Sentenza 3 novembre 1999
Massime • 1
La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva prevista dal comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 l. 27 maggio 1998, n. 165, opera esclusivamente in favore del condannato non detenuto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la decisione del giudice dell'esecuzione il quale aveva sospeso l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero nei confronti di soggetto che, all'atto della notifica, scontava in regime di detenzione domiciliare la condanna di cui a precedente ordine di esecuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/11/1999, n. 5143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5143 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 3/11/1999
1. Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
2. " Giorgio Di Iorio " N. 5143
3. " Nicola Bottalico " REGISTRO GENERALE
4. " ON IB ME " N. 16289/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Ragusa
avverso l'ordinanza del Pretore di Ragusa pronunciata l'11 febbraio 1999 nei confronti di NO DA Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Bottalico Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 11 febbraio 1999 il Pretore di Ragusa, quale giudice dell'esecuzione, ordinava la sospensione della esecuzione della pena detentiva di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal P.M. presso la stessa Pretura il 19.11.1998 nei confronti di NO DA, che stava scontando in regime di detenzione domiciliare le condanne di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal P.M. presso la stessa Pretura il 21.3.1997.
Riteneva il Pretore, a fondamento della disposta sospensione, che il P.M. aveva omesso l'ordine di sospensione della esecuzione previsto dal 5^ comma dell'art. 656 c.p.p., introdotto con l'art. 1 della L. 27 maggio 1998, n. 165, pur avendo provveduto alla notifica del provvedimento in data 25 novembre 1998 e ad informare, ai sensi dell'art. 51 bis dell'Ordinamento Penitenziario, il Magistrato di Sorveglianza per la eventuale prosecuzione provvisoria della misura. Avverso l'indicata ordinanza del Pretore di Ragusa proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la stessa Pretura chiedendone l'annullamento.
Assumeva il ricorrente che il meccanismo della sospensione dell'esecuzione, così come indicato dall'art. 656, 5^ co. c.p.p. - modificato dall'art. 1 L. 27-5-1998, n. 165 - riguardava i casi in cui, concorrendo le altre condizioni previste dalla legge, il soggetto da sottoporre ad esecuzione, cui vanno "consegnati" l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione del P.M., non sia detenuto, avendo il 1^ e il 5^ comma del citato art. 656 utilizzato la dizione "consegna".
Il ricorso è fondato.
Invero la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva prevista dal 5^ comma dell'art. 656 c.p.p., come sostituito dall'art.1 della L. 27 maggio 1998, n. 165, va disposta per il condannato non detenuto e non più quello detenuto.
Infatti detto quinto comma, dopo aver indicato le ipotesi in cui è possibile sospendere la esecuzione della pena detentiva, dispone che "L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato" con l'avviso che entro trenta giorni può presentare istanza per ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, espressamente previste. Ora, la previsione della "consegna" al condannato dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione presuppone un condannato non detenuto, come si ricava dall'esame del prima e del secondo comma dello stesso art. 656 c.p.p.
Infatti mentre il secondo comma dell'art. 656 c.p.p. prevede che l'ordine di esecuzione è "notificato all'interessato" se il condannato è già detenuto, il primo comma dello stesso articolo prescrive che "Copia dell'ordine è consegnata all'interessato" se il condannato non è detenuto.
Pertanto per la NO DA, che stava scontando in regime di detenzione domiciliare le condanne di cui ad altro provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, doveva essere disposta soltanto la notificazione del nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti datato 19.11.1998, come in effetti è stato provveduto, trattandosi di condannata già detenuta. E correttamente il P.M. non aveva disposto la sospensione della esecuzione, atteso che essa va disposta per il condannato non detenuto.
Lo scopo della sospensione della esecuzione della pena detentiva di cui al 5^ comma del novellato art. 656 c.p.p. è quello di evitare l'ingresso in carcere a chi ha la possibilità di ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione. Tant'è che il nono comma dello stesso articolo dispone che detta sospensione non può essere disposta nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene esecutiva;
e il successivo decimo comma prevede la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione "se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire".
Ne consegue che l'impugnata ordinanza va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 1999