Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2010, n. 34830
CASS
Sentenza 2 luglio 2010

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Il proprietario del terreno che abbia affidato a un terzo l'esecuzione di opere edilizie sullo stesso è colposamente responsabile, nella qualità di titolare degli obblighi di sicurezza, per tutto quel che concerne l'approntamento della zona di lavoro, e, quindi, anche dell'inondazione conseguente alla fuoriuscita dall'alveo di un fiume per il mancato compimento dei necessari interventi di contenimento e di regimentazione della scarpata artificiale del cantiere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2010, n. 34830
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34830
    Data del deposito : 2 luglio 2010

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