Sentenza 2 luglio 2010
Massime • 1
Il proprietario del terreno che abbia affidato a un terzo l'esecuzione di opere edilizie sullo stesso è colposamente responsabile, nella qualità di titolare degli obblighi di sicurezza, per tutto quel che concerne l'approntamento della zona di lavoro, e, quindi, anche dell'inondazione conseguente alla fuoriuscita dall'alveo di un fiume per il mancato compimento dei necessari interventi di contenimento e di regimentazione della scarpata artificiale del cantiere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2010, n. 34830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34830 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2010 |
Testo completo
M
34830/ 1 0 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 02/07/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1296/2010 Dott.
- Presidente GRAZIANA CAMPANATO
- Rel. Consigliere - RUGGERO GALBIATI Dott.
-
REGISTRO GENERALE Dott. LUISA BIANCHI
- Consigliere - N. 3931/2010
- Consigliere - Dott. FELICETTA MARINELLI
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) ON AN N. IL 13/04/1972
2) PARTE CIVILE avverso la sentenza n. 598/2007 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 03/07/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carmine Salvle RUGGERO GALBIATI che ha concluso per il rigetto del ricorso. W. Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Udito, per la parte civile, l'Avvt paols Fantusati
Udivil difenson A Merio Inveaccio
1
1.Con sentenza in data 28-9-2006 del Tribunale di Perugia-Giudice monocratico-,
DR CI veniva dichiarato colpevole del reato previsto dagli artt. 426-449
C.P. perché, quale legale rappresentante della S.E.P. -Società Edificatrice Ponte-, aveva cagionato per colpa un'inondazione, consistita in un fenomeno alluvionale di notevoli dimensioni, conseguente alla fuoriuscita dall'alveo del Rio Tofina, affluente in destra idrografica del fiume Tevere, a causa del mancato ripristino delle condizioni di sicurezza sul lato del cantiere interessato dai lavori della Soc. S.E.P., ove era stato realizzato un consistente riporto di terreno privo di contenimento e di regimentazione che raggiungeva l'alveo del fiume. Il CI veniva dichiarato pure colpevole del reato stabilito dall'art. 650 C.P., per avere omesso di ottemperare all'ordinanza del
Comune di Perugia, relativa alla realizzazione di idonea delimitazione dell'area su cui si era poi verificato il dissesto. Il Tribunale lo condannava, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro
150,00 di ammenda, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile - il
Comune di Perugia- da liquidarsi in separata sede, con il riconoscimento della provvisionale di euro 50.000,00.
2. In fatto (29-6-2002), si era verificato un fenomeno di esondazione concernente il
Rio Tofina, nel tratto a monte del sottopasso ferroviario nella zona di Ponte Felcino e precisamente nell'area di via Maniconi, laddove sul pendio erano in corso lavori presso il cantiere della Soc. S.E.P., il cui terreno era in parte occupato da terra di risulta proveniente da scavi con assetto sia in piano che a scarpata libera;
sia il ciglio che il piede della scarpata artificiale erano privi di opere di salvaguardia, di sbarramento e convogliamento di acque di percolazione a guardia del Rio Tofina che scorreva nelle immediate vicinanze.
Il fenomeno alluvionale si era sviluppato con la fuoriuscita delle acque del corso d'acqua nella zona precedente il tubo in calcestruzzo (di diametro1,5 m) posto al di sotto del piano stradale in corrispondenza del sottopasso della Ferrovia Umbra;
il
2 volume d'acqua aveva invaso la superficie stradale del sottopasso e, a valle di questo, le strade circondanti l'abitato di via Maniconi con allagamento degli scantinati e dei piani terra: il fenomeno alluvionale aveva avuto la durata di alcune ore per poi lasciare tracce abbondanti di fango e di altro materiale solido.
Secondo i periti nominati dal Giudice, cause dell'esondazione dovevano ritenersi le seguenti: eccezionale intensità e breve durata della precipitazione meteorica;
materiali presenti nell'alveo del Rio Tofina;
presenza di un tubo interrato in calcestruzzo di sezione insufficiente;
scarsa manutenzione dell'alveo dell'affluente.
Peraltro, altra concausa dell'evento risultava essere la scarpata artificiale del cantiere della Soc. S.E.P., sita sul versante destro del Rio Tofina e costituita da materiale incoerente facilmente trasportabile dalle acque di dilavamento e di ruscellamento;
in particolare, il cantiere era privo degli accorgimenti necessari per evitare fenomeni di tracimazione e ruscellamento di acque meteoriche lungo le scarpate libere realizzate con materiali di risulta appunto provenienti da scavi di cantiere.
3. L'imputato proponeva impugnazione con appello limitatamente al capo di condanna relativo al reato colposo.
La Corte di Appello di Perugia, con decisione in data 3-7-2009, confermava la sentenza di primo grado.
Il Giudice di Appello, in ordine ai motivi di gravame, osservava che appariva corretta l'attribuzione di responsabilità al legale rappresentante della Soc. S.E.P., in quanto quest'ultima era la proprietaria dell'area e committente dei lavori;
tra l'altro,
l'imputato aveva sottoscritto la notifica preliminare di inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 11 D.L.G.S. 494/1996, diretta alla A.S.L. di competenza. Per contro,
l'impresa Bianchini aveva preso in appalto dalla S.E.P. l'esecuzione di lavori di urbanizzazione dell'area ed i suoi compiti erano limitati alla fornitura della manodopera, delle attrezzature, del materiale ai fini del completamento delle opere oggetto dell'appalto; mentre, la gestione e l'organizzazione del cantiere era rimasta nella sfera di operatività della committente.
3
- La Corte di Perugia rilevava che la procura institoria conferita dal prevenuto al proprio genitore IE CI non comportava il venir meno delle responsabilità proprie di DR CI in relazione al ruolo da lui rivestito di legale rappresentante della Società.
Aggiungeva il Collegio di Appello che le risultanze della perizia svolta, fondate su attenti rilievi tecnici, confermavano in modo esaustivo la ricorrenza del nesso di causalità, pure in presenza di altre concause, tra la terra costituente la scarpata artificiale del cantiere, trasportata e sedimentata nell'alveo del corso d'acqua, e la grave inondazione determinatasi.
4. L'imputato avanzava ricorso per cassazione esponendo quattro motivi di ricorso.
a) Rilevava che, ai sensi dell'art. 42 C.P., nessuna effettiva responsabilità poteva individuarsi a carico della Soc. S.E.P. e, per questa, nei confronti del legale rappresentante;
piuttosto, erano evidenziabili profili di colpa a carico di altri soggetti: in primo luogo, l'Impresa Bianchini, appaltatrice dei lavori affidati dalla S.E.P.;il geom. Claudio Vicarelli, direttore dei lavori;
il geom. Giorgio Lombardini, responsabile della sicurezza all'interno del cantiere. In specie, doveva ritenersi che il riporto di terra, considerato tra le cause dell'evento, era stato collocato all'interno del cantiere da maestranze alla dipendenze dell'Impresa Bianchini;
ogni attività all'interno del cantiere era di competenza di quest'ultima.
b) Il Giudice di Appello non aveva correttamente valutato le conseguenze giuridiche discendenti dalla procura institoria conferita da DR CI al padre IE, in relazione alla situazione di fatto attestata da vari testi per cui esternamente il responsabile dell'azienda risultava essere IE CI, mentre il figlio DR solo di rado era presente in cantiere.
c) Osservava il ricorrente che i periti nominati in primo grado avevano indicato quattro cause che essenzialmente avevano provocato il disastro, aggiungendo in modo marginale e non sicuro il contributo eziologico proveniente dalla scarpata libera formata dall'accumulo di terra del cantiere.
4 d) La Corte di Perugia non aveva correttamente applicato l'art. 41 2° comma C.P., sottovalutando l'efficacia esclusiva, nella produzione del grave fenomeno alluvionale, della precipitazione atmosferica di eccezionale intensità, verificasi in precedenza solo in annate molto remote.
L'istante chiedeva l'annullamento della decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Si osserva che i giudici di primo e secondo grado hanno correttamente ricostruito in fatto la vicenda processuale, argomentando sulla base di elementi probatori esaustivamente acquisiti, adeguatamente apprezzati anche in relazione alle deduzioni tecniche svolte dai periti nominati in dibattimento dal giudice di primo grado.
Parimenti, correttamente applicati risultano i principi in tema di accertamento del rapporto di causalità, fondato sul criterio della “condicio sine qua non” integrato con il riferimento alla c.d. legge scientifica di copertura, desumibile dalle indicazioni fornite dai periti. In particolare, si è tenuto conto delle emergenze ricavabili dai criteri scientifici applicabili in materia, in correlazione al caso concreto, onde, tenuto conto dell'esclusione di fattori alternativi, pervenire con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica alla conclusione per cui, qualora fossero stati eseguiti i necessari interventi di contenimento e di regimentazione della scarpata prospiciente il corso d'acqua e relativa alla zona in pendio di proprietà della Soc. S.E.P., sarebbe venuta meno una delle concause dell'evento dannoso che avrebbe avuto luogo con modalità meno invasive (v. Cass.S.U- 10-12-2002-Franzese; Cass. 6-11-2007 n°
840/2008; Cass. 14-11-2007 n° 10.795/2008).
6.In particolare, sul primo motivo di doglianza, i giudici di primo e secondo grado hanno correttamente argomentato in fatto in ordine all'appartenenza alla Soc. S.E.P. dei vari cantieri in corso per l'urbanizzazione e la lottizzazione del comprensorio di sua proprietà, dove alcuni edifici erano in via di ultimazione, un altro era stato da
세 poco iniziato, ed un ulteriore terreno era oggetto di lavori di urbanizzazione primaria affidata all'Impresa Bianchini, la quale in base al contratto di appalto era tenuta alla fornitura della manodopera, delle attrezzature, del materiale e di ogni altro mezzo necessario alla completa esecuzione dei lavori.
Al riguardo, si osserva che la vicenda in esame esula evidentemente dalla materia antinfortunistica, bensì si tratta di una fattispecie colposa a seguito di specifico evento costituente disastro;
peraltro, ben può essere presa in considerazione, in riferimento alla regolamentazione della gestione del cantiere e delle relative operazioni, la normativa sul punto vigente in tema di prevenzione e sicurezza nei posti di lavori, attesa la stretta connessione degli interessi tutelati. Ne consegue l'indubbia riferibilità alla Soc. S.E.P.- quale proprietaria dei terreni, interessata all'urbanizzazione e lottizzazione di essi, committente delle opere- della normativa di cui all'art. 3
D.L.G.S. 494/1996 (che richiama a sua volta l'art. 3 D.L.G.S. 626/1994) in ordine alla predisposizione, salvaguardia del cantiere ed organizzazione generale delle attività: come è noto, la committenza è responsabile ai fini della sicurezza di tutto quanto riguarda l'approntamento in generale della zona di lavoro. All'uopo è chiaro che la parte strutturale dell'area adibita a cantiere rimane, sia ai fini della sicurezza
(anche al di fuori del settore antinfortunistico, e sotto profili più ampiamente civilistici: artt.2050- 2051 C.C.) che a fini manutentivi e conservativi, nella sfera di competenza e di responsabilità del titolare del terreno stesso, poi attrezzato per l'esecuzione delle opere. Inoltre, nel caso in questione, chiaramente limitati erano gli incombenti lavorativi facenti capo specificamente ed esclusivamente all'appalto di cui era titolare l'Impresa Bianchini.
7. In ordine al 2° motivo di ricorso, la Corte di merito ha già correttamente dedotto in ordine al fatto per cui la procura institoria conferita da DR CI al proprio genitore IE non determinava il venir meno delle responsabilità facenti capo al primo nella sua qualità del legale rappresentante della Soc. S.E.P.
8. Sui motivi 3-4 di censura concernenti specificamente la ricorrenza del nesso eziologico, si precisa ulteriormente che i giudici di merito hanno dato attuazione al
6 criterio, vigente sempre in tema di rapporto eziologico, della pari valenza comunque di un concorso di fatti che hanno partecipato materialmente alla produzione di un accadimento, presunzione che può essere superata, con la preminenza di una sola causa, solo a condizione della ricorrenza della prova sicura che un'unica circostanza sia stata sufficiente a determinare l'evento. Si aggiunge, in tema, che l'accertamento della ricorrenza del nesso di causalità configura un giudizio di fatto, (riservato al giudice di merito), non censurabile se correttamente e logicamente motivato, così come effettuato nel caso di specie. Nella vicenda, infatti, i periti hanno indicato esaustivamente la dinamica e modalità dell'occorso e le concause che lo hanno provocato, tra cui la mancata predisposizione di opere di sistemazione e rafforzamento del pendio discendente sul Rio Topina, e la presenza appunto di fattori causali concorrenti e non esclusivi.
9. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione IV° Sezione Penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e condanna il ricorrente a rifondere le spese della parte civile costituita, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 2-7-2010. Il Presidente2 Il Consigliere Est.
Rfallwat
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 SET. 2010 IL CANCELLERE C/1 DICASS Giulio Mari IBÉRIO M
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