CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36828 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LECCE nel procedimento a carico di: JA YL ZE nato il [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2023 del TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
lette/se e le conclusioni del PG , t I. t-, L-, I.,L( t -17 _L t J diferr -e Penale Sent. Sez. 5 Num. 36828 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, del 6 febbraio 2023, con la quale è stato disposto il non luogo a provvedere in ordine alla convalida dell'arresto di JA WE DR, cittadino di nazionalità polacca, sul presupposto che l'impossibilità di assicurare, durante l'udienza di convalida, la presenza di un interprete di lingua polacca, non consentiva all'imputato la possibilità di difendersi. 2. Deduce il ricorrente che il provvedimento è abnorme ponendosi al cli fuori dell'intero sistema organico della legge processuale in quanto il giudice aveva il dovere di verificare la legittimità dell'arresto e il rispetto dei termini di cui agli articoli 386, comma 3 e 391, comma 1, cod. proc. pen., adottando, in relazione all'esito di tale verifica, il corrispondente provvedimento. Rappresenta, inoltre, che per il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 4649 del 15/01/2015, Baatar, Rv. 262034 - 01) «è legittima la convalida dell'arresto dello straniero alloglotta, senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria». 3. Il ricorso è fondato. 4. Costituisce costante orientamento di questa Corte di legittimità quello secondo cui il giudice, che sia investito del giudizio direttissimo e della contestuale convalida dell'arresto, debba, in ogni caso, emettere pronunzia, positiva o negativa, sulla convalida stessa e che la decisione di non pronunziarsi sulla convalida (non liquet) non possa trovare giustificazione nella ritenuta insussistenza dei presupposti per instaurare il giudizio direttissimo (ex multis, Sez. 1 n. 11322 del 15/02/2006, Venturini, Rv. 233655; Sez. 4, n. 105 del 29/09/2015, dep. 2016, Yousfi, Rv. 265564; Sez. 1, n. 36131 del 26/05/2004, Sefer, Rv. 229845). Ed invero, il procedimento incidentale di convalida dell'arresto ha la mera funzione di verificare la legalità dell'operato della polizia giudiziaria che ha effettuato l'arresto dell'indagato. Tale funzione, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 109 del 2/4/1999, (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede il diritto a un'equa riparazione anche per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, secondo gli stessi presupposti ed entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare), «incide anche sul diritto dell'arrestato ad un'equa riparazione per il tempo durante il quale è rimasto detenuto, nel caso in cui sia accertata l'insussistenza (per ragioni attinenti alla accusa di reato mossagli) delle condizioni per la convalida del suo arresto. Per tale motivo, l'ordinamento processuale richiede che il giudice decida sulla legittimità dell'arresto in via pregiudiziale e assorbente anche nell caso in cui l'arrestato sia stato già posto in libertà dallo stesso pubblico ministero (come si evince dall'art. 121 clisp. att. cod. proc. pen.) ovvero non possa essere interrogato per forza maggiore o per altro motivo (come deve implicitamente desumersi dal disposto dell'art. 391, comma 3, cod. proc. pen.)». Il diniego di pervenire a una qualsivoglia decisione sullo status libertatis e sui presupposti della sua privazione è da ritenersi, dunque, un atto abnorme alla luce degli insegnamenti di questa Corte nella sua massima composizione secondo cui «È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. U, n. 7 del 26/4/1989, Goria, Rv. 181303-01; Sez. U, n. 11 del 9/7/1997, Quarantelli, Rv. 208221-01; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603-01; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244-01; Sez. U, n. 22909 del :31/5/2005, Minervini, Rv. 231162). Nella specie, poi, si rileva, che la mancata conoscenza da parte dell'arrestato della lingua italiana e l'impossibilità di assicurare la tempestiva presenza di un interprete onde procedere ad interrogatorio, secondo costante orientamento di questa Corte, non costituisce ostacolo per la convalida dell'arresto in quanto ricorre in tale ipotesi « un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria». (ex multis, Sez. 6, n. 38791 del 09/05/2014, Fofana, Rv. 260930; Sez. 1, n. 41934 del 14/10/2009, Elessi, Rv. 245063; Sez. 1, n. 20297 dell'8/5/08, Pasor, Rv. 239997; Sez. 4, n. 26468 del 17/5/07, Beben, Rv. 236995). 5. Il Giudice, dunque, nel caso di che trattasi, anziché esimersi da ogni decisione disponendo il «non luogo a provvedere circa la convalida» e disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, avrebbe dovuto comunque valutare la regolarità dell'arresto e provvedere, quindi, sulla richiesta di convalida, anche senza dare corso all'interrogatorio di garanzia ove non possibile. 6. L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Lecce per la decisione in ordine alla legalità dell'arresto di JA WE DR accertando il rispetto, ora per allora, delle condizioni giustificative di siffatto provvedimento restrittivo della libertà personale dell' arrestato. E' appena il caso di precisare che la già intervenuta rirnessione in libertà dell'arrestato, disposta dal giudice della convalida, ha consumato il connesso potere statuale coercitivo provvisorio, esaurendone ogni effetto sullo status libertatis dell'arrestato. Il postumo giudizio di convalida, dunque, non potrà dar luogo alla riattivazione dello stato detentivo del soggetto a seguito dell'eventuale posteriore convalida di un arresto ormai perento. 2 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per il giudizio di convalida al Tribunale di Lecce. Roma, 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore NN AU Il Presidente Eduar6e Greg
lette/se e le conclusioni del PG , t I. t-, L-, I.,L( t -17 _L t J diferr -e Penale Sent. Sez. 5 Num. 36828 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, del 6 febbraio 2023, con la quale è stato disposto il non luogo a provvedere in ordine alla convalida dell'arresto di JA WE DR, cittadino di nazionalità polacca, sul presupposto che l'impossibilità di assicurare, durante l'udienza di convalida, la presenza di un interprete di lingua polacca, non consentiva all'imputato la possibilità di difendersi. 2. Deduce il ricorrente che il provvedimento è abnorme ponendosi al cli fuori dell'intero sistema organico della legge processuale in quanto il giudice aveva il dovere di verificare la legittimità dell'arresto e il rispetto dei termini di cui agli articoli 386, comma 3 e 391, comma 1, cod. proc. pen., adottando, in relazione all'esito di tale verifica, il corrispondente provvedimento. Rappresenta, inoltre, che per il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 4649 del 15/01/2015, Baatar, Rv. 262034 - 01) «è legittima la convalida dell'arresto dello straniero alloglotta, senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria». 3. Il ricorso è fondato. 4. Costituisce costante orientamento di questa Corte di legittimità quello secondo cui il giudice, che sia investito del giudizio direttissimo e della contestuale convalida dell'arresto, debba, in ogni caso, emettere pronunzia, positiva o negativa, sulla convalida stessa e che la decisione di non pronunziarsi sulla convalida (non liquet) non possa trovare giustificazione nella ritenuta insussistenza dei presupposti per instaurare il giudizio direttissimo (ex multis, Sez. 1 n. 11322 del 15/02/2006, Venturini, Rv. 233655; Sez. 4, n. 105 del 29/09/2015, dep. 2016, Yousfi, Rv. 265564; Sez. 1, n. 36131 del 26/05/2004, Sefer, Rv. 229845). Ed invero, il procedimento incidentale di convalida dell'arresto ha la mera funzione di verificare la legalità dell'operato della polizia giudiziaria che ha effettuato l'arresto dell'indagato. Tale funzione, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 109 del 2/4/1999, (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede il diritto a un'equa riparazione anche per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, secondo gli stessi presupposti ed entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare), «incide anche sul diritto dell'arrestato ad un'equa riparazione per il tempo durante il quale è rimasto detenuto, nel caso in cui sia accertata l'insussistenza (per ragioni attinenti alla accusa di reato mossagli) delle condizioni per la convalida del suo arresto. Per tale motivo, l'ordinamento processuale richiede che il giudice decida sulla legittimità dell'arresto in via pregiudiziale e assorbente anche nell caso in cui l'arrestato sia stato già posto in libertà dallo stesso pubblico ministero (come si evince dall'art. 121 clisp. att. cod. proc. pen.) ovvero non possa essere interrogato per forza maggiore o per altro motivo (come deve implicitamente desumersi dal disposto dell'art. 391, comma 3, cod. proc. pen.)». Il diniego di pervenire a una qualsivoglia decisione sullo status libertatis e sui presupposti della sua privazione è da ritenersi, dunque, un atto abnorme alla luce degli insegnamenti di questa Corte nella sua massima composizione secondo cui «È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. U, n. 7 del 26/4/1989, Goria, Rv. 181303-01; Sez. U, n. 11 del 9/7/1997, Quarantelli, Rv. 208221-01; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603-01; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244-01; Sez. U, n. 22909 del :31/5/2005, Minervini, Rv. 231162). Nella specie, poi, si rileva, che la mancata conoscenza da parte dell'arrestato della lingua italiana e l'impossibilità di assicurare la tempestiva presenza di un interprete onde procedere ad interrogatorio, secondo costante orientamento di questa Corte, non costituisce ostacolo per la convalida dell'arresto in quanto ricorre in tale ipotesi « un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria». (ex multis, Sez. 6, n. 38791 del 09/05/2014, Fofana, Rv. 260930; Sez. 1, n. 41934 del 14/10/2009, Elessi, Rv. 245063; Sez. 1, n. 20297 dell'8/5/08, Pasor, Rv. 239997; Sez. 4, n. 26468 del 17/5/07, Beben, Rv. 236995). 5. Il Giudice, dunque, nel caso di che trattasi, anziché esimersi da ogni decisione disponendo il «non luogo a provvedere circa la convalida» e disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, avrebbe dovuto comunque valutare la regolarità dell'arresto e provvedere, quindi, sulla richiesta di convalida, anche senza dare corso all'interrogatorio di garanzia ove non possibile. 6. L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Lecce per la decisione in ordine alla legalità dell'arresto di JA WE DR accertando il rispetto, ora per allora, delle condizioni giustificative di siffatto provvedimento restrittivo della libertà personale dell' arrestato. E' appena il caso di precisare che la già intervenuta rirnessione in libertà dell'arrestato, disposta dal giudice della convalida, ha consumato il connesso potere statuale coercitivo provvisorio, esaurendone ogni effetto sullo status libertatis dell'arrestato. Il postumo giudizio di convalida, dunque, non potrà dar luogo alla riattivazione dello stato detentivo del soggetto a seguito dell'eventuale posteriore convalida di un arresto ormai perento. 2 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per il giudizio di convalida al Tribunale di Lecce. Roma, 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore NN AU Il Presidente Eduar6e Greg