Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2007, n. 41626
CASS
Sentenza 9 novembre 2007

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In tema di misure cautelari personali, qualora gli atti acquisiti non consentano di valutare con sufficiente certezza la gravità dell'impedimento richiesto dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - ai fini dell'operatività del divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato padre di prole infratreenne quando la madre sia impossibilitata a prestarvi assistenza - il giudice, investito ex art. 310 cod. proc. pen., non può rigettare la richiesta dell'imputato senza disporre, anche d'ufficio, gli accertamenti necessari a tal fine, considerato che la previsione di cui all' art. 299, comma quarto ter, primo periodo, cod. proc. pen., - per la quale in ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato - trova applicazione anche in sede di appello cautelare ed è estensibile anche al caso in cui l'imputato sia genitore di prole infratreenne la cui madre sia impossibilitata a prestarvi assistenza per ragioni di salute, trattandosi, comunque, di una condizione personale di quest'ultimo, rilevante ai fini della sostituzione della misura cautelare e imposta dalla ratio dell'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., preordinata alla tutela di un diritto fondamentale del minore infratreenne (salute psicofisica del bambino) di rilievo primario e, pertanto, implicitamente considerato dalla "regula juris".

In tema di misure cautelari personali, il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato padre di prole infratreenne, sussistendo l'impossibilità della madre di prestare assistenza al minore per impedimento dovuto alle proprie condizioni di salute, non può essere giustificato avendo riguardo alla presenza di altri familiari o di strutture assistenziali, in quanto ad essi il legislatore non riconosce alcuna funzione sostitutiva, considerato che la formazione del bambino può essere gravemente pregiudicata dall'assenza di una figura genitoriale, la cui infungibilità deve, pertanto, fin dove è possibile, essere assicurata, trovando fondamento nella garanzia che l'art. 31 Cost. accorda all'infanzia.

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  • 1Genitore affidatario: i limiti al divieto di misure cautelariAccesso limitato
    Rocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2007, n. 41626
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41626
Data del deposito : 9 novembre 2007

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