Sentenza 28 aprile 2006
Massime • 1
Il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare adottato dal giudice delle indagini preliminari, competente per la convalida del fermo eseguito fuori dal circondario, non preclude al PM territorialmente competente la reiterazione della suddetta richiesta al giudice naturale, in quanto, qualora il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'eventuale ordinanza coercitiva emessa dal G.i.p. competente per la convalida ha efficacia provvisoria, ex art. 27 cod. proc. pen., che si applica anche ai provvedimenti adottati in esito alla udienza di convalida del fermo o dell'arresto, senza che rilevi la formale dichiarazione di incompetenza del giudice con riguardo al reato in contestazione; ne consegue che, nell'ipotesi di provvedimento di rigetto della misura, non si forma alcun giudicato cautelare.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2006, n. 24639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24639 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 28/04/2006
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1016
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 9137/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza pronunciata il 30 gennaio 2006 dal Tribunale di Napoli;
nei confronti di:
PR GI;
visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito, per il PR, l'Avv. Valerio Spigarelli, in sostituzione dell'Avv. Bisanti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 30 gennaio 2006 il Tribunale di Napoli annullava il provvedimento adottato dal locale Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di PR GI in ordine al reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74.
Rilevava il Tribunale che tale reato era già stato addebitato al PR con ordinanza del 20 marzo 2005. Ma tale provvedimento era stato annullato dal Giudice del riesame non essendo stati trasmessi i verbali relativi alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Albino. Successivamente, il Pubblico ministero adottava decreto di fermo che veniva eseguito in Viterbo. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo non convalidava il fermo e rigettava la richiesta di misura cautelare, ritenendo che il provvedimento del Tribunale di Napoli costituisse una decisione di merito produttiva del giudicato cautelare analogamente a quanto disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 giugno 2005. La decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo non veniva impugnata.
Secondo l'ordinanza 30 gennaio 2006 del Tribunale di Napoli era da ritenere esistente una decisione preclusiva della reiterazione della misura. Fermo il principio che la reiterazione è consentita in caso di annullamento per vizi formali, la preclusione deriverebbe dal regime applicabile al caso di specie;
l'art. 390, comma 1, prevede, infatti, per la convalida dell'arresto o del fermo un'ipotesi di competenza assolutamente inderogabile del Giudice per le indagini preliminari in relazione al luogo in cui l'arresto o il fermo viene eseguito, con il potere di adottare anche una misura coercitiva. La natura della competenza determina che il giudice non deve dichiarare la propria incompetenza ma soltanto trasmettere gli atti al pubblico ministero e la eventuale misura adottata non è soggetta a ratifica a norma dell'art. 27 c.p.p. Con la conseguenza che se la misura cautelare è
legittimamente disposta dal giudice della convalida, altrettanto deve ritenersi per il caso inverso in cui il giudice della convalida abbia rigettato la richiesta di applicazione della misura. Tale diniego, quindi, non essendo stato impugnato, costituisce giudicato cautelare.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore distrettuale di Napoli deducendo che così come l'ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari della convalida del fermo eseguito fuori del circondario è assoggettata alla conferma da parte del Giudice competente a norma dell'art. 27 c.p.p., il provvedimento di rigetto della misura non preclude al pubblico ministero territorialmente competente la reiterazione della richiesta al suo giudice naturale.
Se, dunque, come si desume dalla costante giurisprudenza di legittimità. Anche nel caso di misura cautelare adottata dal giudice incompetente ma competente per la convalida è necessaria la conferma ex art. 27 c.p.p., ne consegue che nella diversa ipotesi di rigetto non si forma alcun giudicato cautelare e la richiesta è pertanto reiterabile davanti al giudice competente. Senza contare che il pubblico ministero competente per territorio non può impugnare un provvedimento emesso da giudice di altro circondario.
Il ricorso è fondato.
3. La giurisprudenza di questa Corte, aderendo ad un pregresso orientamento interpretativo delle Sezioni unite (Sez. un., 14 luglio 1999, Salzano, secondo cui il giudice indicato dall'art. 390, comma 1, è funzionalmente competente per la convalida, ma la misura da lui applicata resta attività posta in essere da giudice incompetente, in quanto per la diversità fra luogo di commissione del reato e luogo del fermo, non si identifica col giudice indicato dall'art. 279 c.p.p. in rapporto con l'art. 4 e segg.), ha affermato che, quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice competente per la convalida ha efficacia provvisoria ai sensi dell'art. 27 c.p.p., quando sia anche implicitamente ricognitiva della incompetenza (Sez. I, 18 marzo 2001, Ascione). Aggiungendo che, in tema di misure cautelari personali, la disciplina dettata dall'art. 27 c.p.p. per il caso di ordinanze applicative emesse da giudice incompetente opera anche per provvedimenti adottati in esito all'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, senza che rilevi se detto giudice sia pervenuto o meno ad una formale dichiarazione di incompetenza con riguardo al reato in contestazione (Sez. VI, 26 giugno 2003, Bouchaib).
Ne consegue, dunque - stante l'assenza dell'affermato effetto preclusivo - l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli, che si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2006