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Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2026, n. 17645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17645 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI DO, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 17/12/2025 del Tribunale di Vibo Valentia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udita la Sostituta Procuratrice generale, Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;
udito il difensore dell’indagato, avv. Claudio Cavaliere in sostituzione dell’avv. CE Belvedere, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2025, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Sesta Sezione della Corte del 15 maggio 2025, il Tribunale di Vibo Valentia ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 19 novembre 2024 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di DO LI, per il reato di cui all’art. 617-bis cod. pen. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di Penale Sent. Sez. 2 Num. 17645 Anno 2026 Presidente: DE IS NA RI Relatore: AM DA Data Udienza: 15/04/2026 2 apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) ed ha dichiarato l’incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma per quanto riguarda il sequestro preventivo per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni pubbliche). 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo, con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione alla conferma del decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero di Vibo Valentia in data 19 novembre 2024 ed eseguito il successivo 21 novembre 2024, in quanto adottato in violazione degli artt. 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 Prot. 1 CEDU. Si deduce, in primo luogo, la mera apparenza della motivazione del decreto genetico di sequestro, che risulterebbe del tutto carente sia sotto il profilo della qualificazione dei beni sottoposti a vincolo, sia con riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita. In particolare, il provvedimento del Pubblico Ministero non chiarisce se il video registratore digitale (DVR) e le cinque telecamere di sorveglianza sequestrate debbano considerarsi corpo del reato ovvero cose pertinenti al reato, né esplicita in che modo tali beni risultino funzionali all’accertamento dei fatti per cui si procede, risolvendosi in formule generiche e meramente assertive. Si contesta, inoltre, che il Tribunale abbia respinto le doglianze difensive travisando gli atti (richiamando un inesistente decreto di “convalida” del sequestro) e abbia tentato di integrare la motivazione tramite rinvii ad atti successivi o contestuali (una comunicazione di notizia di reato non meglio specificata). Tali atti, secondo la difesa, non dimostrerebbero il fumus commissi delicti dei reati ipotizzati, rendendo il sequestro esplorativo e quindi illegittimo;
infine, si ritiene erroneo il richiamo alla giurisprudenza sui moduli prestampati, poiché, nel caso concreto, mancherebbero gli elementi essenziali richiesti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. In materia di sequestro probatorio o preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientrano la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente del provvedimento, ma non l’illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, [...], Rv. 3 226710 – 01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01). 2.1. In tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame è chiamato a verificare la sussistenza del fumus commissi delicti in termini di astratta configurabilità del reato e di idoneità degli elementi rappresentati a giustificare ulteriori indagini, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, [...], Rv. 206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, [...], Rv. 267007-01). 2.2. Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione, sia pur concisa, che dia conto delle ragioni per cui i beni siano qualificabili come corpo del reato o cose pertinenti e della specifica finalità probatoria perseguita;
tale obbligo sussiste anche quando il bene sequestrato costituisca corpo del reato (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01; Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 – 01). 2.3. Il Tribunale del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del decreto genetico individuando autonomamente le finalità probatorie del sequestro, trattandosi di prerogativa riservata al Pubblico Ministero (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01). 2.4. Con la sentenza di annullamento con rinvio del 15 maggio 2025, la Sesta Sezione di questa Corte aveva rilevato la carenza motivazionale del provvedimento allora impugnato, sia in ordine alla puntuale individuazione del fumus del reato per il quale il sequestro probatorio delle telecamere installate nei luoghi di lavoro era stato disposto, sia con riguardo alla specifica indicazione delle esigenze investigative poste a fondamento dell’adozione della misura. In particolare, non risultava chiarito se il sequestro trovasse giustificazione nel fumus del reato di cui all’art. 617-bis cod. pen., attinente alle intercettazioni telefoniche, ovvero in quello di cui all’art. 316-ter cod. pen., o ancora nel reato di cui all’art. 615-bis cod. pen., avente ad oggetto l’interferenza illecita nella vita privata;
con riferimento a tale ultima fattispecie, difettava, inoltre, ogni specificazione circa la natura del luogo di lavoro oggetto di videosorveglianza, non essendo stato precisato se si trattasse di ambiente chiuso, assimilabile al domicilio, ovvero di luogo di lavoro comune. 2.5. Con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale, quanto alla sussistenza del fumus del delitto ipotizzato, dopo avere fatto erroneo riferimento ad un decreto di “convalida” del sequestro probatorio – laddove, nella specie, si trattava di decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria – si è limitato a richiamare una non meglio individuata comunicazione di notizia di reato;
quanto, invece, alle specifiche finalità probatorie, ha operato rinvio ad una nota del Pubblico Ministero depositata il 10 4 dicembre 2025, nonché al decreto genetico di sequestro, dal quale tali finalità sarebbero già desumibili. Ritiene il Collegio che il vizio di mancanza di motivazione, puntualmente evidenziato dalla Sesta Sezione con la sentenza del 15 maggio 2025, pur risultando formalmente integrato dal Pubblico Ministero, con riferimento al profilo delle concrete finalità probatorie, mediante la menzionata nota del 10 dicembre 2025, non sia stato effettivamente colmato dall’ordinanza impugnata, la quale, sui punti oggetto di specifica censura in sede rescindente, si risolve in una motivazione meramente apparente. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro probatorio del 19 novembre 2024, non essendo i vizi motivazionali riscontrati suscettibili di integrazione in sede di rinvio, con conseguente restituzione agli aventi diritto di quanto sottoposto a sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio del 19/11/2024. Dispone la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro e manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così è deciso, 15/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA AM NA RI DE IS
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udita la Sostituta Procuratrice generale, Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;
udito il difensore dell’indagato, avv. Claudio Cavaliere in sostituzione dell’avv. CE Belvedere, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2025, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Sesta Sezione della Corte del 15 maggio 2025, il Tribunale di Vibo Valentia ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 19 novembre 2024 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di DO LI, per il reato di cui all’art. 617-bis cod. pen. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di Penale Sent. Sez. 2 Num. 17645 Anno 2026 Presidente: DE IS NA RI Relatore: AM DA Data Udienza: 15/04/2026 2 apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) ed ha dichiarato l’incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma per quanto riguarda il sequestro preventivo per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni pubbliche). 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo, con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione alla conferma del decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero di Vibo Valentia in data 19 novembre 2024 ed eseguito il successivo 21 novembre 2024, in quanto adottato in violazione degli artt. 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 Prot. 1 CEDU. Si deduce, in primo luogo, la mera apparenza della motivazione del decreto genetico di sequestro, che risulterebbe del tutto carente sia sotto il profilo della qualificazione dei beni sottoposti a vincolo, sia con riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita. In particolare, il provvedimento del Pubblico Ministero non chiarisce se il video registratore digitale (DVR) e le cinque telecamere di sorveglianza sequestrate debbano considerarsi corpo del reato ovvero cose pertinenti al reato, né esplicita in che modo tali beni risultino funzionali all’accertamento dei fatti per cui si procede, risolvendosi in formule generiche e meramente assertive. Si contesta, inoltre, che il Tribunale abbia respinto le doglianze difensive travisando gli atti (richiamando un inesistente decreto di “convalida” del sequestro) e abbia tentato di integrare la motivazione tramite rinvii ad atti successivi o contestuali (una comunicazione di notizia di reato non meglio specificata). Tali atti, secondo la difesa, non dimostrerebbero il fumus commissi delicti dei reati ipotizzati, rendendo il sequestro esplorativo e quindi illegittimo;
infine, si ritiene erroneo il richiamo alla giurisprudenza sui moduli prestampati, poiché, nel caso concreto, mancherebbero gli elementi essenziali richiesti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. In materia di sequestro probatorio o preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientrano la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente del provvedimento, ma non l’illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, [...], Rv. 3 226710 – 01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01). 2.1. In tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame è chiamato a verificare la sussistenza del fumus commissi delicti in termini di astratta configurabilità del reato e di idoneità degli elementi rappresentati a giustificare ulteriori indagini, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, [...], Rv. 206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, [...], Rv. 267007-01). 2.2. Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione, sia pur concisa, che dia conto delle ragioni per cui i beni siano qualificabili come corpo del reato o cose pertinenti e della specifica finalità probatoria perseguita;
tale obbligo sussiste anche quando il bene sequestrato costituisca corpo del reato (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01; Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 – 01). 2.3. Il Tribunale del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del decreto genetico individuando autonomamente le finalità probatorie del sequestro, trattandosi di prerogativa riservata al Pubblico Ministero (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01). 2.4. Con la sentenza di annullamento con rinvio del 15 maggio 2025, la Sesta Sezione di questa Corte aveva rilevato la carenza motivazionale del provvedimento allora impugnato, sia in ordine alla puntuale individuazione del fumus del reato per il quale il sequestro probatorio delle telecamere installate nei luoghi di lavoro era stato disposto, sia con riguardo alla specifica indicazione delle esigenze investigative poste a fondamento dell’adozione della misura. In particolare, non risultava chiarito se il sequestro trovasse giustificazione nel fumus del reato di cui all’art. 617-bis cod. pen., attinente alle intercettazioni telefoniche, ovvero in quello di cui all’art. 316-ter cod. pen., o ancora nel reato di cui all’art. 615-bis cod. pen., avente ad oggetto l’interferenza illecita nella vita privata;
con riferimento a tale ultima fattispecie, difettava, inoltre, ogni specificazione circa la natura del luogo di lavoro oggetto di videosorveglianza, non essendo stato precisato se si trattasse di ambiente chiuso, assimilabile al domicilio, ovvero di luogo di lavoro comune. 2.5. Con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale, quanto alla sussistenza del fumus del delitto ipotizzato, dopo avere fatto erroneo riferimento ad un decreto di “convalida” del sequestro probatorio – laddove, nella specie, si trattava di decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria – si è limitato a richiamare una non meglio individuata comunicazione di notizia di reato;
quanto, invece, alle specifiche finalità probatorie, ha operato rinvio ad una nota del Pubblico Ministero depositata il 10 4 dicembre 2025, nonché al decreto genetico di sequestro, dal quale tali finalità sarebbero già desumibili. Ritiene il Collegio che il vizio di mancanza di motivazione, puntualmente evidenziato dalla Sesta Sezione con la sentenza del 15 maggio 2025, pur risultando formalmente integrato dal Pubblico Ministero, con riferimento al profilo delle concrete finalità probatorie, mediante la menzionata nota del 10 dicembre 2025, non sia stato effettivamente colmato dall’ordinanza impugnata, la quale, sui punti oggetto di specifica censura in sede rescindente, si risolve in una motivazione meramente apparente. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro probatorio del 19 novembre 2024, non essendo i vizi motivazionali riscontrati suscettibili di integrazione in sede di rinvio, con conseguente restituzione agli aventi diritto di quanto sottoposto a sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio del 19/11/2024. Dispone la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro e manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così è deciso, 15/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA AM NA RI DE IS