Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 1
La disciplina relativa alla sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta con la l.27.5.1998 n.165, può trovare applicazione esclusivamente nei confronti di condannati che non si trovino già detenuti in carcere e quindi non si applica, oltre che nei casi previsti dal comma 9, nei confronti di coloro che al momento dell'esecuzione si trovano in carcere in espiazione pena per fatto oggetto di condanna diversa da quella da eseguire.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/09/1999, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 22/09/1999
1.Dott. MALZONE ENNIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO " N. 2658
3.Dott. ROMIS VINCENZO rel. " REGISTRO GENERALE
4.Dott. BIANCHI LUISA " N. 00212/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di FAVARAnei confronti di PECORARO CALOGERO N. IL 10.12.1971
avverso ordinanza del 20.11.1998 PRETORE di FAVARA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO lette le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cedrangolo il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Agrigento nei confronti di Pecoraro Calogero Ordine di carcerazione per l'espiazione della pena complessiva di mesi sette di reclusione e mesi quattro di arresto, derivante dal cumulo delle pene inflitte con sentenze del Pretore di Agrigento;
tale provvedimento veniva notificato al Pecoraro già ristretto in carcere per espiazione di pena detentiva, con scadenza 16/9/1998, irrogata per fatto diverso da quelli oggetto delle condanne da eseguire. Proponeva incidente di esecuzione il Pecoraro duolendosi della mancata applicazione nei suoi confronti dell'art. 656 c.p.p., come modificato dalla cd. "legge Simeone", per la mancata sospensione dell'ordine di esecuzione;
il pretore di Agrigento, Sez. Distaccata di Favara, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della tesi sostenuta dal Pecoraro, disponeva la sospensione della pena detentiva di cui all'ordine di esecuzione ed ordinava l'immediata remissione in libertà del condannato, con trasmissione degli atti al P.M. "per l'assolvimento delle incombenze previste per legge".
Avverso detto provvedimento ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Agrigento, denunciando violazione di legge perché, a suo avviso, la sospensione dell'esecuzione prevista dalla "legge Simeone", che ha modificato l'art. 656 c.p.p., non potrebbe essere disposta nei confronti di persona che - come nel caso di specie - si trovi già detenuta per espiazione di altra condanna.
Il ricorso è fondato.
L'art. 656 c.p.p., nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 della legge 27/5/1998 n. 165 (cd. "legge Simeone"), prevede come obbligatoria l'immediata sospensione da parte del pubblico ministero dell'efficacia dell'ordine di carcerazione in presenza di determinate condizioni e sempre che la pena inflitta o il residuo da espiare non sia superiore al limite di tre anni (ovvero quattro anni, nei casi di cui agli artt. 90 e 94 del D.P.R. n. 309/90). Orbene, ritiene il Collegio che detta disciplina possa trovare applicazione esclusivamente nei confronti di condannati che non si trovino già detenuti in carcere;
ad avviso di questa Corte, dunque, della disciplina in parola non possono beneficiare, non solo i soggetti condannati per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis della legge 26/7/1975 n. 354 e quelli che nel momento in cui la sentenza diviene definitiva si trovano in stato di custodia cautelare in carcere per il fatto oggetto della condanna da eseguire (come espressamente previsto dal comma nono dell'art. 656 c.p.p.), ma anche coloro i quali si trovano ristretti in carcere in espiazione di pena per fatto oggetto di condanna diversa da quella da eseguire. Militano a favore di siffatto orientamento considerazioni di ordine - logico - riconducibili alla "ratio" della norma - ed argomenti di natura letterale in relazione alle espressioni adottate dal legislatore nel formulare il testo della norma stessa. Quanto alle prime, è sufficiente rilevare che il legislatore è stato chiaramente animato dall'intento di evitare, a soggetti condannati a pene detentive di non rilevante entità (irrogate quindi per fatti ritenuti non di particolare allarme sociale), l'impatto con una struttura penitenziaria e l'esperienza del carcere, ritenendo, in tal caso, adeguata a soddisfare le esigenze punitive e di emenda una delle misure alternative alla detenzione: orbene è evidente che tali considerazioni non possono valere per chi, viceversa, in carcere già si trova in espiazione di pena definitiva per altra condanna. Il che trova una implicita, ma non per questo meno eloquente, conferma nel comma decimo dell'articolo in esame, laddove la condizione del condannato in stato di libertà risulta equiparata a quella del condannato che si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire: ciò sta inequivocabilmente a significare che il legislatore, attraverso le innovazioni apportate all'art. 656 c.p.p., ha inteso evitare la concreta realtà carceraria, in presenza di determinate condizioni, esclusivamente a colui il quale, nel momento in cui diviene definitiva la sentenza di condanna, non si trova all'interno di un istituto penitenziario (o perché in condizioni di assoluta libertà oppure perché, pur essendo in condizioni di affievolita libertà, si trova comunque al di fuori di una struttura carceraria). Per quel che concerne le ragioni di ordine letterale, giova porre in rilievo che nella norma in questione sono stabilite diverse modalità di avviso per il "condannato" e per il "condannato già detenuto": per il primo è infatti prevista la consegna dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione, con l'avviso che ha la facoltà di presentare istanza finalizzata ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione;
per il "condannato già detenuto" è invece prevista solo la notifica dell'ordine di esecuzione, (necessaria anche ai fini della eventuale proposizione di un incidente di esecuzione da parte dell'interessato) senza altre formalità, prova evidente che il legislatore ha ritenuto che, in tal caso, non potesse essere consentita la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione.
In accoglimento del proposto ricorso, l'impugnato provvedimento deve essere pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Agrigento per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Agrigento. Così deciso in Roma, il 22 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 1999