Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 1
Non dà luogo ad alcuna nullità la mancata assunzione di prova testimoniale, già ammessa in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, qualora il giudice ritenga, all'esito dell'acquisizione documentale, pure disposta con la predetta rinnovazione, sufficientemente istruito il processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2004, n. 49047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49047 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 20/09/2004
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1220
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 43016/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO RO n. a Marsala il 5.4.1965;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, emessa in data 22.5.2002;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, Dr. A. Galasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
RO BE ricorre per Cassazione avverso la sopra indicata decisione della Corte d'appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza di condanna del tribunale di La Spezia, datata 31.5.1999, confermò la dichiarazione di responsabilità penale per il delitto di maltrattamenti (art. 572 cod. pen.) ai danni della convivente ZI De MO e diminuì la pena ad un anno e quattro mesi di reclusione.
Il ricorrente deduce, come unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza, in relazione all'applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., per essere la Corte pervenuta alla conferma delle penale responsabilità dell'imputato, senza aver proceduto all'escussione testimoniale del figlio e del fratello della parte offesa, pur avendo disposto la loro citazione con l'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Se la Corte - si assume in sostanza nel ricorso - aveva ritenuto necessario ai fini della decisione sentire i due testi, non può poi confermare la sentenza di primo grado in punto responsabilità, senza aver proceduto alla loro assunzione.
Effettivamente la Corte, dopo aveva disposto - su sollecitazione del Pubblico Ministero e non dell'imputato - la citazione di due testimoni e l'acquisizione di documentazione sanitaria, ha acquisito i certificati medici ed ha ritenuto di avere sufficienti elementi probatorii per deliberare, con ciò implicitamente revocando in parte la precedente ordinanza di rinnovazione istruttoria. In siffatta situazione, la revoca parziale di rinnovazione istruttoria va considerata non solo pienamente legittima, ma addirittura doverosa con riferimento al principio generale d'esclusione dell'ammissione di prove superflue (previsto dall'art. 190.1 c.p.p. in materia d'ammissione delle prove a richiesta di parte), al criterio di stretta necessità che presiede all'assunzione di prove d'ufficio (art. 507.1 c.p.p.) e, infine, al principio che informa il processo d'appello, secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è disposta se il giudice "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti" (art. 603.1 c.p.p.). Tali principi regolano non soltanto la fase dell'ammissione della prova, ma anche il corso dell'istruttoria dibattimentale, particolarmente nel giudizio d'appello, cosicché quando il giudice ritiene che l'istruttoria espletata rende ormai superflua l'escussione dei testimoni, può e deve dichiarare esaurita l'assunzione probatoria e procedere alla fase della discussione e conclusione.
Ciò premesso in ordine alla correttezza giuridica della procedura seguita dalla Corte genovese, il ricorso del Bilardello va rigettato. Precisato che il vizio d'illogicità deve investire il testo della sentenza impugnata e non già la coerenza tra sentenza ed eventuali ordinanze dibattimentali, il Collegio non ravvisa illogicità nella motivazione con riferimento alla specifica censura sopra indicata, avendo la Corte d'appello valutato che i risultati cui era pervenuto il giudice di primo grado, alla luce della documentazione sanitaria acquisita in appello, sfuggissero alle censure dell'appellante in punto "elemento oggettivo" del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., emergendo chiaramente dalle dichiarazioni della parte offesa ZI De MO e di sua madre NA RA (sulla cui ritenuta attendibilità non viene mossa alcuna censura da parte del ricorrente) e della documentazione sanitaria acquisita, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004