Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2003, n. 10437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10437 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
E N 6 C.C. 64298 O 8 I REPUB LIC1 0437/ 03 9 1 Z / A 5 4 R / . 6 T N 2 S I - . A R G B . I E P . . R R L D L A L A A T E . D D IN NOME EL PO U B I B E A S I T T N R A E N 1 I S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T E 3 R I 1 S Oggetto A E E . T N SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO - Presidente - R.G.N. 8328/99 Consigliere Cron. 23307 Dott. Antonio MERONE Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud.13/02/03 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Dott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente SUPREMA DI CASSAZIONE EXCIPIONE CIVILE SENTENZA 64298 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da NAPOLI, in persona del Ministro pro UFFICIO REGISTRO elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 2003 contro 444 -1- wwwww NATALE CONCETTA;
intimata - avverso la sentenza n. 5/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 04/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Fatto e Diritto Atteso che. Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la marzo 1998, ha ritenuto, ai fini della sentenza 4 concessione dei benefici fiscali di cui alla legge n.604 del 1954, conseguenti all'acquisto di fondo agricolo da parte di ON NA, non perentorio il termine triennale previsto dalla citata legge per la produzione all'Ufficio del Registro del certificato definitivo dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura attestante dei requisiti prescritti dall'art.3 della il possesso che la NA possedeva istessa legge, considerato requisiti richiesti dalla menzionata norma;
che il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di un motivo, sostenendo la violazione, da parte della Commissione Regionale, degli artt. 4 е 5 della L.6 agosto 1954 n.604 e successive modificazioni, per essere perentorio, e non meramente ordinatorio il termine per beneficiare delle agevolazioni attribuite in favore della piccola proprietà contadina, a' sensi dell'art.3 della citata legge;
che l'intimata ON NA non si è costituita;
giurisprudenza di questa Corte ha costanteche la la perentorietà di siffatto affermato termine (Cass.466/81;;2226/97;8057/97;2936/98;2431/2001;109 39/2002) salvo che il contribuente abbia documentato che la mancata produzione del certificato non è dipesa da sua colpa, ma da omissione dell'Ufficio; che pertanto il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti,la causa può essere decisa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio.
PQM
cassa la sentenza impugnata La Corte accoglie il ricorso, e , decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese. SUPREMAR Roma, 13 febbraio 2003 IL PRESIDENTE logo kiper Алиев кель IL RELATORE Oype -2 LUG. 2003 филово Селого