione di costituzionalità subordinatamente proposta, sotto tutti i profili prospettati, risultando la posizione del minore compiutamente protetta dalla verifica che il tribunale minorile è chiamato a compiere circa l'effettivo interesse del medesimo al secondo riconoscimento. La mancata previsione da parte del legislatore della presenza nel processo di un altro soggetto designato dal giudice a tutela di detto interesse integra una scelta legislativa pienamente coerente con la struttura e con l'oggetto del giudizio, nel quale - come già rilevato - il minore non assume la qualità di parte (v. sul punto, in relazione ad analoga eccezione di incostituzionalità dell'art. 273 c.c. in quanto non prevede la nomina di un curatore speciale del minore, Cass. 1999 n. 10786). Va al riguardo ricordato che la stessa Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 250 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 31 comma 2 Cost., nella parte in cui "non prevede che il riconoscimento di infrasedicenne, non riconosciuto da alcuno dei genitori, non possa avvenire, o non produca effetto, senza il concorso della volontà di legale rappresentante del minore", ha osservato che l'introduzione di una nuova disciplina diretta ad assicurare la tutela invocata non è riconducibile ad una soluzione costituzionalmente obbligata, ma appartiene alla sfera di discrezionalità riservata al legislatore (C. Cost. 1988 n. 686, ord.).
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 250 comma 4 c.c. e dell'art. 12 della legge n. 176 del 1991, si deduce che il giudice di merito ha omesso di disporre l'audizione della minore, così violando le norme sopra richiamate, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
Il motivo è inammissibile per la sua novità, risolvendosi in una censura non prospettata in sede di appello. Va in proposito considerato che il vizio procedurale dipendente dal mancato espletamento dell'incombente in discorso - ovviamente a prescindere da ogni considerazione, assorbita dalla ritenuta inammissibilità della doglianza, circa l'esistenza nella specie di un obbligo siffatto, in relazione all'età della minore - deve essere espressamente dedotto dalle parti, non trattandosi di nullità rilevabile di ufficio, ma - come già ricordato nell'esame del primo motivo - di prescrizione rivolta unicamente a soddisfare l'esigenza di accertare se il rifiuto del consenso risponda o meno all'interesse del minore (v. sul punto Cass. 1994 n. 11263; 1982 n. 3180). Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 250 c.c. ed omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si sostiene che la Corte territoriale ha presunto, ma non accertato l'interesse della minore, fornendo una motivazione palesemente insufficiente e contraddittoria, non tenendo conto degli elementi forniti dalla AN a dimostrazione dell'interesse della minore stessa contrario al secondo riconoscimento e non disponendo le indagini del servizio sociale e gli accertamenti di polizia dalla medesima sollecitati a tale scopo.
La censura è infondata.
Rileva al riguardo la Corte che nell'ampio dibattito sviluppatosi negli anni successivi alla riforma del diritto di famiglia in ordine all'interesse del minore al riconoscimento postulato dall'art. 250 c.c. nel caso di opposizione dell'altro genitore ed alle conseguenti implicazioni sul piano probatorio, questa Suprema Corte è fin dalla nota sentenza n. 6093 del 1990 orientata ad assumere tra i principi fondamentali di riferimento anche il diritto del secondo genitore al riconoscimento, quale diritto soggettivo primario del genitore stesso, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost., pur con le limitazioni desumibili dal quadro generale in cui la disposizione costituzionale si pone, ed a ritenere che detto diritto possa essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza ad esso proporzionale, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psico fisico, chiaramente non identificabile per la sua rilevanza con l'interesse del minore stesso a non veder turbata la serenità della vita che conduce con il genitore che lo ha riconosciuto per primo (vedi in tal senso, pur con diverse accentuazioni, Cass. 2000 n. 1990, 1999 n. 12077; 1999 n. 2338; 1998 n. 12018; 1998 n. 2669; 1994 n. 11263). Ritiene la Corte che tale orientamento debba essere in questa sede confermato, con alcune opportune puntualizzazioni. È innanzi tutto da osservare che l'affermazione del diritto del genitore naturale al riconoscimento non comporta una alterazione del criterio di valutazione per l'autorizzazione al secondo riconoscimento, che non può che essere costituito, secondo il chiaro disposto dell'art. 250 c.c., dall'esclusivo interesse del minore. D'altro canto il diritto alla genitorialità è concepito dalla stessa Costituzione in termini non assoluti ed incondizionati, ma nei limiti segnati dalla legge cui la stessa Costituzione rinvia, ed una limitazione in tal senso può essere rinvenuta nello stesso art. 250 c.c. E tuttavia la configurazione in Costituzione di un diritto dei genitori al riconoscimento della propria posizione nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio necessariamente comporta un problema di bilanciamento di interessi diversi, così che esso può ritenersi legittimamente sacrificato solo quando altre esigenze di importanza pari al suo valore ne giustifichino la compressione. In questa prospettiva lo stesso concetto di interesse del minore richiamato dalla norma assume una specifica connotazione, dovendo chiaramente disattendersi un'interpretazione - che il tenore letterale della legge sembrerebbe autorizzare - in forza della quale il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore o l'accertata ininfluenza nella sua vita futura della acquisizione di una doppia genitorialità costituirebbero ostacolo all'esercizio del diritto del secondo genitore ad affermare la propria paternità. Una lettura della norma aderente al principi costituzionali di riferimento impone per converso di valutare l'interesse in discorso in termini di attitudine a sacrificare il diritto alla genitorialità, e quindi di ritenere che soltanto la presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psicofisico del minore, configuri l'interesse del minore al non riconoscimento e giustifichi il sacrificio totale della responsabilità genitoriale ancor prima che essa si possa esercitare.
In tale ordine di idee appare evidente che il favore per il secondo riconoscimento non trova fondamento su una valutazione in via presuntiva, generale ed astratta degli effetti positivi che normalmente si producono nella vita della prole per la contemporanea presenza di entrambe le figure genitoriali, - secondo l'impostazione adottata talvolta nella giurisprudenza e giustamente criticata dalla dottrina - bensì sulla corretta definizione del concetto stesso di interesse del minore, in relazione al quale il diritto del genitore non si pone in termini di contrapposizione, ma come misura ed elemento di definizione, così da superare i dubbi di incostituzionalità avanzati in passato nei confronti di una lettura del dato normativo centrata esclusivamente sull'interesse del minore, che va comunque accertato nella sua concretezza ed effettività. Va ancora sotto altro profilo considerato che l'interesse del minore non può non essere segnato dal complesso dei diritti che al medesimo derivano dal secondo riconoscimento, ed in particolare dal diritto soggettivo della persona ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere una identità precisa e completa dal punto di vista biologico. Tale diritto all'identità personale nella sua integrale dimensione psicofisica, nella sua irripetibile individualità costituita anche dal suo patrimonio genetico si intreccia peraltro, per i profili attinenti ai trattamenti sanitari ed all'anamnesi, con l'altrettanto fondamentale diritto alla salute, nelle sue molteplici potenzialità esplicative ed espansive. I richiamati principi appaiono pienamente rispettati ed applicati nel decreto impugnato, che dopo aver correttamente configurato il riconoscimento un diritto soggettivo primario sia del genitore che del figlio, da un lato ha rilevato - con motivazione ampia e logicamente corretta, e quindi non sindacabile in questa sede - l'inconsistenza dell'assunto della AN secondo il quale la domanda del NI era rivolta ad inconfessabili scopi di vantaggio personale, dall'altro lato ha posto in evidenza - con motivazione altrettanto congrua e logica - che la predetta non aveva dimostrato e neppure prospettato quali conseguenze negative potessero derivare alla minore dal secondo riconoscimento, ne' aveva dedotto quali specifiche esigenze ricorressero di evitare turbamenti o conflittualità psicologiche suscettibili di recare seno pregiudizio all'armonico sviluppo della bambina, che peraltro intratteneva con il NI un normale rapporto di frequentazione sin dal terzo anno di età.
Le ulteriori censure della ricorrente in ordine a tale accertamento, sostanziandosi in mere controvalutazioni rispetto al rilievi svolti dalla Corte di Appello, non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
La natura della causa giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 16 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2001