Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2001, n. 6470
CASS
Sentenza 10 maggio 2001

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Il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, è diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost.: in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere così una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico - fisico del minore.

Nel procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma, cod. civ. per conseguire una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore, che abbia già riconosciuto il figlio infrasedicenne, al riconoscimento dello stesso minore da parte dell'altro genitore, il minore non assume la qualità di parte, ma ne è prevista soltanto l'audizione, sempre che ne sia capace per ragioni di età o per altre cause, sicché in tale procedimento non insorge l'esigenza della nomina di un curatore speciale del minore. Nè la mancata previsione della necessità di tale nomina si pone in contrasto con gli artt. 3, 31 e 111 Cost., atteso che il minore risulta adeguatamente protetto dalla verifica che il tribunale per i minorenni è chiamato a compiere circa l'effettiva rispondenza all'interesse del minore medesimo del secondo riconoscimento.

Nel procedimento disciplinato dall'art. 250, quarto comma, cod. civ., il vizio procedurale dipendente dalla mancata audizione del minore deve essere espressamente dedotto dalle parti, non trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio, ma di prescrizione rivolta a soddisfare unicamente l'esigenza di accertare se il rifiuto del consenso del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento risponda o meno all'interesse del minore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2001, n. 6470
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6470
Data del deposito : 10 maggio 2001

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